Cartella esattoriale illegittima per colpa dell'ente impositore? Equitalia paga le spese di lite

A cura della Redazione.
Venerdi 10 Febbraio 2017

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3105 del 6 febbraio 2017 ha condannato Equitalia al pagamento delle spese di lite per aver promosso un giudizio illegittimo per la riscossione di una cartella esattoriale.

Il caso: Equitalia sud S.p.a. ricorreva in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che l'ha condannata alle spese del giudizio.

La ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c.,D.P.R. n. 602 del 1973,artt.12,24 e 25 (art. 360, comma 1, n. 3) perchè è stata condannata alle spese nel giudizio dalla stessa promosso contro il G. per la riscossione di una cartella esattoriale.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, ritenendo infondato il motivo di gravame, e rileva che:

  • il giudice del merito ha motivato secondo il principio di soccombenza ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte;

  • in ogni caso nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè - di per sè sola considerata - di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato;

  • l'agente della riscossione può peraltro chiedere all'Ente creditore di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, e il giudice, dal canto suo, può compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti dell'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c, purchè siano diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 06/02/2017 n.3105

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