Atto notificato con pec e casella del destinatario piena: conseguenze

Con la sentenza n. 40758/2021, pubblicata il 20 dicembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto a mezzo pec non perfezionatasi a causa della casella piena del destinatario.

Lunedi 10 Gennaio 2022

IL CASO: La vertenza approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dal giudizio promosso da un avvocato il quale conveniva innanzi al Giudice di Pace le Poste Italiane chiedendo che quest’ultima venisse condannata al risarcimento dei danni subiti a seguito di un indebito prelievo, ad opera di sconosciuti, dal suo conto corrente abilitato al servizio telematico "online".

La domanda veniva accolta dal Giudice di Pace. Di diverso avviso il Tribunale, il quale pronunciandosi sul gravame interposto dalle Poste Italiane contro la sentenza di primo grado la riformava ritenendo che non poteva addebitarsi nessuna responsabilità all’originaria convenuta non risultando un malfunzionamento del sistema telematico avendo, anche, avvisato la clientela di non inserire dati sensibili rispondendo ad "email" non verificate e che il sinistro doveva “ragionevolmente correlarsi all'incauta comunicazione, da parte del titolare del conto, delle credenziali di accesso a seguito della riferita ricezione e risposta a un'email" volta alla frode poi, infatti, posta in essere”.

Contro la sentenza del Tribunale, il legale proponeva ricorso per Cassazione deducendo l’erroneità della decisione per aver omesso di prendere in considerazione la circostanza della mancata predisposizione, da parte della Poste, di misure idonee volte a prevenire frodi come quella esaminata.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione essendo stato notificato a mezzo p.e.c. al difensore delle Poste con accettazione, da parte del sistema, ma senza consegna per la "casella piena" del destinatario. In questo caso, secondo i giudici di legittimità il legale avrebbe dovuto riprendere per tempo il procedimento notificatorio con la notifica all'indirizzo del domicilio eletto dall’avvocato delle Poste.

Secondo gli Ermellini:

1. nel caso in cui la notifica telematica non va a buon fine per motivi, come nel caso esaminato, non imputabile al notificante - essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi è onere del notificante, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto, che secondo come indicato dalle Sezione Unite con la sentenza n. 14594/2016, è il termine della metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c.;

2. il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale non ha soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati;

3. in altri termini nel caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato e di mancato perfezionamento della stessa per non essere stato possibile consegnare al destinatario il messaggio avendo quest’ultimo la casella piena, il notificante ha l’onere di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dall’art. 137 c.p.c. e ss (c.d. notifica tradizionale), e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui al comma 6 dell’art. 16, ultima parte, del D.L. n. 179 del 2012 , prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC);

4. la notifica a mezzo pec al domicilio digitale è valida nell'ipotesi in cui la stessa venga consegnata, mentre nel caso di “casella telematica piena” per insufficiente gestione dello spazio da parte del destinatario della notifica e di destinatario che abbia eletto domicilio fisico, il notificante dovrà, per tempo, riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio eletto.

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