Ricerca telematica beni da pignorare: quando è dovuto il contributo unificato

A cura della Redazione.
Martedi 21 Gennaio 2025

Il D.Lgs 31.10.2024, n. 164, in vigore dal 26.11.2024, ha modificato l’art. 13, comma 1 quinquies, del DPR 30.5.2002, n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e, di conseguenza, ha eliminato il contributo unificato per le istanze per la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis cpc, eccetto il caso di cui il creditore depositi l’istanza ex art. 492 bis, comma 2 ovvero prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482.....

VECCHIO TESTO

Art. 13. (L) Importi 1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30”.

NUOVO TESTO (D.lgs 31.10.2024, n. 164, in vigore dal 26.11.2024)

Art. 13. (L) Importi 1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, secondo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30”.

Art. 492-bis 2° comma cpc Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare”.

Quindi, in definitiva, mentre vigente il vecchio testo si pagava il contributo unificato tutte le volte che il creditore presentava l'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare anche dopo la notifica di titolo e precetto, oggi, con la modifica citata, il C.U. è dovuto soltanto quando il creditore chiede la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notifica del precetto o prima del decorso dei dieci giorni della notifica del precetto (art. 482 c.p.c.).

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