Un punto fermo nell'interpretazione dell'articolo 15 della legge Gelli-Bianco

Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 08/05/2025) 11/06/2025, n. 15594.

Il requisito di collegialità della consulenza tecnica nei giudizi di responsabilità sanitaria, previsto dall'art. 15 della legge Gelli-Bianco, ha carattere inderogabile e la sua violazione comporta nullità della sentenza per inosservanza di norma processuale inderogabile.

Giovedi 25 Settembre 2025

Tale principio si applica, secondo il criterio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati dopo l'entrata in vigore della norma, anche quando sia stata precedentemente espletata una consulenza tecnica preventiva secondo le norme anteriormente vigenti, con obbligo per il giudice di rinnovare la consulenza affidandola a un collegio conforme ai requisiti normativi.

Il caso. La controversia origina dal decesso di una paziente, verificatosi il 23 dicembre 2013, a seguito delle complicanze sistemiche insorte in corso di empiema pleurico. I familiari avevano convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera di Padova, lamentando negligenze nell'operato dei sanitari durante il ricovero. Prima del giudizio di merito, era stata espletata una consulenza tecnica preventiva ex articolo 696-bis c.p.c. che aveva escluso profili di responsabilità medica. Tuttavia, tale consulenza era stata affidata a un singolo medico legale, senza l'affiancamento di uno specialista della disciplina specifica.

Le questioni giuridiche. La Suprema Corte ha dovuto affrontare due questioni fondamentali.

Prima questione: l'applicabilità ratione temporis dell'articolo 15 della legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) quando il giudizio risarcitorio a cognizione piena sia introdotto dopo l'entrata in vigore della norma, ma sia stato preceduto da un procedimento di consulenza tecnica preventiva espletato anteriormente.

Seconda questione: le conseguenze della inosservanza del requisito di collegialità della consulenza tecnica nei giudizi di responsabilità sanitaria.

I principi di diritto. La Cassazione enuncia due principi di diritto di particolare rilevanza.

Primo principio: L'articolo 15 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017 è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore. Anche quando sia stata precedentemente espletata una consulenza tecnica preventiva, secondo le norme anteriormente vigenti, rimane l'obbligo per il giudice del merito di dare attuazione al principio di collegialità attraverso la rinnovazione della consulenza e l'affidamento dell'incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti indicati dalla norma.

Secondo principio: nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica costituisce causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile.

La ratio della decisione. La Corte ha chiarito che il procedimento di consulenza tecnica preventiva e il giudizio di merito, pur essendo funzionalmente collegati, rimangono strutturalmente distinti. Non si tratta di un procedimento bifasico unitario, ma di due procedimenti autonomi che possono aver luogo indipendentemente l'uno dall'altro.

La ratio dell'articolo 15 della legge Gelli-Bianco è stata individuata nella necessità di garantire "un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell'accertamento peritale". La delicatezza delle indagini in materia sanitaria e l'esigenza di perseguire una verifica della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis richiedono necessariamente l'affiancamento del medico legale con lo specialista della disciplina specifica.

Le conseguenze processuali La Cassazione ha stabilito che la norma introduce una cogente indicazione del requisito di collegialità, espressione di una valutazione predeterminata dal legislatore di incompiutezza degli accertamenti istruttori ove espletati in difformità ai requisiti posti dalla legge. Tale valutazione si antepone a quella che normalmente è affidata al giudice del merito in punto di fatto circa la sufficienza e rilevanza degli elementi istruttori da acquisire.

Non è quindi condivisibile l'orientamento secondo cui rimane legittima e non sindacabile la valutazione del giudice di merito che ritenga sufficiente ed esaustiva la consulenza espletata dal solo medico legale, anche a fronte del chiaro dettato normativo.

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