Furto agevolato da ponteggi: responsabilità di appaltatore e condominio

A cura della Redazione.

L’utilizzo anomalo di ponteggi da parte di ladri, se reso possibile dall’assenza di misure di sicurezza idonee, costituisce causa efficiente del furto e non mera occasione; da ciò può discendere la responsabilità dell’impresa appaltatrice ex art. 2043 c.c. e del condominio ex art. 2051 c.c., in quanto custode delle strutture predisposte per i lavori.

Venerdi 26 Settembre 2025

In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25122/2025

Il caso. Una condomina, Tizia, deduceva di aver subito un furto nel proprio appartamento al quinto piano: in particolare i ladri erano penetrati nel suo appartamento servendosi del ponteggio esterno eretto per l’esecuzione di opere di ristrutturazione dell’edificio, appaltate dal Condominio alla ditta individuale Alfa, ponteggio per il quale non era stata prevista nel contratto di appalto, né attuata in fase esecutiva, alcuna misura di sicurezza a protezione dell’inviolabilità delle proprietà individuali. Tizia quindi conveniva in giudizio avanti al Tribunale sia l’impresa che il condominio, per ottenere il risaecimento di tutti i danni, compreso quello non patrimoniale.

Il Tribunale riconosceva parzialmente la domanda, liquidando € 21.000 di danni a carico della sola impresa, ridotti per concorso di colpa della vittima; escludeva il ristori dei danni non patrimoniali.

La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione incidentale dell’impresa, escludendone la responsabilità: secondo i giudici, i ponteggi erano muniti di misure sufficienti ad impedirne l'uso anomalo, (es.: cancello con lucchetto, reti elettrosaldate, due mantovane, illuminazione del cortile); in definitiva, per la Corte l’accesso al ponteggio attraverso il finestrone condominiale al quinto piano era da considerarsi non “causa”, ma “occasione agevolatrice” del “passaggio furtivo nell’appartamento”.

Tizia ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, osserva che:

a) la pretesa di “degradare” il ponteggio a semplice “occasione agevolatrice del passaggio furtivo”, una volta accertato che l’ingresso dei ladri, nell’appartamento di Tizia, avvenne accedendo al ponteggio attraverso un finestrone del vano scala condominiale, viola i principi affermati da questa Corte, in via generale, in tema di nesso causale, nonché, specificamente, quelli concernenti la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. degli esecutori di opere edili, in relazione ai furti perpetrati avvalendosi delle impalcature installate per la realizzazione delle stesse.;

b) sotto il profilo delle responsabilità, in caso di danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale, è configurabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per l’espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature;

c) è altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura;

d) pertanto, la Corte territoriale ha errato nel considerare sufficienti le misure di sicurezza, senza verificare la reale efficacia della rete elettrosaldata e delle altre barriere proprio nel punto da cui avvenne l’accesso (il finestrone del vano scala al quinto piano): il giudice del rinvio dovrà accertare se quelle misure fossero idonee a impedire, secondo le regole della diligenza ordinaria, l’uso illecito dei ponteggi.

Principio di diritto: “È dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall’esecutore di lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte ad impedire il loro uso anomalo.”

Decisione

La Cassazione accoglie il ricorso della condomina limitatamente ai motivi sul nesso causale e sull’omessa pronuncia, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Salerno per un nuovo esame del merito e la liquidazione delle spese.

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