Lavoro: autonomia operativa e brevi trasferte

Note a margine della sentenza n. 546/2025 del 4 settembre 2025 del tribunale di Pisa.
Avv. Lorenzo Susini.

Il presente contributo analizza la sentenza n. 546/2025 del Tribunale di Pisa, la quale offre un'occasione per riesaminare i principi consolidati in materia di riconoscimento del superiore inquadramento professionale ai sensi dell'art. 2103 c.c.

Mercoledi 11 Febbraio 2026

L'articolo si sofferma, in primo luogo, sui criteri generali che governano l'onere della prova in capo al lavoratore e sul procedimento logico-giuridico, noto come "criterio trifasico", che il giudice deve seguire per la corretta qualificazione delle mansioni. Successivamente, viene esaminato il nucleo della decisione pisana, incentrata sulla distinzione tra il III e il IV livello del CCNL Commercio, con particolare riguardo al concetto di "autonomia operativa" quale discrimine fondamentale per la figura del "macellaio specializzato provetto".

La sentenza viene apprezzata per la sua rigorosa aderenza ai principi giurisprudenziali e per la puntuale valutazione del materiale probatorio.

Infine, l'articolo pone in luce un'ulteriore e peculiare questione giuridica, questa volta decisa nel merito dal Tribunale: la distinzione, ai sensi dell'art. 179 del medesimo CCNL, tra "trasferta" indennizzabile e "brevi trasferte in località vicine". Si analizza il criterio pratico adottato dal giudice per dirimere la questione, evidenziandone la novità e l'interesse applicativo in assenza di specifici precedenti giurisprudenziali.

1. Principi generali in tema di inquadramento, interpretazione del CCNL e onere della prova

La questione del corretto inquadramento professionale del lavoratore subordinato rappresenta un tema centrale e ricorrente nel contenzioso giuslavoristico.

Il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali e stato assunto, o a quelle superiori successivamente acquisite, trova il suo fondamento normativo nell'art. 2103 c.c.

Tale norma, posta a tutela della professionalita e della dignita del prestatore di lavoro, stabilisce che l'esercizio di fatto di mansioni superiori, se non occasionale, comporta il diritto alla qualifica corrispondente e al relativo trattamento economico.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo consolidato un preciso iter logico-giuridico, noto come "criterio trifasico", che il giudice di merito e tenuto a seguire per dirimere le controversie in materia di inquadramento (1).

Tale procedimento si articola in tre fasi distinte e consequenziali:

1. Accertamento in fatto: una ricognizione analitica delle attivita lavorative concretamente e abitualmente svolte dal dipendente (2)

2. Individuazione della norma contrattuale: l'identificazione delle declaratorie e dei profili professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile, attraverso un'interpretazione delle sue clausole secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e seguenti (3).

3. Raffronto e sussunzione: la comparazione tra le mansioni di fatto accertate (fase 1) e le previsioni astratte della normativa contrattuale (fase 2), al fine di sussumere la fattispecie concreta nella qualifica rivendicata o in quella di formale inquadramento (4).

In questo contesto, l'onere della prova grava interamente sul lavoratore che agisce in giudizio.

Come ribadito dalla stessa sentenza in commento, citando un consolidato orientamento della Suprema Corte:

“Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale; non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” [Sentenza n. 546-2025 Trib. Pisa].

Il lavoratore, pertanto, non puo limitarsi a una generica allegazione, ma deve specificare in modo puntuale le mansioni espletate e dimostrare la loro corrispondenza con i profili caratterizzanti la qualifica superiore rivendicata, con particolare riferimento a elementi qualitativi come l'autonomia, la responsabilita, la complessita e l'iniziativa.

Condizione essenziale per il riconoscimento del superiore inquadramento e, infatti, che l'assegnazione alle mansioni piu elevate sia stata "piena", comportando l'assunzione della responsabilita e l'esercizio dell'autonomia proprie della qualifica superiore.

2. Il caso di specie: la distinzione tra III e IV livello del CCNL Commercio e il concetto di "autonomia operativa"

La sentenza n. 546/2025 del Tribunale di Pisa si inserisce perfettamente in questo solco giurisprudenziale, offrendo un chiaro esempio di applicazione del criterio trifasico a una fattispecie concreta.

Nel caso esaminato, un lavoratore, formalmente inquadrato al IV livello del CCNL Commercio con qualifica di "autista privato", rivendicava il diritto al superiore inquadramento nel III livello, sostenendo di aver di fatto svolto in via prevalente le mansioni di "macellaio specializzato provetto".

