Non ancora approdata in Cassazione, la questione del disturbo dei cassonetti della raccolta rifiuti è stata discussa in Corte d’appello di Firenze la quale, con sentenza n. 2195 del 08.06.2026, dopo aver accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità, ha condannato un Condominio ed una società di raccolta dei rifiuti al risarcimento del danno in favore della condòmina lesa.
| Mercoledi 8 Luglio 2026 |
IL CASO
Una infastidita proprietaria di una unità immobiliare aveva convenuto in giudizio il proprio Condominio, deducendo che quello aveva collocato cinque cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti a ridosso del cortiletto esterno, sotto la finestra della propria camera da letto, situata al piano terreno, arrecandogli grave ed insopportabile danno.
L’attrice lamentava che dai bidoni provenivano immissioni intollerabili di cattivi odori e rumori, sia per il conferimento dei rifiuti da parte dei condòmini, anche in orario notturno, sia per le operazioni di raccolta effettuate a partire dalle ore 6.00 del mattino, e chiedeva l’accertamento del superamento della normale tollerabilità delle immissioni ai sensi dell’art. 844 c.c. e/o della natura emulativa degli atti posti in essere dal convenuto ai sensi dell’art. 833 c.c., la condanna della società di raccolta dei rifiuti a collocare i bidoni a distanza non inferiore a 5 metri dal proprio fabbricato e ad un consistente risarcimento del danno, complessivamente quantificato in circa €.55.000,00.
Il Condominio si era costituito contestando le domande attoree, deducendo che la collocazione dei bidoni era avvenuta in esecuzione di una ordinanza sindacale che aveva istituito la raccolta differenziata con modalità “porta a porta”, rappresentando altresì di aver richiesto alla società di raccolta rifiuti locale la creazione di un’isola ecologica in area pubblica ma il Comune, diversamente, aveva imposto la collocazione di cinque bidoni nell’area di pertinenza condominiale.
Nel corso del giudizio l’attrice proponeva ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., ed all’esito della consulenza tecnica d’ufficio veniva accertato: - che i cinque cassonetti erano collocati in un’area di pertinenza del Condominio lungo il muro di confine con la proprietà a circa 2,5 metri dalla finestra della camera da letto; - che “detti contenitori, in particolare i raccoglitori di materiali sporchi indifferenziati ed i recipienti di vetro, contenendo abbondantemente materiali sporchi, spargevano inevitabilmente nell’ambiente odori sgradevoli di varia natura”; - che “non essendo quantificabile e misurabile con metodi sperimentali il livello di normale tollerabilità delle immissioni che provengono dai cassonetti, risultava impossibile verificare il superamento di normale tollerabilità”.
Il Giudice del cautelare accoglieva il relativo ricorso e ordinava alla società di raccolta rifiuti di “trovare una diversa collocazione per i bidoni della raccolta differenziata in uso al Condominio e di spostare gli stessi ad una distanza di almeno cinque metri dal condominio e dalla proprietà della ricorrente”. L’ordinanza veniva regolarmente ottemperata.
Nel giudizio di merito il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria, non ritenendo però applicabili gli artt. 833 e 844 c.c. -sul presupposto, a suo dire, che i cassonetti de quibus fossero collocati sul suolo pubblico- e riconduceva la responsabilità del Condominio e della società di raccolti rifiuti al disposto di cui all’art.2051 c.c.
La Corte di Appello di Firenze, avendo meglio accertato che i contenitori si trovavano in un'area privata di pertinenza condominiale confinante con la proprietà della danneggiata, riformava parzialmente la sentenza di primo grado correggendo l'inquadramento giuridico della fattispecie e condannava, a diverso titolo, sia il Condominio che la società di raccolta rifiuti al risarcimento del danno nella minore misura di €.15.000,00=.
Interessante il percorso logico seguito dalla corte d’appello, strutturato nei diversi punti illustrativi che seguono.
La violazione dell'art. 844 c.c
La questione centrale del gravame ha riguardato l’individuazione della norma applicabile al caso di specie e, conseguentemente, la sussistenza o meno della responsabilità del Condominio e/o della società raccolta rifiuti per i danni lamentati dalla proprietaria- condòmina.
Dall’esame della documentazione in atti, in particolare dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, era emerso con evidenza che i bidoni non erano collocati sulla strada pubblica del Comune, bensì in un’area privata di pertinenza del Condominio, confinante con la proprietà della originaria attrice e che non vi era mai stato alcun accordo tra il Condominio e la società raccolta rifiuti sulla collocazione dei bidoni.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, pertanto, la norma applicabile al caso di specie era quella di cui all’art. 844 c.c., che disciplina le immissioni nei rapporti di vicinato.
