Avvocati: l'ordinanza del tribunale che liquida il compenso è impugnabile solo in Cassazione

Martedi 8 Maggio 2018

Nelle controversie tra avvocato e cliente relative alla liquidazione dei compensi professionali in favore del primo, l’ordinanza con la quale si conclude il procedimento ex articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2011, deve essere impugnata, a prescindere se le contestazioni riguardano l’an o il quantum, solo con il ricorso straordinario per Cassazione, non essendo possibile proporre appello.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10410/2018, pubblicata il 2 maggio scorso, con la quale i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui “le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall’articolo 20 della legge n. 794 del 1942 – come risultante all’esito delle modifiche apportate dall’articolo 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’abrogazione degli art. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 – devono essere trattate con la procedura prevista dall’art. 14 del suddetto d.lgs n. 150 del 2011, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’”an” della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda (cfr anche Cass. Ord. n. 5843/2017), con la conseguente esclusiva assoggettabilità dell’ordinanza con cui la si definisce al ricorso straordinario per cassazione”.

IL CASO: Al fine di ottenere la liquidazione dei compensi professionali per le prestazioni svolte in favore di un suo cliente, un avvocato depositava ricorso ai sensi degli artt. 14 del d.lgs n. 150/2011 e 28 della legge n. 794/1942. Nel costituirsi in giudizio, il cliente eccepiva di aver pattuito con il legale un importo inferiore da quello richiestole. A seguito del rigetto del ricorso da parte del Tribunale, il legale interponeva appello sostenendo, preliminarmente, che alla decisione del Tribunale andava conferito il valore di sentenza e non di ordinanza in quanto il giudice aveva deciso sull’an della pretesa del credito e pertanto nel caso di specie era inapplicabile l’articolo 14, comma 4, del d.lgs n. 150/2011. Di contrario avviso era la Corte di Appello, la quale dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo che l’ordinanza emessa dal Tribunale era solo ricorribile in Cassazione. La decisione della Corte territoriale veniva, pertanto, impugnata dal legale soccombente con ricorso per Cassazione. Il legale deduceva, fra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quarter c.p.c., per aver la Corte di Appello ritenuto illegittimamente non appellabile l’ordinanza emessa dal Tribunale. Secondo il ricorrente non era applicabile l’art. 14, comma 4, del d.lgs n. 150/2011, in quanto il Tribunale con il provvedimento, che era poi stato impugnato in appello, aveva statuito oltre che sul quantum, anche sull’an del compenso.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello e nel rigettare il ricorso promosso dal legale, hanno evidenziato che:

  1. Secondo quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione in recenti arresti (cfr. Cass n. 4002/2016 e Cass n. 12411/2017), in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs n. 150/2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur”, sia che la stessa sia estesa all’”an” della pretesa, in quanto anche in tale ipotesi, trova applicazione il rito di cui al suddetto articolo 14 del d. lgs n. 150/2011;

  2. Come, condivisibilemente, affermato dai Giudici di legittimità con la sentenza n. 4002 del 2016, tutte le controversie avente ad oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato devono essere trattate applicando le regole previste dall’articolo 14 del d lgs n. 150/2011, anche nel caso in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, come sembrerebbe chiaramente implicato dal fatto che il rito di cui all’articolo 14 del d. lgs n. 150 va applicato anche per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (senza previsione di alcuna limitazione) - , sarebbe contraddittorio che, solo per questa ipotesi, dalla regole dettate dal medesimo art. 14 si espunga quella, contenuta nell’ultimo comma, della inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio;

  3. Nell’ambito di un sistema di applicazione generalizzata e necessaria del procedimento di cui all’articolo 14 del d.lgs n. 150 del 2011 a tutte le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile, secondo i principi fissati da Cass n. 4002 del 2016 -differenziare il regime di impugnazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento stesso a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l’an debeatur – determinerebbe una frammentazione del quadro procedurale certamente contrastante con l’obiettivo dell’armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità.

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Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 10410 del 02/05/2018

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