Vendita: gli atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia

Con l'ordinanza n. 28767 pubblicata il 31 ottobre 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alle modalità con le quali il compratore può interrompere il termine annuale di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi delle cose acquistate previsto dall'art. 1495 del Codice Civile.

Venerdi 14 Novembre 2025

IL CASO: La controversia esaminata trae origine dalla fornitura e dall’installazione di una macchina ribobinatrice.

A seguito di malfunzionamenti, l'acquirente, dopo aver inviato alla debitrice diverse comunicazioni stragiudiziali, depositava il ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) e all’esito del quale agiva in giudizio contro la venditrice, chiedendo al Tribunale di accertare i vizi del bene acquistato, la riduzione del prezzo e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Nel difendersi, quest’ultima, oltre a contestare nel merito la fondatezza della domanda attorea, eccepiva la prescrizione dell'azione giudiziaria.

Sia il giudizio innanzi al Tribunale, sia quello svoltosi innanzi alla Corte di Appello, si concludevano con il rigetto della domandata attorea.

I giudici di merito, dopo aver qualificato il rapporto, oggetto della controversia, come contratto di compravendita e non di appalto, accoglievano l'eccezione di prescrizione sollevata dalla venditrice.

In particolare, la Corte d'Appello statuiva che il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 1495, comma 3, c.c. era decorso, in quanto l'unico atto idoneo a interromperlo era l'iniziativa giudiziaria. A tal fine, le raccomandate inviate stragiudizialmente dall'acquirente venivano ritenute irrilevanti.

I giudici della Corte territoriale qualificavano il diritto alla garanzia (nelle sue forme della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo) come un diritto potestativo. Di conseguenza, ritenevano che per la sua tutela era necessario un atto giudiziale, essendo inidonei a interrompere la prescrizione i semplici atti stragiudiziali di costituzione in mora.

Pertanto, l’'originaria attrice, rimasta soccombente, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, tra i motivi del gravame, la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1495 c.c. e dell'art. 2943 co 4 c.c., non avendo la Corte di Appello tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti tra la data della consegna e la data dell'accertamento tecnico preventivo e del deposito della relazione tecnica conclusiva di esso, seguito da una raccomandata, ritenendo necessaria ai fini dell'interruzione della prescrizione un'iniziativa giudiziaria.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell’accoglierlo, ha osservato che quanto affermato dai giudici di merito si fondava su un indirizzo giurisprudenziale superato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18672 del 2019 che, risolvendo il contrasto esistente sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto "In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.".

Sono, pertanto, da considerare idonei atti interruttivi della prescrizione anche le iniziative stragiudiziali, purchè contenenti i requisiti indicati dall'art. 1219 codice civile. In altri termini, il diritto alla garanzia per vizi non è un mero potere, ma un diritto soggettivo che scaturisce dall'inadempimento del venditore alla sua obbligazione di consegnare un bene immune da vizi. Di conseguenza, devono trovare applicazione le regole generali in materia di prescrizione, incluse le cause di interruzione.

Un qualsiasi atto scritto con cui il compratore manifesti in modo inequivocabile la volontà di far valere la garanzia (come una lettera raccomandata o una PEC che intimi l'adempimento o contesti i vizi) è sufficiente a interrompere il decorso della prescrizione annuale, facendo partire un nuovo termine di prescrizione ai sensi del primo comma dell'art. 2945 del Codice civile.

I giudici di legittimità hanno, quindi, cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello la quale, in diversa composizione, dovrà riesaminare l'eccezione di prescrizione, valutando se le comunicazioni stragiudiziali inviate dalla società acquirente prima dell'accertamento tecnico preventivo possedessero i requisiti formali e sostanziali di un atto di costituzione in mora e, in caso affermativo, se l'azione giudiziale sia stata poi intrapresa nel nuovo termine annuale decorrente da tali atti interruttivi.

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