Il nuovo Arbitro Assicurativo, operativo dal 15 gennaio 2026, introduce nel settore assicurativo un sistema ADR specialistico per la definizione delle controversie tra clienti, imprese e intermediari. La procedura è rapida, economica e interamente documentale. La decisione dell'Arbitro non ha efficacia vincolante in senso tecnico, ma mira a orientare le parti e a favorire l'adempimento spontaneo attraverso un meccanismo di pressione reputazionale che si affianca, senza sovrapporsi, alla funzione di vigilanza di IVASS sugli operatori inadempienti.
| Lunedi 11 Maggio 2026 |
Tuttavia, la struttura dello scambio delle memorie difensive presenta alcune criticità strutturali: la sequenza degli atti attribuisce all'impresa o all'intermediario l'ultima parola scritta, senza possibilità per il ricorrente di replicare. Il contributo analizza la funzione deflattiva dell'istituto, esamina le asimmetrie procedurali anche in raffronto con l'esperienza dell'Arbitro Bancario Finanziario, e discute la tensione — non ancora risolta — tra accessibilità formale del rito ed effettività della tutela.
L'introduzione dell'Arbitro Assicurativo rappresenta uno degli interventi più rilevanti nel sistema delle procedure ADR in materia assicurativa degli ultimi anni.
Il nuovo organismo, istituito presso IVASS e operativo dal 15 gennaio 2026, nasce con una finalità chiaramente deflattiva: offrire al cliente uno strumento rapido, economico e specialistico per la risoluzione delle controversie con imprese e intermediari assicurativi. L'istituto si inserisce nel più ampio processo di espansione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, con la logica di alleggerire il carico della giurisdizione ordinaria in un settore caratterizzato da controversie spesso seriali, documentali e di valore contenuto.
La rapidità, tuttavia, non è un valore neutro. Diventa realmente utile soltanto se si accompagna a un contraddittorio equilibrato e a una tutela effettiva. Proprio sotto questo profilo, la nuova procedura presenta aspetti problematici che meritano un'analisi attenta.
Il procedimento trova fondamento nell'art. 187.1 del Codice delle assicurazioni private ed è disciplinato dal D.M. 6 novembre 2024, n. 215, oltre che dalle disposizioni tecniche attuative emanate da IVASS.
La procedura riguarda le controversie tra clienti, imprese e intermediari assicurativi relative a prestazioni e servizi assicurativi. Il ricorso si propone esclusivamente online, ha costi contenuti e non richiede l'assistenza obbligatoria di un difensore. Prima del ricorso occorre presentare reclamo all'impresa o all'intermediario: solo dopo la risposta insoddisfacente, oppure dopo il decorso del termine previsto senza risposta, il cliente può rivolgersi all'Arbitro.
L'Arbitro Assicurativo si colloca dunque in una fase anteriore ed esterna rispetto al giudizio civile. Può contribuire a evitare il processo, ma non lo sostituisce e non lo preclude: resta uno strumento alternativo, volontario e deflattivo. In determinate controversie, il ricorso all'Arbitro può assumere rilievo anche rispetto agli strumenti ADR previsti prima del giudizio — come la mediazione o la negoziazione assistita — sebbene il punto vada mantenuto su un piano sistematico e non interpretato come l'introduzione di un nuovo passaggio necessario nel percorso precontenzioso.
Il procedimento davanti all'Arbitro Assicurativo è integralmente documentale. Non sono previsti mezzi istruttori tipici del processo civile: non vi sono testimonianze, interrogatori formali o consulenze tecniche d'ufficio. L'accertamento si fonda sugli atti e sui documenti prodotti dalle parti entro termini rigidamente scanditi.
Questa scelta rende il procedimento più rapido, ma concentra l'intero contraddittorio nella fase scritta, attribuendo alla qualità e completezza delle allegazioni iniziali un peso determinante sull'esito della procedura.
Il modello funziona nelle controversie semplici, seriali o standardizzate, in cui il fatto rilevante emerge direttamente dalla documentazione contrattuale o dalle comunicazioni tra le parti. Mostra invece i propri limiti nelle controversie che richiedono accertamenti causali, valutazioni medico-legali o approfondimenti tecnici non ricavabili dai soli documenti prodotti. In questi casi, il documento costituisce soltanto il punto di partenza dell'accertamento, e un procedimento che non consente di integrarlo rischia di produrre valutazioni necessariamente incomplete.
L'art. 10 del D.M. n. 215/2024 costruisce il contraddittorio secondo una sequenza alternata: al ricorso del cliente seguono le controdeduzioni dell'impresa o dell'intermediario; alla replica del ricorrente può seguire la controreplica dell'operatore. I termini sono brevi, perentori e destinati a concentrare la dialettica difensiva in pochi atti scritti.
