Assegno di mantenimento: la trattenuta INPS resta legittima fino al passaggio in giudicato del divorzio

Tribunale di Catania, sez. Lavoro: sentenza del 08/06/2026.

Per il Tribunale di Catania, l'ente che eroga per conto del coniuge obbligato l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione deve proseguire i versamenti finché la sentenza di divorzio non passa in giudicato; solo dopo la notifica della sentenza corredata di attestazione di definitività l'ente può legittimamente sospendere la contribuzione diretta, non essendo sufficiente la mera lettura della pronuncia in udienza.

Martedi 7 Luglio 2026

La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente sul rapporto tra coniuge obbligato ed ente pagatore nella fase di transizione tra separazione e divorzio.

Il principio, già affermato dalla Cassazione, viene qui ribadito con riferimento specifico agli oneri informativi che gravano sul coniuge che intende ottenere la sospensione della contribuzione diretta. La decisione chiarisce che l'ente non risponde per il ritardo nella sospensione se il coniuge obbligato non ha fornito tempestivamente la prova della definitività della sentenza di divorzio.

Il fatto

Tizio, dopo che il Tribunale di Catania aveva rigettato con sentenza del 15 dicembre 2023 la domanda di assegno divorzile proposta dall'ex moglie Caia, chiedeva all'INPS, ente che erogava direttamente a Caia la contribuzione di mantenimento trattenuta dalla pensione di Tizio, di sospendere tale versamento.

Nonostante le sollecitazioni di Tizio, l'INPS non provvedeva immediatamente, ritenendo necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo dopo aver ricevuto, nei primi mesi del 2025, l'attestazione di definitività della sentenza e la procura del difensore, l'INPS inseriva la revoca della trattenuta, con decorrenza dal rateo di giugno 2025.

Tizio agiva quindi in giudizio davanti al Giudice del Lavoro chiedendo che venisse accertata l'illegittimità del comportamento dell'INPS per il ritardo nella sospensione, con conseguente condanna alla restituzione delle somme trattenute dal gennaio 2024 al maggio 2025, oltre rivalutazione, interessi e risarcimento del danno patrimoniale.

L'INPS si costituiva contestando integralmente la domanda, deducendo in particolare:

  • di aver correttamente atteso la definitività della sentenza di divorzio prima di procedere alla revoca delle statuizioni patrimoniali;
  • di aver richiesto, a tutela della regolarità del procedimento, la documentazione completa (attestazione di conformità e procura);
  • di aver inserito la revoca il giorno stesso della ricezione della documentazione completa, comunicandone tempestivamente la decorrenza;
  • di non essere il soggetto beneficiario delle somme trattenute, versate direttamente a Caia, e di aver agito quale mero soggetto terzo incaricato di operare la trattenuta per conto del coniuge obbligato.

La decisione del Tribunale

Il Giudice del Lavoro ha rigettato integralmente il ricorso, richiamando il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. I, nella pronuncia del 15 gennaio 2009, n. 813, secondo cui l'assegno di mantenimento disposto a favore del coniuge in regime di separazione resta dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, che ne determina la cessazione. Fino a quel momento, infatti, la pronuncia di separazione conserva piena efficacia e i pagamenti restano legittimi, poiché i provvedimenti economici del divorzio hanno natura costitutiva del nuovo status delle parti.

Da tale premessa il Tribunale ha tratto le seguenti conseguenze operative:

  • l'ente che eroga la contribuzione diretta al coniuge beneficiario agisce come mero sostituto di pagamento per conto del coniuge obbligato e non può sospendere autonomamente i versamenti sulla base della semplice lettura della sentenza di divorzio in udienza, trattandosi di provvedimento non ancora definitivo;
  • è onere del coniuge obbligato notificare tempestivamente all'ente la sentenza di divorzio corredata della certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria;
  • fino a tale adempimento, il comportamento dell'ente non può essere qualificato come illecito.

Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che l'INPS ha agito correttamente, provvedendo alla revoca il giorno stesso in cui ha ricevuto la documentazione completa e comunicandone tempestivamente la decorrenza. Il Giudice ha inoltre osservato, in via ulteriore, che l'eventuale indebito riguarderebbe comunque il rapporto tra Tizio e Caia, quale effettiva percettrice delle somme, e non il rapporto con l'INPS, che ha operato quale soggetto terzo estraneo all'attribuzione patrimoniale. Le spese di lite sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti sulla materia.

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