A mente dell’articolo 201 del codice della strada nel caso in cui non è possibile contestare immediatamente la violazione, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della suddetta violazione e con l’ indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento.
Una delle questioni che danno origine con molta frequenza a contenziosi tra il trasgressore e l’Ente impositore è quella relativa al dies a quo del termine per la notifica del verbale al primo nel caso in cui quest’ultimo abbia cambiato la residenza provvedendo a far annotare il mutamento soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico.
La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24720/2018, pubblicata l’8 ottobre scorso.
I Giudici di legittimità hanno affermato che il suddetto termine decorre dalla data dell’annotazione negli atti dello stato civile (per le persone fisiche) e alla Camera di Commercio (per le persone giuridiche), non assumendo nessun rilievo la circostanza relativa alla mancata annotazione della variazione all’Ufficio della Motorizzazione o al Pubblico Registro Automobilistico.
IL CASO: Nella vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour, una società destinataria di un’ordinanza di ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura per la violazione del codice della strada, proponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento eccependo la nullità della notifica per tardività del verbale di contestazione della violazione in quanto eseguita oltre il termine previsto dalla legge decorrente dal giorno successivo a quello della trasgressione. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale e la sentenza di prime cure veniva confermata in sede di gravame dalla Corte di Appello che rigettava l’impugnazione promossa dalla società. Pertanto, avverso la sentenza di secondo grado interponeva ricorso per Cassazione la società ribadendo la nullità della notifica del verbale per tardività ed evidenziando tra l’altro che nessun onere incombeva all’utente di comunicare il cambio della sede legale presso il Pubblico Registro Automobilistico oltre a quello della comunicazione all’anagrafe comunale (per le persone fisiche) e alla camera di commercio (per le persone giuridiche).
LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e nell’accoglierlo ha affermato il seguente principio di diritto: “ Le S.U. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24851, 9/12/2010, hanno chiarito che il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l’interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico”.
Secondo gli Ermellini:
deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all’anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell’Archivio Nazionale Veicoli;
non sussiste per le società nessun obbligo, oltre a quello di comunicare alla competente camera di commercio la variazione della sede legale, e con essa assolvendosi a quell’onere di segnalazione, al quale la persona fisica adempie presso l’ufficio dell’anagrafe comunale;
di conseguenza non sussiste nessun onere per le società e gli enti proprietari di veicoli di segnalare la variazione all’Ufficio della motorizzazione civile o al Pubblico Registro Automobilistico;
contrasta con il diritto di difesa e con il dovere di leale collaborazione della P.A. la pretesa di validamente effettuare la contestazione, in ogni tempo, senza che decorra decadenza di sorta (salvo solo il termine prescrizionale), addebitandosi alla società oggetto della contestazione un onere di comunicazione, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto, non contemplato dalla legge.
Cassazione civile Sez. II Sentenza n. 24720 del 08/10/2018