Azione del correntista nei confronti della banca per la ripetizione dell’indebito e onere della prova

Con la sentenza n. 7895/2020, pubblicata il 17 aprile 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla prova che il correntista di una banca deve fornire nell’ambito di un giudizio promosso nei confronti di quest’ultima per la ripetizione di somme che si ritengono indebitamente trattenute dall’istituto bancario.

Venerdi 24 Aprile 2020

IL CASO: Nella vicenda esaminata, una banca veniva convenuta in giudizio da alcuni correntisti i quali chiedevano al Tribunale che venisse accertata e dichiarata la nullità di alcune clausole contenute in due contratti di conto corrente bancari da loro sottoscritti con la convenuta per violazione dell’art. 1283 del codice civile con conseguente condanna dell’istituto bancario alla restituzione di somme che secondo gli attori erano state illegittimamente trattenute dallo stesso.

Il Tribunale rigettava la domanda relativa ad uno dei due conto correnti. Per quanto riguarda l’altro conto corrente, invece, veniva dichiarata la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e al loro tasso ultralegale. Inoltre, il Tribunale riteneva non provato dalla banca il saldo passivo del conto corrente.

La Corte di Appello, in accoglimento del gravame interposto dagli attori originali, confermava la nullità delle clausole dei contratti relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e al tasso ultralegale e dichiarava non provato dalla banca il saldo passivo del conto corrente.

Pertanto, la vertenza giungeva all’esame della Cassazione a seguito del ricorso interposto dalla Banca la quale deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 del codice civile, avendo la Corte di Appello erroneamente attribuito a suo carico l’onere della prova e ciò sia in violazione del suddetto articolo sia del consolidato orientamento della Cassazione in tema di accertamento negativo, secondo il quale incombe sul soggetto che agisce in giudizio l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e che tale regola si applica anche nelle controversie relative all’accertamento negativo del credito.

LA DECISIONE: La Cassazione, nel ritenere errato quanto affermato dalla Corte di Appello circa l’onere della banca convenuta nell’azione di ripetizione di produrre gli estratti conto a far data dall’inizio del rapporto, ha accolto il ricorso con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale degli stessi giudici di legittimità secondo il quale: "alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze dell’attore, quest’ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione" (Cass., 28 novembre 2018, n. 30822).

Secondo gli Ermellini:

1. nei giudizi per ripetizione dell’indebito incombe sul correntista fornire la prova sia dei pagamenti eseguiti sia della mancanza di una valida "causa debendi". Pertanto, il correntista ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto producendo tutti gli estratti conto dai quali risultano le singole rimesse per le quali si chiede la ripetizione in quanto non dovute;

2. l’eventuale carenza della prova può essere integrata anche con altri mezzi di cognizioni disposti d’ufficio e in particolare con una consulenza contabile.

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