La Corte di Cassazione nell' chiarisce, in base alla normativa vigente, i fori competenti avanti ai quali l'avvocato può richiedere il pagamento delle parcelle.
Lunedi 26 Settembre 2016 |
Un avvocato otteneva dal Tribunale di Viterbo un decreto ingiuntivo nei confronti di alcuni clienti, che aveva rappresentato in una causa di successione ereditaria avanti alla Corte d'Appello di Roma, per il pagamento della relativa parcella di € 19.350,50.
Gli ingiunti proponevano quindi opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza del giudice adito, essendo competente l'ufficio giudiziario di merito innanzi al quale l'avvocato opposto aveva prestato la propria opera, ai sensi dell'art. 14 2° comma d.lgs.n. 150/2011.
Il Tribunale di Viterbo, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in base al rilievo che l'ingiunzione opposta riguardava attività di patrocinio profusa in un grado di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, e pertanto il ricorso monitorio andava necessariamente rivolto a quel Giudice.
L'avvocato proponeva avanti alla Corte di Cassazione regolamento necessario di competenza, chiedendo quindi dichiararsi la competenza del Tribunale di Viterbo e l'annullamento dell'ordinanza impugnata: per il ricorrente l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 1° comma L. n. 69/2009 e degli artt. 14 e 34, 16° comma D. legs. n. 150/2011 portava a ritenere che in alcun modo era stata abrogata la disciplina relativa al procedimento di ingiunzione per i pagamento delle parcelle dell'avvocato.
Inoltre, le controparti, che risiedevano tutte in Viterbo, dovevano essere qualificate come “consumatori” e pertanto il tribunale adito si configurava come foro speciale ed esclusivo.
La Suprema Corte dà ragione al ricorrente e sul punto della competenza precisa che:
- l'art. 34 16° comma del d.lgs. n. 150/2011 ha riformulato l'art. 28 L. n. 794/1942 e prevede che “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa...se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c, procede ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011”; il medesimo articolo ha viceversa espressamente abrogato gli artt. 29 e 30 della medesima legge del 1942;
- in base al novellato quadro normativo, permane immutata la possibilità di azionare il procedimento d'ingiunzione ex artt. 633 e e segg. c.p.c., rimanendo impregiudicata per il legale l'operatività della triplice configurazione dell'art. 637 c.p,c.
- pertanto, l'avvocato che vuole conseguire il pagamento dei suoi compensi può, ex art. 637 c.p.c.:
a) ai sensi del 1° comma dell'art. 637 c.p.c., adire in via monitoria l'autorità giudiziaria "che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria";
b) ai sensi del 2° comma dell'art. 637 c.p.c., adire in via monitoria l'autorità giudiziaria "che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce";
c) ai sensi del 3° comma dell'art. 637 c.p.c., adire in via monitoria l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto al momento della proposizione del ricorso;
Pertanto, conclude la Corte, nessuno ostacolo si configurava a che l'avvocato provvedesse ad adire in via monitoria, giusta la previsione del comma 1 dell'art. 637 c.p.c., quale "tribunale che sarebbe stato competente per la domanda proposta in via ordinaria", il tribunale di Viterbo, sotto il duplice profilo:
- i debitori tutti sono residenti nel circondario del Tribunale di Viterbo (foro di residenza del convenuto);
- i debitori sono da qualificare senza dubbio come consumatori, e pertanto il foro correlato al luogo di residenza si prospetta come esclusivo ed inderogabile ex art. 33 2° comma lett. u) d.lgs. n. 206/2005.