In materia di azione revocatoria, ai fini dell'interruzione della prescrizione non è necessario che l’atto di citazione giunga a conoscenza del convenuto entro il termine quinquennale dal compimento dell'atto impugnato, essendo sufficiente che entro tale data l'attore abbia manifestato la propria volontà di agire, consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Venerdi 26 Settembre 2025 |
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25605, pubblicata il 18 settembre 2025.
IL CASO: Il curatore fallimentare di una società agiva in giudizio con l’azione revocatoria ordinaria, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata l’inefficacia di un contratto di locazione stipulato dalla fallita avente ad oggetto diverse unità immobiliari e caratterizzato da una durata peculiare, estesa per tutta la vita della conduttrice e per i due anni successivi al suo decesso. La curatela riteneva tale atto di disposizione pregiudizievole per la massa dei creditori.
Nel difendersi, la convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale dell'azione, l'inammissibilità della revocatoria a fronte del rimedio specifico del recesso previsto dall'art. 80 della legge fallimentare e contestava la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni.
Nel caso di specie, l'atto dispositivo (il contratto di locazione) era stato stipulato il 7 giugno 2012, con conseguente spirare del termine di prescrizione il 7 giugno 2017. La notifica dell'atto di citazione si era perfezionata per la destinataria solo il 15 giugno 2017, dunque oltre il termine quinquennale.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale dava ragione alla Curatela, rigettando l’eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dalla convenuta, accogliendo la domanda attorea.
Nel decidere, il Tribunale riteneva l’ammissibilità dell’azione revocatoria sul presupposto che il contratto di locazione ultranovennale era un atto dispositivo lesivo della garanzia patrimoniale.
Avverso la sentenza di primo grado, la convenuta proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte territoriale.
L'originaria convenuta, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, tra i motivi del gravame, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2903 c.c. e 140 e ss. c.p.c, per avere la Corte d'Appello rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria sollevata.
Secondo la ricorrente, l'interruzione della prescrizione, quale effetto di natura sostanziale, si produce solo nel momento in cui l'atto perviene nella sfera di conoscenza del destinatario, in ossequio alla natura recettizia degli atti unilaterali (art. 1334 c.c.). Pertanto, il principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, introdotto a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, non era applicabile nel caso di specie per gli effetti sostanziali, ma solo per quelli processuali (es. rispetto di un termine di decadenza per l'impugnazione).
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha osservato che la questione di diritto relativa all’eccezione della intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria sollevata dalla ricorrente era stata decisa dalla Corte di Appello in modo conforme a quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario.
Nel decidere, gli Ermellini hanno richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015, ribadendo che: "La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario", da ciò derivando che quando il diritto non può essere esercitato se non attraverso l'inizio del giudizio, la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è interrotta dalla consegna dell'atto (introduttivo del relativo giudizio) all'ufficiale giudiziario per la notifica”.
Poiché l'azione revocatoria ordinaria rientra tra quelle azioni che richiedono necessariamente l’instaurazione di un giudizio, non potendo farsi valere se non con un atto processuale, di conseguenza, ai fini dell’interruzione della prescrizione, non è necessario che l'atto di citazione giunga a conoscenza del convenuto entro il termine quinquennale, ma è sufficiente che, entro tale data, l'attore abbia manifestato la propria volontà di agire, consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica. In questo modo, l'effetto interruttivo della prescrizione si produce anticipatamente per il notificante, neutralizzando il rischio che ritardi nel procedimento di notificazione, a lui non imputabili, possano pregiudicare il suo diritto di agire in giudizio.