Pagamento del modello F24: gli obblighi di informazione della banca mandataria.

Con l’ordinanza n. 20640/2019, pubblicata il 30 luglio 2019, la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, si è pronunciata in merito alla responsabilità o meno della Banca nei confronti del cliente nel caso in cui la prima non comunica a quest’ultimo la mancata esecuzione del modello F24 in quanto incompleto e, successivamente, l’Agenzia delle Entrate notifica al cliente la cartella di pagamento per omesso pagamento dell’imposta.

Giovedi 22 Agosto 2019

IL CASO: nella vicenda esaminata dai Supremi Giudici, una banca veniva citata in giudizio innanzi al Giudice di Pace da una cliente la quale chiedeva la condanna dell’istituto bancario al risarcimento dei danni conseguenti all'omessa comunicazione dell'esito negativo del mandato ad esso conferito per il pagamento di somme dovute a titolo di Irpef mediante modulo F24 non compilato in modo completo, ritenendola responsabile contrattualmente, sia con riferimento alla disciplina del mandato sia con riferimento al rapporto di conto corrente e ai conseguenti obblighi informativi.

La domanda della cliente veniva rigettata dal Giudice di Pace, il quale riteneva l’attrice l’unica responsabile dell'errata compilazione del modulo F24. Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull’appello promosso dall’originaria attrice, confermava la sentenza di prime cure, osservando che la responsabilità per l’errata compilazione del modello F24 era imputabile esclusivamente alla cliente, anche perché la banca aveva adempiuto ai propri doveri informativi con l'annotazione dello storno del pagamento e con la successiva comunicazione dell'estratto conto dell'ultimo trimestre.

Pertanto, la cliente, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione o la falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 1856 c.c., comma 1, articoli 1710, 1175, 1176, 1375, 1710, 1713, 1718, 1732, 1713, 2059 c.c. e all'articolo 2, comma e articolo 18, comma 1, delle norme regolanti i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi.

Secondo la ricorrente, i giudici di merito nel rigettare la domanda di risarcimento danni avevano errato non valutando gli adempimenti a carico della Banca e omettendo di accertare gli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente e relativi alla immediata informativa da dare al correntista. In altri termini, secondo la ricorrente, in virtù delle regole che governano il rapporto di mandato, il dipendente della banca avrebbe dovuto verificare allo sportello l’esatta compilazione del modello F24 ed in caso di omissioni di alcuni campi di rappresentarlo al cliente e, comunque, nel caso di specie non vi era stata la comunicazione alla cliente della mancata esecuzione del pagamento.

Quest’ultima era venuta a conoscenza dell’accaduto solo con la ricezione dell'estratto conto trimestrale nel mese successivo alla chiusura del trimestre e, quindi, ben oltre la data in cui si doveva effettuare il pagamento dell'imposta, determinando così l'emissione della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito ed ha accolto il ricorso con rinvio al Tribunale in diversa composizione che dovrà valutare se e quali pregiudizi siano stati determinati nei confronti della cliente dal ritardo fra il momento dell’accertamento dell’impossibilità di esecuzione dell'operazione e la data di effettiva comunicazione alla stessa della mancata esecuzione del mandato mediante invio dell'estratto conto.

Secondo gli Ermellini:

  1. ai fini del corretto adempimento del mandato si deve tener conto non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali e di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico (Sez. 1, n. 2149 del 25/02/2000, Rv. 534420-01);

  2. il mandatario ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti necessari all'esatto espletamento dell'incarico;

  3. a prescindere del fatto che la ricorrente aveva compilato erroneamente il modello F24 e che la banca mandatario non fosse tenuta a rilevare la suddetta circostanza al momento dell’accettazione del modello F24 e, quindi al momento dell’accettazione dell’incarico di eseguire il pagamento, occorre tener presente, per quanto riguarda la responsabilità della banca successivamente alla constatata impossibilità di procedere all'esecuzione dell'operazione, dei principi generali che governano il contratto di mandato;

  4. l'articolo 1708 c.c., prescrive al mandatario il compimento anche di tutti gli atti necessari per l'assolvimento del compito; l'articolo 1710 c.c., impone al mandatario di adempiere ai propri obblighi con la diligenza del buon padre di famiglia; l'articolo 1176 c.c., comma 2, quanto alle obbligazioni inerenti lo svolgimento di un attività professionale richiede la valutazione della diligenza con riguardo alla natura dell'attività esercitata, e quindi con riferimento al parametro della diligenza professionale; dell'articolo 1710, il comma 2, obbliga il mandatario ad informare il mandante delle circostanze sopravvenute che incidono sul mandato; ai sensi dell'articolo 1856 c.c., la banca risponde secondo le regole del mandato quanto agli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente;

  5. di conseguenza, la banca mandataria avrebbe dovuto quantomeno informare senza indugio il cliente della mancata esecuzione dell'operazione che le era stata affidata e nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che l’omesso versamento era stato annotato nelle scritture contabili della banca con lo storno del pagamento, in quanto la suddetta annotazione è un’operazione contabile che resta nella sfera interna del soggetto che la esegue, e non di comunicazione di carattere recettizio.

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