La societa datrice di lavoro si opponeva alla domanda, argomentando che il lavoratore, pur svolgendo attivita di macelleria, agiva quale "mero esecutore di direttive altrui", privo di quella "autonomia operativa" che costituisce il requisito qualificante del III livello.

Il Tribunale, dopo aver correttamente individuato le declaratorie contrattuali pertinenti, ha incentrato la propria analisi sul discrimine tra i due livelli di inquadramento.

Il IV livello del CCNL Commercio include:

“i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: […] 23) specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita”

Il III livello, invece, ricomprende:

“i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: […] 31) macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.

Come correttamente evidenziato dal Giudice, il tratto distintivo e qualificante del III livello, per la figura del macellaio, risiede inequivocabilmente nel requisito della "autonomia operativa" (5).

Il CCNL ripete questa espressione sia nella declaratoria generale del livello sia nella specificazione del profilo professionale.

Il IV livello, al contrario, si riferisce a "compiti operativi" che, sebbene richiedano conoscenze tecniche, non implicano la stessa capacita decisionale e organizzativa.

La decisione del Tribunale si fonda sulla decisiva fase dell'istruttoria orale.

Le testimonianze raccolte, incluse quelle dei testi di parte ricorrente e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, hanno fatto emergere un quadro univoco: “Tutti i testimoni sentiti in corso di causa, sia di parte ricorrente sia di parte resistente, hanno concordemente affermato che il B., nello svolgimento dell’attività di macelleria, non operava mai in modo autonomo, ma sempre seguendo precise direttive e indicazioni del datore di lavoro”.

I testi hanno confermato che il lavoratore si limitava ad eseguire ordini specifici impartiti dai titolari, i quali, ricevuti gli ordinativi dei clienti, davano "precise direttive al B., che si limitava ad eseguirle".

L'attivita del ricorrente era quindi eterodiretta, consistendo nel pesare determinate quantita di prodotto, preparare tagli specifici o confezionare merce su precisa indicazione, senza alcun margine di autonomia decisionale o organizzativa.

Di fronte a un quadro probatorio così chiaro, il Tribunale non ha potuto che concludere per la mancanza del requisito fondamentale dell'autonomia operativa, rigettando la domanda di superiore inquadramento e confermando la correttezza della classificazione operata dal datore di lavoro.

3. La qualificazione delle “brevi trasferte in località vicine”: un’interessante applicazione dell'art. 179 CCNL Commercio

Oltre alla questione principale sull'inquadramento, la sentenza in commento si segnala per aver affrontato e risolto una specifica problematica interpretativa relativa all'indennita di trasferta, offrendo un contributo di notevole interesse pratico. Il lavoratore, infatti, aveva richiesto il pagamento delle diarie giornaliere per i periodi in cui era stato comandato a prestare servizio presso unita locali diverse dalla sede abituale.

La societa convenuta aveva eccepito l'infondatezza della pretesa, invocando una specifica clausola dell'art. 179 del CCNL Commercio. Secondo la tesi difensiva, gli spostamenti del lavoratore non integravano la nozione di "trasferta" indennizzabile con la diaria, ma rientravano piuttosto nella diversa fattispecie delle "brevi trasferte in località vicine", per le quali il contratto collettivo prevede unicamente il rimborso delle spese effettive.

L'art. 179 del CCNL Commercio, infatti, dopo aver disciplinato il trattamento economico per la "missione temporanea fuori della propria residenza" (che include il rimborso spese e una diaria giornaliera), si chiude con la seguente previsione: “Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno”.

Questa disposizione delinea un regime differenziato e meno oneroso per il datore di lavoro, la cui applicazione dipende pero dall'interpretazione di concetti indeterminati come "brevi trasferte" e "località vicine".

Il Tribunale di Pisa, accogliendo l'impostazione della difesa, ha ritenuto di poter qualificare gli spostamenti del lavoratore proprio all'interno di questa fattispecie, rigettando la domanda di pagamento della diaria.

La Corte ha così motivato la sua decisione:

“Anche sull’ultima domanda del B., in merito alla diaria per le trasferte, risultano fondate le osservazioni di parte resistente. La società convenuta, infatti, ha qualificato le attività in oggetto come “brevi trasferte in località vicine”, che non determinano alcun diritto alla diaria, ma solo il diritto al rimborso spese o di viaggio. Dalla documentazione prodotta risulta che il B. ha svolto saltuariamente attività lavorativa in due località: Montaione e Altopascio (LU). Il ricorrente risulta residente a Montopoli in Valdarno (PI). La sede della società resistente si trova, invece, a San Miniato Basso (PI).”

