Buche stradali: la Cassazione ripartisce l'onere della prova tra danneggiato e custode

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17625 del 5/09/2016 individua il soggetto su cui grava l'onere della prova nell'ipotesi di danni causati da cose in custodia e di responsabilità ex art. 2051 c.c.

Martedi 27 Settembre 2016

Nel caso in esame, una signora conveniva in giudizio il Comune di Bisignano per ottenere il risarcimento dei danni alla salute patiti in seguito ad una caduta, provocata dal manto stradale sconnesso.

La Corte d'Appello, dopo avere accertato in facto che effettivamente la caduta dell'attrice era stata causata dalle buche presenti sulla strada da lei percorsa, respingeva la domanda sulla base delle seguenti osservazioni:

- l'accoglimento della domanda avrebbe "richiesto la dimostrazione del fatto che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità";

- l'attrice avrebbe quindi dovuto dimostrare che la cosa aveva una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.

La signora propone ricorso per Cassazione e in tale sede richiama anche la giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova tra danneggiato e custode, nei casi in cui si applichi l'aut. 2051 c.c., che distingue due ipotesi:

  • quando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;

  • quando il danno è causato da cose inerti e visibili (es: marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili), il danneggiato deve provare il nesso di causa tra cosa e danno, dimostrandone quindi la pericolosità (ex multis, da ultimo, Sez., 6 - 3, Ordinanza n. 27272 del 20110/ 2015, Rv. 637445).

    Per la ricorrente, la Corte d'appello ha quindi errato laddove, pur avendo accertato positivamente che la caduta rovinosa era stata causata dalle buche e dal brecciolino presenti sulla strada da lei percorsa ha rigettato la domanda, mutuando dalla ritenuta non pericolosità della cosa non la prova dell'assenza di nesso di causa, ma quella dell'assenza di colpa del custode.

    La Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dalla danneggiata sulla base del seguente ragionamento:

    a) la pericolosità della cosa inerte è indizio dal quale risalire, ex art. 2727 c.c., alla prova del nesso di causa: se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno;

    b) quando però il nesso di causa tra cosa e danno è positivamente accertato, non è più necessario stabilire se la cosa stessa fosse pericolosa o meno;

    c) in altri termini, precisa la Cassazione, la non pericolosità d'una cosa inerte non esclude la colpa del custode: pertanto se il nesso causale tra cosa e danno è dimostrato aliunde, la pericolosità della cosa diventa giuridicamente irrilevante; del resto, anche il proprietario di cose non pericolose risponde ex art. 2051 c.c., una volta appurato un valido nesso di causa tra cosa e danno;

    d) quindi, sarebbe stato onere del Comune convenuto provare la colpa esclusiva o concorrente della vittima.

Pertanto, sul punto, viene enunciato il seguente principio di diritto:

Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode - per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa".

Testo dell'ordinanza n. 17625

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