Tale norma, ha ricordato la Corte territoriale, si applica ai rapporti tra fondi confinanti o comunque tra fondi, presupponendo l’esistenza di una propagazione materiale che si estenda dal fondo del vicino a quello del proprietario che lamenta il pregiudizio.
Ebbene nel caso di specie i bidoni erano collocati in un’area privata di pertinenza del Condominio, confinante con la proprietà della appellata e le immissioni (odori e rumori) si propagavano da tale area privata verso la proprietà della stessa.
Di qui l’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 844 c.c.
Accertata l’applicabilità dell’art. 844 c.c., la Corte procedeva poi a verificare se le immissioni lamentate a avessero superato la normale tollerabilità.
Sul punto le risultanze istruttorie erano apparse univoche e avevano confermato che il posizionamento dei cassonetti era fonte di forte disturbo per l’attrice, causando immissioni sonore ed olfattive non tollerabili.
La prova testimoniale aveva confermato che dai cassonetti provenivano odori non sopportabili, che la condòmina era costretta a tenere le finestre chiuse e a non utilizzare il giardino, che i cassonetti venivano utilizzati anche in orario notturno provocando rumori per la chiusura del coperchio e che le operazioni di pulizia iniziavano alle 6 del mattino, disturbando il sonno.
Anche la consulenza tecnica d’ufficio disposta nel procedimento cautelare aveva confermato che “detti contenitori, in particolare i raccoglitori di materiali sporchi 'indifferenziati' ed i recipienti di vetro, contenendo abbondantemente materiali sporchi, spargono inevitabilmente nell'ambiente odori sgradevoli di varia natura”.
È vero che il CTU aveva affermato che “non essendo quantificabile e misurabile con metodi sperimentali il livello di normale tollerabilità delle immissioni che provengono dai cassonetti, risulta impossibile verificare il superamento di normale tollerabilità”, ma tale affermazione, affermava il Giudice dell’impugnazione, non esclude che il giudice possa pervenire al giudizio di intollerabilità sulla base di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta, come previsto dall’art. 844 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “la disciplina delle immissioni moleste in 'alienum' nei rapporti fra privati va rinvenuta nell'art. 844 c.c., alla stregua delle cui disposizioni, quand’anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta” (Cass. n. 26899 del 2014).
Tale situazione, concludeva sul punto la Corte d’appello di Firenze, ha comportato una lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, diritti costituzionalmente garantiti e tutelati dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cass. n. 21554/2018; Cass. Sez. Un. n. 2611/2007) e dunque, stante le risultanze istruttorie testè menzionate, accertava il superamento della normale tollerabilità delle immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c.
Sulla specifica questione la Corte d’appello rilevava che la società raccolta rifiuti, in quanto gestore del servizio affidatogli, aveva in effetti concorso a determinare la situazione di immissioni intollerabili ma che, ciononostante, non poteva essere ad essa addebitata la responsabilità di cui all’art. 844 c.c., in quanto tale norma si applica, come detto, ai rapporti tra proprietari di fondi confinanti, e quella non era proprietaria del fondo da cui provengono le immissioni.
Risultando tuttavia evidente la responsabilità della società raccolta rifiuti nei fatti de quibus, questa veniva configurata ai sensi dell’art. 2051 c.c., il quale, come noto, stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Sul punto poi, ha ricordato la Corte, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che “.. in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione, legittima o anche abusiva, della cosa. La responsabilità trova fondamento nel rapporto di custodia, il quale può derivare anche da titoli diversi dalla proprietà, anche solo di mero fatto, purché deponenti per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilità e controllo della cosa medesima” (Cass. n. 7005/2019).
Ebbene nel caso di specie la società per la raccolta dei rifiuti aveva la custodia dei cassonetti, in quanto incaricata della loro gestione e del servizio di raccolta della spazzatura, e aveva il potere di decidere dove collocarli.
La responsabilità di ex art. 2051 c.c., ha precisato il Giudice del gravame, non è esclusa dal fatto che il servizio di raccolta rifiuti sia stato effettuato con modalità e orari conformi alle prescrizioni, in quanto la responsabilità da custodia ha carattere oggettivo e prescinde dalla condotta del custode, essendo sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (Cass. n. 25025/2013).
Nella fattispecie in esame il nesso causale tra i cassonetti e il danno subito dalla appellata è risultato pacifico, essendo stato accertato che le immissioni intollerabili provenivano proprio dai cassonetti e la società per la raccolta dei rifiuti non ha provato la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad escludere la propria responsabilità.
