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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere -
Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -
Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16100-2016 proposto da:
S.A. MONTAGGI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LEVONI;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA di AREZZO, in persona del Prefetto pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1428/2015 del TRIBUNALE AREZZO, depositata il 16/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza di cui epigrafe, rigettò l'appello avanzato dalla s.r.l. S.A. Montaggi avverso la sentenza di primo grado, che aveva disatteso l'opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della società, dalla Prefettura di Arezzo, per violazione del codice della strada.
La sentenza d'appello disattese la tesi dell'appellante, secondo la quale il verbale sul quale l'ordinanza ingiunzione si fonda era stato notificato oltre il temine decadenziale di giorni 90. Chiarisce la sentenza che alla società era stata contestata la violazione dell'art. 94 C.d.S., comma 3, per avere omesso di aggiornare i dati della carta di circolazione, a seguito d'intervenuto trasferimento della sede legale, registrato presso la camera di commercio il 19/3/2012, siccome si era accertato nel constatare l'infruttuoso tentativo di notificare altro verbale, il 17/10/2012, venuto a conoscenza della P.A. con l'acquisizione dell'attestazione postale degli esiti delle notifiche (29/10/2012), alla quale aveva fatto riscontro la visura storica, operata presso la camera di commercio, il 7/11/2012. Il verbale era stato, indi, redatto il 14/1/2012 e notificato presso la nuova sede il 17/1/2013. Non trovava, a parere di quel giudicante, applicazione la disciplina e la giurisprudenza di legittimità afferente agli incombenti relativi al mutamento di residenza di persone fisiche proprietarie di autovetture per uso privato, vigendo diversa regola (art. 94 C.d.S.) per le variazioni della carta di circolazione di enti e società, che, nel termine di 60 giorni sono tenute a far annotare presso qualunque ufficio della Motorizzazione Civile la variazione, non effettuabile d'ufficio, come per le persone fisiche titolari di autoveicoli per uso privato (tramite il comune di residenza). ...
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