La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6457/2023 chiarisce in quale ipotesi può ritenersi valida la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, susseguente ad un procedimento cautelare, effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore.
Mercoledi 8 Marzo 2023 |
Il caso: con ricorso ex art. 700 c.p.c. Tizio, titolare della ditta Alfa, chiedeva al Tribunale di Melfi di ordinare alla Beta s.p.a. di ristampare su foglio adesivo la pagina relativa alla propria utenza nell'elenco telefonico relativo agli anni 2006/2007 e di distribuirla a tutti gli abbonati della provincia di riferimento; all'esito del reclamo proposto da Tizio avverso un primo provvedimento reiettivo, il Tribunale accoglieva la domanda.
Tizio successivamente introduceva il giudizio di merito per ottenere il risarcimento dei danni patiti; all'esito del giudizio -cui non partecipava la società convenuta- il Tribunale riconosceva all'attore un risarcimento di oltre 26.000,00 euro ed accessori.
La società Beta impugnava la sentenza assumendone l'inesistenza e l'inefficacia per omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, in quanto non effettuata nei luoghi e alle persone indicate dall'art. 145 C.p.C.
La Corte d'appello rigettava il gravame, ritenendo che la procura conferita per la fase cautelare estendesse la propria validità anche alla fase del merito e che, comunque, l'elezione di domicilio nella comparsa di costituzione e risposta successiva al ricorso d'urgenza non conteneva l'espressa limitazione degli effetti al procedimento cautelare.
La società Beta ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il primo motivo di censura, in tema di rapporti tra fase cautelare e giudizio di merito, chiarisce quanto segue:
a) è valida la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore, qualora dal tenore letterale della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito;
b) peraltro, a fronte della eccepita nullità della notificazione, è onere del notificante provare che la procura conferita dalla controparte fosse valida per la fase cautelare e per i successivi gradi;
c) inoltre non basta a considerare la procura come conferita anche per il giudizio di merito la circostanza che la stessa preveda pure le facoltà di chiamare terzi e di spiegare domanda riconvenzionale; e ciò tenuto conto -per un verso- che l'esercizio delle anzidette facoltà non è escluso anche nell'ambito di un procedimento cautelare, ancorché con finalità cautelari, e, per altro verso, che il conferimento delle stesse non appare comunque effettuato in termini tali da superare il chiaro dato testuale dell'espressione che limita il potere di rappresentanza e di difesa al «giudizio di cui al presente atto», così come evidenziato nella procura rilasciata per la fase cautelare nel caso in esame.