Acclarata dunque anche la responsabilità della società raccolta rifiuti, ai sensi dell’art. 2051 c.c., la Corte d’appello di Firenze si pronuncia sulla distribuzione della responsabilità tra Condominio e Società raccolta rifiuti e, rilevando che entrambi i soggetti avevano concorso a determinare il danno subito dalla appellata, stabilisce che quella deve essere ripartita in parti uguali ai sensi dell’art. 2055, comma 3, c.c.
Il Condominio, precisa la Corte, in quanto proprietario del fondo da cui provenivano le immissioni, avrebbe dovuto impedire che da tale fondo provenissero immissioni intollerabili, eventualmente adendo l’autorità giudiziaria per ottenere la collocazione dei cassonetti in area pubblica; la società raccolta rifiuti, dal canto suo, in quanto custode dei cassonetti, avrebbe dovuto individuare sin dall’inizio una collocazione idonea che non determinasse immissioni intollerabili a danno dei fondi vicini.
Nel caso di specie poi, conclude sul punto la Corte d’appello di Firenze, non essendo stato possibile determinare con precisione la gravità della rispettiva colpa, deve trovare applicazione la presunzione di cui all’art. 2055, comma 3, c.c., con conseguente riparto della responsabilità in parti uguali tra il Condominio, sia pure con diversa qualificazione giuridica: responsabilità del Condominio ex art. 844 c.c. e responsabilità della società raccolta rifiuti ex art. 2051 c.c.
Quanto alla sussistenza del danno, infine, le risultanze istruttorie avevano accertato che la condòmina aveva subito un danno alla salute di natura psichica, consistente in un “Disturbo dell’Adattamento con Aspetti Misti, Ansia e Depressione, causalmente riconducibile alle immissioni intollerabili”.
Tali conclusioni erano state confermate dalla testimonianza del medico professionista che in corso di causa aveva dichiarato: “sono psichiatra. Ho visitato la signora il 18/1/2019. La signora ha riferito che da quanto c'era stato il posizionamento dei cassonetti sotto la finestra della camera da letto per il persistente fetore ha cominciato a stare male... Presentava una sintomatologia riferibile ad un quadro di disturbo dell'adattamento, che sono quadri sintomatici che si manifestano entro tre mesi dall'inizio del fattore stressante, che si stava prolungando, per questo aveva cominciato a stare male con alterazioni del sonno, con umore depresso, sintomatologia ansiosa e quadri di somatizzazione non ascrivibili a precedenti quadri di natura patologica, perché non risultavano anamnesi di tipo psichiatrico”.
È vero che il CTU aveva evidenziato le difficoltà nel valutare un danno di natura psichica “che si fonda, per sua natura, sulla soggettività riferita dal paziente” ed aveva utilizzato espressioni quali “è attendibile” anziché affermazioni categoriche, tuttavia, rilevava la Corte territoriale, tali cautele non escludono che il danno sia stato adeguatamente provato, ma riflettono semplicemente la natura della patologia accertata e la metodologia medico-legale applicabile a tali casi.
La giurisprudenza, del resto, ha chiarito che “l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza” (Cass. n. 26899/2014).
Nel caso di specie, la prova del danno era stata fornita non solo mediante la CTU medico-legale e la testimonianza del medico curante, ma anche mediante le testimonianze dei familiari e conoscenti della appellata che avevano confermato il grave stato di disagio e sofferenza patito per l’intera durata della permanenza dei cassonetti sotto la finestra della sua camera da letto.
Di qui la conferma dell’accertamento della sussistenza del danno alla salute subito dalla condòmina, che veniva però ridotto nella riqualificata misura di €.15.000,00=.
È abbastanza evidente che la sentenza in commento attiene ad una fattispecie concreta particolare e ben specifica (la collocazione di cassonetti in un’area condominiale, proprio sotto le finestre di una condòmina) che non consente, in quanto tale, l’estensione della sua applicabilità alle incalcolabili ipotesi nelle quali la gran parte dei cittadini possono sentire di immedesimarsi.
La ben articolata decisione consente tuttavia di trarre interessanti spunti applicativi:
la responsabilità di cui all’art. 844 del codice civile impone al Condominio, pure in presenza di ordinanze comunali contrarie, di adottare tutte le misure utili a tutela dei proprietari-condòmini;
la custodia, la gestione ed il potere di collocazione dei cassonetti da parte della società di raccolta dei rifiuti comporta per quella la responsabilità di cui all’art.2051 c.c.;
il concorso delle due responsabilità può essere affermato in conformità con l’art.2055 del codice civile;
l’accertamento del danno alla salute può essere dichiarato, a seguito di prove testimoniali e perizia medico-legale, anche sulla base di un prudente apprezzamento del giudice.