Obbligazioni solidali: differenza tra disciplina del giudicato e quella della prescrizione

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 41201/2021 chiarisce la differenza tra  la disciplina del giudicato e la disciplina della prescrizione nel'ambito delle obbligazioni solidali.

Mercoledi 19 Gennaio 2022

Il caso: Nel 1996 la società Alfa s.p.a. (la cui posizione creditoria, per effetto di successive cessioni e fusioni, e' infine pervenuta alla societa' Delta s.r,.l., odierna ricorrente, otteneva dal Pretore di Catania un decreto ingiuntivo nei confronti di Tizia e Mevia, debitrici solidali: al decreto ingiuntivo proponeva opposizione la sola Tizia.

Quindici anni dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo, la Delta srl iniziava, sulla base di esso, l'esecuzione forzata nei confronti di Mevia; quest'ultima si costituiva eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, la prescrizione del credito.

Il Tribunale di Catania, accoglieva l'opposizione e dichiarava prescritto il credito messo in esecuzione; la sentenza veniva appellata dalla parte soccombente; la Corte d'appello di Catania rigettava il gravame, con la seguente motivazione:

a) il credito della soc. Delta era soggetto a prescrizione decennale;

b) il termine decennale era spirato;

c) l'opposizione proposta dall'altra debitrice solidale, Tizia, avverso il decreto ingiuntivo, non valse ad interrompere la prescrizione del credito nei confronti di Mevia, in quanto se uno soltanto dei coobbligati solidali destinatari di un decreto ingiuntivo propone opposizione allo stesso, il decreto acquista definitivita' ed autorita' sostanziale di giudicato rispetto all'intimato non opponente.

La società soccombente propone ricorso per Cassazione, rilevando che:

a) e' vero che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di due persone, ma avverso il quale sia tempestivamente proposta opposizione da una soltanto di esse, acquista l'efficacia di giudicato nei confronti dell'altra;

b) tuttavia e' altresi' vero che queste regole non hanno nulla a che vedere con la disciplina della prescrizione: che il credito nasca da un contratto o dal giudicato, la prescrizione di esso e' comunque interrotta dall'atto col quale si introduce un giudizio;

c) poiche' l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati solidali produce i suoi effetti anche nei confronti di tutti gli altri, la pendenza del giudizio tra la banca creditrice e l'unica condebitrice opponente ha avuto l'effetto di interrompere il corso della prescrizione anche nei confronti della condebitrice non opponente.

Per la Cassazione il motivo è fondato; sul punto la Corte ricorda i seguenti principi:

-  quando il creditore sia convenuto in un giudizio oppositivo (ad es., opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione), la sua richiesta di rigetto dell'opposizione ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., comma 2, con gli effetti permanenti di cui all'articolo 2945 c.c., comma 2;

-  la societa' creditrice, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Tizia e domandandone il rigetto, ha interrotto la prescrizione nei confronti dell'opponente, e tale interruzione ha prodotto gli effetti di cui all'articolo 1310 c.c., determinando dunque l'interruzione della prescrizione anche nei confronti di Mevia;

Pertanto, viene enunciato il seguente principio di diritto: "il creditore, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendone il rigetto, interrompe la prescrizione del proprio credito sia nei confronti dell'intimato opponente, sia nei confronti di eventuali altri coobbligati intimati e non opponenti".

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