Blackout: i limiti alla responsabilità del fornitore di energia

Corte d'Appello di Catanzaro: sentenza n. 1002 del 25/06/2026.
A cura della Redazione.

La Corte d'Appello di Catanzaro ha affermato che il venditore di energia elettrica non risponde, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dei danni causati da un'interruzione dipesa dal distributore, salvo che risulti una violazione degli obblighi di protezione o del principio di buona fede contrattuale.

Mercoledi 15 Luglio 2026

La decisione si segnala perché chiarisce i limiti di applicazione della responsabilità del venditore di energia elettrica per i disservizi imputabili al gestore della rete di trasmissione.

La pronuncia conferma l'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui il venditore, privo di poteri di controllo sul distributore, non risponde ex art. 1228 c.c. dei danni da interruzione, e ne precisa i confini rispetto al più recente indirizzo che ammette una responsabilità del fornitore per fatto proprio, in caso di violazione degli obblighi di protezione o di buona fede. In questo modo la Corte delimita con chiarezza in quali ipotesi l'eccezione più recente possa trovare applicazione, distinguendola dal caso di mera interruzione programmata dal distributore.

Il fatto e la decisione di primo grado

Tizio, titolare di un'azienda agricola dedita alla coltivazione intensiva di ortaggi in serra, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cosenza Alfa S.p.A. (già Beta S.p.A.), con cui aveva stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per circa 50.000 euro. Tizio ha dedotto che la società aveva interrotto senza preavviso l'erogazione di energia proprio durante le attività irrigue e di refrigerazione delle colture, causando gravi danni quantificati in perizia. Alfa S.p.A. si è costituita eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, richiamando un precedente della Cassazione secondo cui, derivando il disservizio dal distributore e non dal venditore, in capo a quest'ultimo non è configurabile responsabilità ai sensi dell'art. 1228 c.c. Sulla base di tale principio, la domanda è stata rigettata con compensazione delle spese.

I motivi di appello

Tizio ha impugnato la sentenza con un unico motivo, lamentando che il Tribunale avesse travisato la domanda originaria, incentrata non su un malfunzionamento della rete di trasmissione, bensì sull'inadempimento contrattuale del venditore. A sostegno della propria tesi, l'appellante ha evidenziato che:

  • lo stesso venditore aveva riconosciuto, in una missiva, che l'interruzione era dovuta alla necessità di eseguire interventi e manovre programmate sui propri impianti, dichiarazione che a suo dire integrava una confessione stragiudiziale vincolante anche per il giudice;
  • il perimetro dell'indagine giudiziale avrebbe dovuto riguardare l'inadempimento del contratto di somministrazione, comprensivo dell'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'erogazione del servizio;
  • Alfa S.p.A. si era limitata a dimostrare il proprio ruolo di mera venditrice, senza provare né di aver fatto tutto il possibile per adempiere, né che l'interruzione fosse riconducibile a un problema della rete di distribuzione.

In via preliminare, l'appellata aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specificità dei motivi e, comunque, per la mancata proposizione dell'istanza nella sede processuale propria; eccezioni che la Corte ha ritenuto infondate, rilevando che l'atto di appello risultava motivato e simmetrico rispetto alla sentenza impugnata, secondo i principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite in tema di specificità dei motivi di gravame.

La decisione della Corte d'Appello

Nel merito, la Corte ha rigettato il motivo di appello, ritenendolo infondato. Ha osservato anzitutto che la possibilità di riferire al venditore la responsabilità per un'interruzione dipesa dal distributore passa necessariamente attraverso la verifica dell'applicabilità dell'art. 1228 c.c., sicché nessun errore di impostazione era imputabile al giudice di prime cure.

Richiamando un consolidato orientamento della Cassazione, la Corte ha ribadito che le società che si limitano alla compravendita di energia elettrica non possono rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dei danni subiti dagli utenti finali per un'interruzione dipesa dal gestore della rete di trasmissione, non essendo dotate di effettivi poteri direttivi e di controllo sul distributore, il quale non può quindi essere considerato un ausiliario del venditore.

La Corte ha poi preso in esame una recente pronuncia della Cassazione che ha ammesso una responsabilità concorrente del fornitore per fatto proprio, chiarendo che tale eccezione opera solo quando il venditore sia rimasto colpevolmente inerte rispetto a situazioni di disservizio a lui note, in violazione dell'obbligo di attivarsi a tutela della controparte e del generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Nel caso esaminato, invece, l'interruzione era stata determinata da interventi di manutenzione programmati dal distributore, che secondo quanto da questi riferito erano stati preannunciati all'utenza; non risultava, né era stato allegato dall'appellante, che il venditore fosse stato a sua volta informato in anticipo del disservizio e avesse quindi omesso di avvisare la propria cliente. Non era pertanto ravvisabile alcuna violazione degli obblighi di protezione né una condotta contraria a buona fede.

Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l'appello e condannando l'appellante alle spese del grado.

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