Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l’azione prevista dall’art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell’impresa di assicurazione del soggetto danneggiato,
| Lunedi 15 Dicembre 2025 |
Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29113/2025.
Il caso: La Beta Rent srl concedeva in locazione d’uso a Tizio un’autovettura, assicurata per la r.c. auto con la Alfa Assicurazioni S.p.A., danneggiata, in occasione di circolazione stradale, da altra autovettura, di proprietà e condotta da Caio.
Resasi cessionaria dal danneggiato Tizio del credito risarcitorio nascente dall’occorso (in particolare, del credito relativo al costo del noleggio di un’auto sostitutiva), la Beta Rent s.r.l. esperiva azione ex art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei riguardi della Alfa Assicurazioni S.p.A. e di Caio; la domanda veniva disattesa in ambedue i gradi di merito.
La Beta Rent srl ricorre in Cassazione, la quale, pur dichiarando inammissibile il ricorso per inottemperanza all'ordine di integrazione del contaddittorio nei confronti di Caio, ritiene opportuno affrontare nel merito la questione della esperibilità dell’azione prevista dall’art. 149 del d.lgs. n. 205 del 2009 ad opera del cessionario del credito per risarcimento danni patrimoniali da sinistro stradale.
La Suprema Corte, nel rispondere positivamente al quesito, ne indica le motivazioni:
a) in linea generale, la cessione del credito è il negozio giuridico con cui un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) il credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto): esso determina, in via immediata, una successione a titolo particolare nel diritto, cioè una modificazione dal lato attivo della obbligazione;
b) salvo quest’ultimo aspetto la obbligazione resta inalterata negli altri suoi elementi caratterizzanti: e ciò spiega perché, per espressa prescrizione dell’art. 1263 cod. civ., il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, tra cui vanno senz’altro ricompresi tutti i poteri esercitabili a tutela del diritto ceduto;
c) di conseguenza, la trasmigrazione al cessionario delle azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito ceduto – effetto, per dir così, naturale del negozio di cessione – importa, nel caso del credito risarcitorio da circolazione stradale, la esperibilità non soltanto della azione ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 verso l’assicuratore del soggetto responsabile ma anche dell’azione accordata, per un più rapido ed agevole soddisfacimento del credito, dall’art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell’assicuratore dello stesso danneggiato;
Da tali premesse discende il seguente principio di diritto: “il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l’azione prevista dall’art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato”