La Cassazione specifica i motivi per la compensazione delle spese di lite

Con l'ordinanza n. 563/2025 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei presupposti in presenza dei quali è giustificata la decisione giudiziale di compensazione delle spese di lite.

Mercoledi 22 Gennaio 2025

Il caso: Tizio, dopo aver notificato cinque precetti fondati su altrettanti titoli esecutivi, promuoveva plurime espropriazioni forzate in danno di R.C. pignorando i crediti dell’ente presso la banca Alfa S.p.A.; riunite le diverse esecuzioni in un unico processo, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, assegnava al creditore procedente la somma di Euro 2.098,55 e liquidava al medesimo, a titolo di spese da distrarre in favore del suo difensore, la somma di Euro 790,90 (comprensiva di esborsi per Euro 310,00, spese generali, CPA e IVA).

Tizio proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la predetta ordinanza, lamentando la violazione, nella liquidazione dei compensi, dei parametri del d.m. Giustizia n. 55 del 2014.

Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione e disponeva la compensazione delle spese del giudizio per le seguenti ragioni: «Quanto alle spese di lite, tenuto conto del modesto valore della causa, nonché della condotta processuale tenuta dalle convenute (non costituitesi tanto nella fase cautelare, quanto nel giudizio di merito), nonché del fatto che le stesse non hanno dato origine, con la loro condotta, alla presente lite, si ritiene giustificata la loro compensazione “.

Tizio ricorre in Cassazione, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese del giudizio di opposizione.

La Suprema Corte, nell'accolgiere il ricorso, ribadisce i seguenti principi:

a) le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità;

b) nel caso in esame, il giudice di merito ha giustificato la propria decisione adducendo:

• il «modesto valore della causa», il quale, però, costituisce parametro per una liquidazione dei costi di lite secondo il minimo dello scaglione di riferimento, sicché risulta illogica e illegittima la compensazione fondata su tale rilievo (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8346 del 04/04/2018);

• la «condotta processuale tenuta dalle convenute (non costituitesi tanto nella fase cautelare, quanto nel giudizio di merito)» e il «fatto che le stesse non hanno dato origine, con la loro condotta, alla presente lite», circostanze che comunque non elidono una sostanziale soccombenza, che dev’essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

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