Nell'ordinanza n. 1138 del 20 gennaio 2026 la Corte di Cassazione ha escluso la riconducibilità alla nozione di privilegio ex art. 2751-bis n.2 c.c c.c. del credito dell'avvocato relativo alle spese di trasferta e al rimborso forfettario.
| Martedi 10 Febbraio 2026 |
Il caso: L'avv. Tizio proponeva opposizione al decreto del G.D. di esclusione del proprio credito dallo stato passivo di Delta Soc. Coop. in A.S. per carenza di prova, deducendo di avere prestato attività professionale a favore della società in bonis nell’ambito di due giudizi davanti al Tribunale del Lavoro di Tivoli.
Il Tribunale riteneva provato il rapporto di mandato professionale e le prestazioni rese, comprese le spese di trasferta con esclusione della fase decisoria e liquidava i compensi alla luce del d.m. n. 55/2014, ritenendo trattarsi di giudizio di valore non determinabile di particolare complessità; riconosceva, poi, il privilegio ex art. 2751-bis n. 2, cod. civ. sia ai compensi, sia alle spese di trasferta per € 1.000,62, sia al rimborso forfetario per € 4.275,00, oltre che sui compensi per € 28.500,00.
Propone ricorso per Cassazione l’Amministrazione straordinaria, sollevando le seguenti censure:
1) Nullità del decreto per motivazione apparente in relazione al valore economico e, soprattutto, quanto al giudizio di complessità delle controversie trattate dal creditore opponente ai fini della liquidazione del compenso: il tribunale ha fondato la propria decisione in ordine alla particolare complessità della causa richiamando genericamente gli atti di causa;
2) violazione dell’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha riconosciuto il privilegio in relazione al diritto di credito dell’opponente per spese di trasferta e per rimborso forfetario.
Per la Cassazione i motivi sono fondati; sul punto evidenzia che:
a) la motivazione della sentenza appare al di sotto del cd. «minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014): Il tribunale non richiama, neppure per stralci, il contenuto degli invocati atti processuali, né dei provvedimenti giurisdizionali adottati, mentre la motivazione deve dare conto degli atti di causa esaminati al fine di rendere percepibile il percorso logico seguito;
b) il privilegio spettante a un professionista esercente la professione di avvocato è applicabile il privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751-bis cod. civ. in relazione allo svolgimento della sua attività professionale e, ove si tratti di attività giudiziale, con riferimento alle sole voci qualificabili come compenso; non sono, invece, coperte dal privilegio le spese, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di retribuzione dei professionisti;
c) medesimo principio va applicato al rimborso forfetario delle spese generali, previsto dall’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014; tale importo costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, spese attinenti a costi di carattere generale, nel senso che non sono strettamente inerenti alla singola pratica ma rientrano nelle spese necessarie per la conduzione dello studio;
Da quanto sopra esposto discende il seguente principio di diritto: “il rimborso forfetario di cui all’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, pur essendo commisurato per relationem all’importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore a termini dell’art. 2, comma 1, d.m. cit., costituisce spesa non specificamente inerente all’attività giudiziale prestata e, in quanto tale, non è assimilabile al compenso professionale, per cui non può godere del privilegio dicui all’art. 2751-bis cod. civ.»