La rilevazione dei consumi mediante contatore e ripartizione dell'onere della prova

Martedi 27 Marzo 2018

Con l’ordinanza n. 7045/2018, pubblicata il 21 marzo 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla ripartizione dell’onere della prova tra l’utente e l’azienda fornitrice di energia elettrica, nel caso di contestazione da parte del primo dell’eccessività dei consumi rilevati dal contatore.

Secondo i Giudici di legittimità, nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e pertanto nel caso di contestazione è onere dell’utente fornire la prova che l’eccessività dei consumi è da imputare a fattori esterni al suo controllo.

IL CASO: La decisione della Suprema Corte prende spunto dalla condanna di un utente al pagamento in favore dell’azienda fornitrice di energia elettrica della somma di euro 1.000,00, quale corrispettivo equitativamente determinato per il consumo relativo ad un periodo di circa due anni e mezzo.

In sede di appello il Tribunale, riformando parzialmente la decisione di primo grado, condannava l’appellante-utente al pagamento della minor somma di euro 748,26 con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Pertanto, l’utente proponeva ricorso per Cassazione denunciando, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2697 codice civile, per aver il Tribunale violato le regole di riparto dell’onere della prova ritenendo, erroneamente, assolto quello delle società convenute in base a fatture, che erano anche state contestate.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto:

  1. la sentenza impugnata ha ritenuto provati i consumi effettivi di energia elettrica indicati nella fattura prodotta dallo stesso utente in assenza di specifica e congrua contestazione da parte di quest’ultimo, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte del misuratore funzionante, essendo guasto solo il display dello strumento, volto a consentire la lettura immediata dei consumi stessi;

  2. il giudice di merito si è conformato al principio di diritto secondo il quale: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (tra le tante, Cassazione n. 23699/2016).

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