Cartabia. Mancato rispetto dei criteri di redazione degli atti processuali: conseguenze

Com'è noto la Riforma Cartabia ha stabilito, all'art. 121 cpc che: “Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, mentre all'art. 46 delle disp.att.c.p.c. ha specificato forma e criteri di redazione degli atti giudiziari.

Lunedi 26 Maggio 2025

In particolare, nella norma citata, si legge al comma 4: “Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo.

Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti.

Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale

Il comma 5 individua le sanzioni applicabili nel caso in cui il legale non si attenga alle suddette prescrizioni “...Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”.

Si segnalano due sentenze, una del Tribunale di Messina e l'altra del Tribunale di Crotone, che hanno fatto applicazione del comma 5 cit. per mancato rispetto dei limiti redazionali degli atti processuali.

A) Tribunale di Messina: sentenza n. 220/2025

Nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale adito rileva quanto segue:

- l'atto introduttivo del giudizio (come pure la comparsa conclusionale che del primo è in gran parte mera riproposizione) risulta redatto piuttosto che tramite sintetica ed analitica puntuazione delle allegazioni ed eccezioni difensive, mediante esposizione prolissa di una congerie di argomentazioni riferite a fattispecie generali ed astratte, di difficile se non dubbia riferibilità al caso concreto, con concetti anche più volte ripetuti nel corpo dell'atto, con una prolissa riproduzione per esteso del contenuto di numerose pronunce giurisprudenziali anche di merito oltre che di atti processuali redatti in altri procedimenti fino a giungere alla lunghezza complessiva -oggettivamente eccessiva tenuto conto delle ragioni di opposizione- di ben 48 pagine, senza che il difensore nulla abbia allegato circa la sussistenza di peculiari ragioni che nel caso specifico giustificassero la mancata rispondenza dei suddetti atti processuali ai principi in esame;

- la redazione di atti processuali che non rispettino i principi di cui all'art. 121 cpc, violano quindi espressamente il dovere di lealtà processuale finalizzato non solo ad assicurare che la trattazione della causa avvenga in modo ordinato e proficuo ma anche a garantire e più a monte a consentire, l'esercizio del diritto di difesa della controparte;

- la sanzione per la violazione dei precetti in discussione va individuata nel disposto di cui all'art. 46 disp. att. Cpc, e che può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo:;

- ciò posto ritiene il Tribunale che nel caso di specie dette spese debbano essere interamente compensate.

B) Tribunale di Crotone sentenza n. 118/2025.

Nell'ambito di un procedimento in materia di tasso di usura e di applicazione di interessi anatocistici, il Tribunale adito evidenziava che la parte convenuta aveva depositato note difensive conclusive di 65 pagine (peraltro reiterando più volte concetti già espressi), senza esplicitare le ragioni per cui si era reso necessario il superamento dei limiti dimensionali dell'atto e violando, in tal modo, anche le regole del giusto processo;

Di conseguenza, stante l'art. 46 disp.att.cpc, alla luce della condotta processuale della parte convenuta, risultata peraltro vittoriosa, il Tribunale dispone la compensazione delle spese per un terzo.


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