Cassazione. Scontro tra veicoli: chi passa con il rosso è il solo responsabile del sinistro

Il soggetto danneggiato che passa col rosso non può invocare alcun concorso di colpa per il risarcimento.
Lunedi 17 Febbraio 2014

Il caso è quello di un motociclista che, giunto all'altezza di un incrocio, regolato da semaforo, proseguiva la sua corsa nonostante la luce rossa del semaforo, e si scontrava con un'autovettura che, proveniente dalla direzione opposta con semaforo verde, effettuava una manovra di svolta a sinistra, finendo per collidere con la motocicletta.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello respingono la domanda di risarcimento danni avanzata dal motociclista, che propone ricorso per Cassazione, lamentando che sia in primo grado che in appello il giudicante, nel ravvisare l'esclusiva responsabilità del ricorrente, si era limitato ad accertare che il danneggiato (n.d.r.: il motociclista) aveva violato una norma del cds e non aveva fatto nulla per evitare l'incidente, presumendo quindi indirettamente che l'altro conducente avesse tenuto una condotta corretta e prudente, mentre non aveva valutato alcuni aspetti a suo dire rilevanti al fine di far scattare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.

Il ricorrente, infatti, sostiene che nel caso di specie il conducente dell'autovettura non solo aveva commesso una grave imprudenza, consistita nell'aver impegnato il crocevia senza accertarsi se il flusso dei veicoli (come il motociclo condotto dal ricorrente) provenienti dalla direzione opposta avesse esaurito lo scorrimento, ma, una volta impegnato l'incrocio, non aveva fatto il possibile per evitare l'incidente, ossia non aveva posto in essere alcuna manovra di emergenza (es: rallentamento, frenata, sterzata..).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1365 del 23/01/2014, nel respingere il ricorso, introduce alcuni principi chiave in punto di responsabilità.

Si legge in sentenza che,  pur non essendo il conducente, che è favorito dal semaforo, esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, “questa non può certo essere richiesta nel massimo grado, ma è sufficiente che si conformi alla comune prudenza, tenuto conto delle concrete condizioni dell'incrocio.” E ancora : “ In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., non essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l'obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo” .

Per quanto riguarda, poi, l'altra censura,  era stato accertato  che il conducente dell'auto, tenuto conto delle circostanze concrete, non aveva potuto oggettivamente compiere alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto, che si era verificato al centro dell'incrocio.

In conclusione, quindi, nello scontro tra veicoli, “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, e dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; inoltre, pur essendo i conducenti dei veicoli antagonisti tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro, quest'onere non sussiste quando, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulti impossibile”.

 

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