Questa disciplina risponde a un'esigenza comprensibile: una procedura ADR deve essere rapida e non appesantita da sequenze processuali eccessive. Tuttavia, produce una conseguenza rilevante: l'ultima parola scritta spetta strutturalmente all'impresa o all'intermediario, e il ricorrente non può interloquire ulteriormente su tale memoria.
Nella procedura riformata del processo civile, il modello dell'art. 171-ter c.p.c. prevede scambi di memorie entro termini comuni alle parti e organizzati in momenti successivi distinti per funzione — allegazioni, repliche, precisazioni istruttorie — senza che nessuna delle due parti goda, per struttura del rito, di una posizione privilegiata nella sequenza. Il meccanismo presuppone che la dialettica sia tendenzialmente bilanciata nella posizione e non soltanto nella forma. Davanti all'Arbitro Assicurativo, invece, l'alternanza non è simmetrica: la parte professionalmente più attrezzata dispone dell'ultima interlocuzione scritta.
Questo profilo costituisce il nucleo problematico della procedura. Il problema non riguarda soltanto il divieto di domande nuove o di nuove eccezioni in sede di controreplica. Anche una controreplica formalmente rispettosa di tale divieto può incidere sulla lettura dei fatti, sulla selezione dei documenti e sulla rappresentazione complessiva della controversia. In un procedimento privo di udienza e di qualsiasi momento orale, nel quale la decisione si fonda esclusivamente sugli atti scritti, l'ultima memoria può influenzare in modo rilevante la percezione del Collegio. La criticità è accentuata dalla circostanza che l'ultima parola spetta normalmente alla parte che dispone di uffici, apparati amministrativi e competenze specialistiche, mentre il ricorrente può agire senza assistenza tecnica.
L'Arbitro Assicurativo è dichiaratamente modellato sull'Arbitro Bancario Finanziario, istituito nel 2009 e operativo su scala nazionale con Collegi territoriali. Il raffronto non è soltanto morfologico: l'ABF ha accumulato in quindici anni una prassi decisionale e una riflessione dottrinale che consentono di valutare le analogie e le differenze con il nuovo istituto assicurativo.
Sul versante delle asimmetrie procedurali, la dottrina sull'ABF ha già discusso i rischi di squilibrio connessi a una struttura documentale nella quale l'intermediario finanziario — parte professionalmente e organizzativamente più forte — è chiamato a rispondere per iscritto senza contraddittorio orale. Le soluzioni adottate in sede di riforma del procedimento ABF — tra cui l'introduzione di termini più rigidi per le produzioni tardive e il rafforzamento del ruolo istruttorio del Collegio — indicano che le criticità ora emergenti nell'Arbitro Assicurativo non sono teoriche, ma si sono già manifestate in un contesto analogo.
Un primo elemento di differenziazione riguarda la struttura del Collegio: mentre l'ABF è articolato in Collegi territoriali con componenti di estrazione bancaria, l'Arbitro Assicurativo è organizzato in modo centralizzato presso IVASS, con una composizione che riflette la specializzazione del settore assicurativo. Tale differenza può incidere sulla qualità dell'accertamento in controversie tecnicamente complesse, come quelle relative alla liquidazione di sinistri o alla determinazione del danno biologico. Un secondo elemento riguarda l'efficacia dell'effetto conformativo: le statistiche di conformazione alle decisioni ABF, pur non garantite da esecutività, si sono storicamente mantenute su livelli elevati, per effetto combinato della pressione reputazionale e della vigilanza della Banca d'Italia. Analogo sistema di conformazione — con IVASS nel ruolo di autorità di vigilanza — è previsto per l'Arbitro Assicurativo, come si dirà nel paragrafo che segue.
Il raffronto con l'ABF suggerisce infine che l'effettività di un simile sistema dipende in misura significativa dallo sviluppo di una giurisprudenza arbitrale coerente e accessibile. La pubblicazione delle decisioni — con adeguati strumenti di massimazione e ricerca — è condizione necessaria affinché le parti e i loro difensori possano orientarsi e costruire impianti difensivi adeguati.
La procedura è costruita per essere semplice: il ricorso si propone online, non richiede l'assistenza di un avvocato, ha costi contenuti. Questa accessibilità formale è un valore reale, ma non elimina la complessità tecnica delle controversie assicurative: in molti casi la trasferisce sulle allegazioni iniziali.
Il reclamo e il ricorso assumono quindi un'importanza decisiva. Una contestazione generica, incompleta o tecnicamente imprecisa può compromettere l'efficacia della tutela successiva: in un procedimento interamente documentale, i vizi dell'atto introduttivo non sono sanabili con integrazioni successive oltre i termini perentori previsti dal D.M. n. 215/2024. Questo dato pone una tensione non risolta tra accessibilità formale e effettività sostanziale della tutela.
