E’ noto come il tema della responsabilità professionale in capo al veterinario sia oggi argomento di attualità. Lo è per tanti motivi, spesso analizzati proprio dallo scrivente. Questa sentenza, di primo grado, emessa dal Tribunale di Genova, nell’affrontare questo tema evidenzia alcuni passaggi a mio modo di vedere significativi per chi ha frequentazione con tale materia.
Partiamo, come sempre, dal fatto.
Un cane viene visitato due volte nella stessa giornata da uno stesso veterinario (Tizio) e sottoposto ad alcune analisi ed esami. Il proprietario del cane cerca conferma presso altro e diverso veterinario (Caio) il quale praticherà una laparoscopia rinvenendo ed estraendo un nocciolo di pesca che occludeva l’intestino tenue. Durante la notte stessa dell’intervento il cane muore presso l’abitazione del proprio compagno umano.
A dire di quest’ultimo il primo veterinario (Tizio) avrebbe tenuto una condotta contraria alle leges artis. Il professionista replica che dagli esami svolti (ecografia addominale e radiografia) non era emersa la presenza di nessun corpo estraneo né risultavano segni di peritonite quali conseguenze di perforazione intestinale da corpo estraneo.
Il tribunale di Genova premia la linea difensiva del veterinario Tizio o meglio non ritiene che parte attrice (il proprietario del cane) avesse dimostrato che la morte del cane fosse causalmente ascrivibile, in termini di preponderante probabilità scientifica al comportamento del primo veterinario.
Dunque un rigetto della pretesa risarcitoria che non viene “punita”-come solitamente avviene- con la soccombenza delle spese legali e dei costi di consulenza tecnica ritenendosi invece applicabile la compensazione. Aspetto meritevole di rilievo. La compensazione trova ragione nella natura della controversia (delicata e certamente non bagattellare) e nei motivi della decisione. In buona sostanza una iniziativa giudiziale ritenuta plausibile ancorché conclusasi con un suo non accoglimento. Argomento, quello della compensazione, che non poche volte si rivela decisivo nel convincimento del danneggiato a intraprendere l’iniziativa giudiziale. Una iniziativa che va ponderata molto bene nella consapevolezza di quello che sono i reciproci oneri probatori in capo alle parti.
Come in ogni giudizio avente ad oggetto la responsabilità sanitaria la partita si gioca nella consulenza tecnica d’ufficio. E, m permetto aggiungere, ancora prima in una seria e puntuale consulenza tecnica di parte. Che “autorizza” il legale del danneggiato o della parte danneggiante a iniziare un giudizio oppure a resistervi.
Il cane decede presso l’abitazione del proprietario dopo un intervento chirurgico effettuato da un secondo veterinario quarantotto ore dopo la visita eseguita dal primo veterinario. La causa della morte resta ignota non essendo stata eseguita autopsia. Non è quindi noto se l’ostruzione fosse completa o parziale, né da quanto tempo questa fosse presente all’interno dell’intestino del cane. L’autopsia è quell'atto che ciascun proprietario di un animale tende a rifuggere. Per non consapevolezza dell’importanza; perchè nessuno ha consigliato a quel proprietario di individuare un ospedale pubblico, universitario, un istituto zooprofilattico dove poter fare effettuare l’autopsia. Perchè è sopraffatto dal dolore e non riesce a pensare ad altro. Perchè si appella a quel luogo comune per cui nessun veterinario parlerà male di un altro veterinario. Luogo comune esportabile in ogni attività.
Il primo veterinario, si legge in sentenza, ha formulato una diagnosi funzionale (stasi intestinale) non individuando la causa primaria del problema, che sarebbe forse potuta essere individuata tramite accertamenti immediati e aggiuntivi se il cane fosse stato trasferito, come il primo veterinario aveva suggerito, in una struttura aperta H24, attrezzata per affrontare situazioni di emergenza e ricoveri.
Il proprietario del cane, pur confermando come il primo veterinario lo avesse inviato a rivolgersi a due diverse strutture (in quanto lo studio veterinario non disponeva della struttura necessaria per un ricovero) precisa che tale invito sarebbe giunto solo a seguito di insistenze telefoniche anche del di lui figlio; in buona sostanza il primo veterinario non si sarebbe fatto parte attiva per contattare le strutture indicate così abbandonando il cliente a sé stesso, con il cane malato; di contro il veterinario replica che era stato il cliente ad avere rifiutato di portare il cane presso le strutture indicate, congedandosi. La sentenza evidenzia come non vi sia affatto una regola quanto invece una sorta di consuetudine circa una ritenuta necessaria intermediazione tra veterinari di diverse strutture nel gestire un caso clinico che transita da una all’altra struttura.
Il veterinario al quale si è successivamente rivolto il proprietario del cane dichiara che, stante le condizioni del cane abbastanza critiche, aveva consigliato una laparotomia esplorativa urgente ma il cliente aveva deciso di ripresentarsi la mattina successiva. Il professionista è stato ritenuto capace a deporre nonostante l’eccezione di incapacità di cui all’art. 246 c.p.c. sollevata dal primo veterinario convenuto. Una eccezione ricorsiva in questi contenziosi. Il Tribunale non ha invece individuato nel secondo veterinario, quello che ha estratto il corpo estraneo, un interesse personale ed attuale che potesse legittimare la sua partecipazione al giudizio. Anche questo è un passaggio importante stante la ricorsività di tale eccezione.
Cerco di riassumere avviandomi a concludere
Il proprietario dell’animale deceduto di fatto non ha seguito le indicazioni o suggerimento del primo veterinario come non ha seguito le indicazioni del secondo veterinario che suggeriva l’intervento chirurgico urgente già nella stessa serata in cui aveva visitato il cane, intervento eseguito la mattina successiva ritardando la possibilità di risoluzione dello stato patologico del cane e provocandone un aggravamento.
Scrive il ctu che pur avendo il primo veterinario fatto una diagnosi funzionale la causa del problema non viene individuata nell’unica giornata in cui è stato visitato il cane e che l’omessa diagnosi non integra responsabilità professionale in quanto la diagnosi di alcune patologie (e in particolare quella oggetto di causa) potrebbe aver bisogno di più tempo e più esami. Aggiunge sempre il ctu che una diagnosi precisa nelle prime 8 o 10 o 24 ore avrebbe consentito e un più tempestivo intervento chirurgico (nel caso in esame resosi necessario). Tale tempestività sarebbe stata è inficiata proprio dal comportamento del proprietario del cane poi deceduto. Così il Tribunale di Genova, sent. n. 2066 del 2024.