Cassazione: escluso l'assegno di mantenimento per il figlio specializzando

Sentenza n. 11414 del 22/05/2014 - I Sez. Civile.
Venerdi 30 Maggio 2014

In sede di procedimento di divorzio il giudice di prime cure, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, respingeva la domanda dell' ex moglie volta ad ottenere dal marito un contributo per il mantenimento della loro figlia maggiorenne, specializzanda in medicina, e accoglieva la richiesta per l'altro figlio, non ancora autosufficiente.

Proposto appello avverso la sentenza di primo grado, la Corte di Appello, in parziale riforma, poneva a carico del padre l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento anche della figlia, determinandolo in Euro 450,00, ritenendo non ancora autosufficiente la figlia maggiorenne, il cui contratto di specializzazione, equiparabile ad una borsa di studio, avente natura precaria, non le garantiva quella autonomia che avrebbe potuto giustificare la mancanza del sostegno economico da parte del padre.

Il padre ricorre in Cassazione, assumendo che la Corte territoriale ha errato nell'equiparare gli emolumenti dello specializzando ad una borsa di studio, negandone la natura retributiva, anche alla luce della durata quinquennale e dell'importo degli stessi.: il ricorrente, infatti, nel denunciare la violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, deduce che in forza del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 40, "l'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria"; inoltre il giudice di appello ha ritenuto erroneamente che la specializzazione avesse natura precaria, senza tenere in debita considerazione il fatto che il numero chiuso in tale settore lascia comunque aperte concrete aspettative di impiego.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11414 del 22/05/2014, accoglie il ricorso del padre, ritenendolo fondato in punto di diritto: infatti, richiamando una precedente decisione, gli Ermellini confermano il proprio orientamento, nel senso che “L'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio”

 

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