CdS: multa elevata con autovelox; necessità di controlli periodici della taratura; controllo del giudice

A cura della Redazione.

Con l'ordinanza n. 1283 del 17 gennaio 2022 La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla problematica relativa alla taratura e ai controlli periodici di funzionalità dell' autovelox ai fini della validità delle multe elevate.

Mercoledi 19 Gennaio 2022

Il caso: Tizio e Mevia impugnavano avanti al Giudice di pace il verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale per l’infrazione del superamento dei limiti di velocità mediante rilevazione con autovelox; il Gdp accoglieva il ricorso, mentre il Tribunale di Benevento, in sede di appello, in riforma della prima decisione,confermava il verbale di accertamento sulla considerazione che:

- l’ente aveva fornito la prova del regolare funzionamento dell’apparato fisso, perché l’apparecchio autovelox risultava essere stato sottoposto a taratura in data 19/12/2015;

- ciò, in difetto di specifiche, circostanziate e documentate contestazioni, doveva ritenersi sufficiente a documentare la sottoposizione a verifica dell’apparecchio.

Tizio e Mevia ricorrono in Cassazione, osservando che:

- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.45, comma 4, cit. nella parte in cui non ha previsto che tutte le apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

- il tribunale non aveva tenuto conto della suddetta pronuncia, atteso che dalla lettura del verbale notificato si evinceva che l’apparecchio – a mezzo del quale era stato elevato il verbale era stato omologato e tarato (una sola volta), ma mai controllato per asseverarne il buon funzionamento.

La Corte di cassazione, nel ritenere fondata la censura, ribadisce i seguenti principi:

a) poiché, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate;

b) nel caso in esame, la verifica ha riguardato solo la taratura e non la regolarità del controllo periodico, mentre il giudice avrebbe dovuto provvedere a verificare anche questo secondo profilo;

Decisione: accoglimento del ricorso; cassazione della sentenza e rinvio al tribunale in diversa composizione.

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