Il Giudice, per dare concretezza al concetto di "località vicina", ha introdotto un criterio di valutazione eminentemente pratico e comparativo, basato sulle distanze chilometriche e sull'impatto dello spostamento rispetto alla normale tratta casa-lavoro del dipendente: “Considerando le distanze fra i suddetti luoghi si osserva che la distanza fra il luogo di residenza del ricorrente e la sede della società (15 km) è di poco inferiore alla distanza con i due luoghi di trasferta,21 km per Altopascio e 26 km Montaione.”

Il ragionamento del Tribunale e chiaro: poiche la distanza da percorrere per raggiungere le sedi temporanee di Montaione e Altopascio era solo marginalmente superiore a quella del tragitto abituale (rispettivamente 11 km e 6 km in piu), tale spostamento non comportava un disagio tale da giustificare l'erogazione della diaria, ma rientrava pienamente nella nozione di "breve trasferta in località vicina". La conclusione del giudice, sebbene il testo della sentenza risulti troncato, e inequivocabile nel suo approdo: “Pertanto, si può senz’altro ritenere che le attività lavorative in questione siano state svolte in località vicine, considerato che [...]”

La pronuncia assume particolare rilevanza poiche, in assenza di precedenti giurisprudenziali noti su questo specifico punto dell'art. 179 del CCNL Commercio, fornisce un primo, utile criterio interpretativo. Ancorando la nozione di "località vicina" a un dato oggettivo e facilmente misurabile – la modesta variazione del percorso di pendolarismo – il Tribunale offre una soluzione pragmatica che bilancia l'esigenza di non gravare il lavoratore di oneri e disagi eccessivi con quella di non qualificare come "trasferta" ogni minimo spostamento occasionale.

Altri precedenti di merito, pur menzionando la clausola, non si erano spinti a definirne i contorni applicativi con altrettanta chiarezza. La decisione pisana, quindi, si distingue per il suo approccio concreto e costituisce un importante punto di riferimento per gli operatori del diritto.

4. Conclusioni

L'analisi della sentenza n. 546/2025 del Tribunale di Pisa rivela un duplice profilo di interesse.

Da un lato, la decisione rappresenta un'esemplare e didattica applicazione dei principi consolidati in materia di qualificazione delle mansioni. Il Giudice ha seguito pedissequamente il "criterio trifasico", conducendo un'accurata istruttoria e giungendo a una conclusione logicamente ineccepibile sulla base delle prove raccolte. La centralita attribuita al requisito dell'"autonomia operativa" come discrimine tra il III e il IV livello del CCNL Commercio conferma la corretta interpretazione della volonta delle parti collettive e si allinea alla costante giurisprudenza di legittimita e di merito.

Dall'altro lato, e con carattere di maggiore novita, la sentenza offre un'originale e pragmatica soluzione a una questione interpretativa specifica e finora poco esplorata: la distinzione tra la "trasferta" indennizzabile con diaria e le "brevi trasferte in località vicine" di cui all'art. 179 del CCNL Commercio. Anziche eludere la questione, il Tribunale ha fornito un criterio di valutazione concreto e misurabile – quello della comparazione tra la distanza del tragitto abituale e quella dello spostamento occasionale – per dare contenuto a una clausola contrattuale altrimenti vaga. Questa parte della decisione, per l'assenza di precedenti specifici, costituisce un contributo significativo che potra orientare la risoluzione di future controversie analoghe.

In sintesi, la pronuncia del Tribunale di Pisa, pur decidendo una fattispecie apparentemente ordinaria, si dimostra una decisione ricca di spunti, capace sia di ribadire con chiarezza principi giurisprudenziali consolidati, sia di tracciare un percorso interpretativo innovativo su questioni contrattuali specifiche, confermando il ruolo essenziale della giurisprudenza di merito nell'adattare e concretizzare le norme legali e contrattuali alla realta dei rapporti di lavoro.

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Note

1 Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. L, N. 30196 del 16-11-2025; Cass. Civ., Sez. L, N. 11586 del 02-05-2025; Cass. Civ., Sez. L, N. 21789

del 20-07-2023;

2 Cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 32707 del 12-12-2019;

3 Cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 11586 del 02-05-2025 e Cass. Civ., Sez. L, N. 6270 del 04-03-2019

4 Cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n.11545 del 19 dicembre 2023 e Tribunale Ordinario Roma, sez. LV, sentenza n. 9402/2015

5 Cfr. per un caso analogo Tribunale di Taranto, Sentenza n.920 del 27 Marzo 2025.

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