Si potrebbe obiettare che il meccanismo del reclamo preventivo obbligatorio assolva, almeno in parte, una funzione preparatoria: costringendo il cliente a formalizzare per iscritto le proprie doglianze e a raccogliere la documentazione rilevante prima ancora di rivolgersi all'Arbitro, la fase del reclamo può costituire un primo momento di strutturazione della controversia. L'obiezione ha un fondamento, ma non è risolutiva. La risposta al reclamo — spesso formulata dall'impresa con argomentazioni tecniche e clausolari — può ulteriormente squilibrare la posizione del cliente non assistito, che si trova a dover costruire il proprio ricorso reagendo a un documento professionale senza la mediazione di un consulente.
Ne deriva che la procedura presenta un rischio sistematico: il cliente non assistito arriva al ricorso con un impianto difensivo debole, mentre l'operatore professionale articola una risposta tecnicamente completa e conserva anche l'ultima interlocuzione scritta. L'accessibilità del rito è fuori discussione; ciò che rimane incerto è se tale accessibilità si traduca in una tutela effettiva o in una parvenza di tutela formalmente disponibile ma sostanzialmente inefficiente per chi non disponga di adeguata assistenza tecnica.
La decisione dell'Arbitro Assicurativo non ha efficacia vincolante in senso tecnico. Non è una sentenza, non è un lodo arbitrale e non costituisce titolo esecutivo. Le parti conservano pertanto la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario: la decisione dell'Arbitro non preclude l'accertamento giurisdizionale della controversia.
L'effettività del sistema si fonda su un meccanismo diverso dalla coercizione diretta. Se l'impresa o l'intermediario non si conformano alla decisione, l'inadempimento viene reso pubblico secondo le modalità previste dalla disciplina di settore. La forza della decisione risiede quindi principalmente nella pressione reputazionale.
Tuttavia, il meccanismo di conformazione spontanea non è affidato alla sola reputazione. IVASS, in quanto autorità di vigilanza del settore assicurativo, dispone di poteri sanzionatori nei confronti degli operatori. La sistematica inosservanza delle decisioni dell'Arbitro può rilevare nell'ambito della valutazione del rispetto degli obblighi di correttezza e trasparenza imposti dal Codice delle assicurazioni private, con possibili conseguenze sul piano della vigilanza prudenziale e del rating di conformità. Questo profilo distingue il sistema dell'Arbitro Assicurativo da un meccanismo puramente fiduciario: la pressione reputazionale è affiancata da un presidio istituzionale che, pur non garantendo l'esecuzione coattiva della singola decisione, disincentiva strutturalmente l'inadempimento seriale.
Tale assetto ha un vantaggio chiaro: mantiene aperto l'accesso alla giurisdizione ordinaria. Presenta però un limite altrettanto evidente: la capacità deflattiva dell'istituto dipende dalla disponibilità degli operatori a conformarsi spontaneamente alle decisioni. Il sistema funziona se la pressione reputazionale — amplificata dalla vigilanza di IVASS — è percepita come effettiva. Funziona meno se l'operatore considera il costo dell'inadempimento inferiore al costo dell'adempimento, circostanza che potrebbe verificarsi nelle controversie di importo elevato o in quelle in cui la decisione si fondi su valutazioni giuridiche contestabili.
Il nuovo Arbitro Assicurativo rappresenta un passaggio importante nella costruzione di una tutela extragiudiziale specialistica nel settore assicurativo. La procedura offre indubbi vantaggi: rapidità, economicità, specializzazione, accessibilità formale, e un sistema di enforcement che combina pressione reputazionale e vigilanza IVASS.
Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dall'equilibrio concreto tra semplificazione del rito e garanzie del contraddittorio. Il punto più delicato rimane la struttura dello scambio delle memorie: l'alternanza degli atti attribuisce all'impresa o all'intermediario l'ultima parola scritta, in un procedimento privo di udienza nel quale gli atti scritti sono l'unico veicolo del contraddittorio. Come dimostra l'esperienza dell'ABF — che su questo punto ha accumulato una riflessione dottrinale e una prassi applicativa ormai consolidata — si tratta di una criticità reale, non soltanto teorica.
La decisione non vincolante attenua il problema sul piano formale, lasciando sempre aperta la strada del giudizio ordinario. Ma non lo elimina. Se l'Arbitro vuole essere uno strumento realmente deflattivo, la procedura deve garantire non solo rapidità, ma anche percezione di equilibrio da parte di entrambe le parti.
La sfida applicativa sarà quindi duplice. Da un lato, sviluppare una giurisprudenza arbitrale coerente e accessibile — attraverso la pubblicazione sistematica delle decisioni — che consenta ai ricorrenti di costruire impianti difensivi adeguati anche senza assistenza tecnica obbligatoria. Dall'altro, verificare se il sistema di conformazione spontanea regga sul piano pratico o se richieda correttivi normativi. Evitare che uno strumento nato per semplificare il contenzioso assicurativo riproduca, in forma accelerata, la diseguaglianza tecnica tra cliente e operatore professionale è la condizione minima perché l'Arbitro Assicurativo realizzi la sua funzione deflattiva in modo compatibile con le garanzie fondamentali del contraddittorio.