Assegno di mantenimento del figlio maggiorenne studente fuori sede e legittimazione attiva della madre.

Con la sentenza n. 29977/2020 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla possibilità per il genitore collocatario di chiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio, studente fuori sede.

Martedi 2 Febbraio 2021

Il caso: Tizia chiedeva al Tribunale di Lecce l'aumento, da Euro 200 a Euro 450, dell'assegno di mantenimento a carico del padre Caio per il figlio maggiorenne, studente fuori sede; il Tribunale rigettava la domanda rilevando che la coabitazione del figlio maggiorenne con la madre gia' affidataria era cessata e che il figlio, in ragione della frequenza dei corsi universitari fuori sede, faceva rientro presso l'abitazione materna solo in occasione delle festivita' natalizie e pasquali e durante le vacanze estive.

La Corte d'Appello accoglieva il reclamo proposto da Tizia, riconoscendo sussistente la legittimazione iure proprio e concorrente della madre a chiedere l'aumento del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il quale in ogni caso "fa sempre capo al genitore con cui coabita per reperire le risorse necessarie per soddisfare le sue esigenze, a cui non puo' provvedere autonomamente".

Pertanto, la Corte territoriale accoglieva la richiesta di aumento del contributo di mantenimento a carico del padre, quantificato in Euro 450,00 mensili, importo ritenuto congruo in considerazione delle spese che “notoriamente deve affrontare uno studente universitario fuori sede.”.

Caio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, coglie l'occasione per chiarire alcuni aspetti dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne a carico del genitore non collocatario:

a) è orientamento costante che l'obbligo di mantenere il figlio non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore eta', ma si protragga, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori;

b) poiche', di norma, e' il genitore con il quale il figlio abita a provvedere materialmente ai bisogni ed alle necessita' del figlio stesso, la coabitazione si configura, nelle ipotesi che piu' frequentemente ricorrono, come un parametro fattuale di rilevanza indiziaria, idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne;

c) in altre parole, non puo' darsi dirimente rilevanza al solo dato temporale della permanenza del figlio presso l'abitazione del genitore gia' collocatario: mentre il rapporto coniugale e' connotato di regola da una quotidiana coabitazione e dalla unicita' di interessi familiari, quello di filiazione puo' essere piu' spesso caratterizzato, in presenza di peculiari e personali interessi del figlio, specie se maggiorenne, da una sua presenza solo saltuaria per la necessita' di assentarsi con frequenza per motivi di studio o di lavoro anche per non brevi periodi;

d) la sporadicita' dei rientri presso l'abitazione del genitore, stante le ragioni dell'allontamento, non comporta affatto, per cio' solo, che siano mutati i precedenti assetti di contribuzione familiare: una frequentazione solo saltuaria della casa da parte del figlio non e', infatti, incompatibile con la persistenza di un piu' intenso legame di comunanza di vita con uno solo dei genitori, tale che sia quest'ultimo a restare la figura di riferimento per il corrente sostentamento del figlio e a provvedere materialmente alle sue esigenze, anticipando ogni esborso necessario;

e) nel concorso di dette circostanze, trova quindi giustificazione la legittimazione iure proprio di cui si sta trattando, sempre che sia mancata la richiesta in via giudiziale, da parte del figlio maggiorenne, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento.

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