Il Tribunale di Milano con il provvedimento del 7 novembre 2025 chiarisce i presupposti in presenza dei quali è ammissibile la nomina di un amministratore di sostegno.
| Venerdi 5 Dicembre 2025 |
Il caso: Tizio depositava ricorso con il quale domandava la nomina di un amministratore di sostegno in favore della madre, Mevia, deducendo che costei risultava ricoverata presso la RSA e che la stessa presentava alcune patologie, indicate in una consulenza medico legale del 2011; domandava la nomina di un terzo estraneo al nucleo familiare a fronte del disaccordo con la sorella, Caia.
Mevia, tramite il proprio difensore, contestava la prospettazione del figlio e domandato il rigetto del ricorso, stante la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l’apertura della misura e la documentazione medica, ivi prodotta, attestante la lucidità mentale e la piena capacità di autodeterminarsi della signora nonostante l’età; in via subordinata, domandava la nomina della figlia, Caia; quest'ultima si costituiva nel procedimento aderendo alle conclusioni della madre e deducendo che la vera ragione sottesa al ricorso riguardava le pressanti richieste economiche del fratello in relazione alla quota di competenza dell’eredità paterna e i costi di manutenzione e di gestione di un immobile sito in campagna.
Il Tribunale rileva preliminarmente che:
a) non si ravvisano i presupposti per l’istituzione in favore della sig.ra Mevia della misura di protezione giuridica dell’amministrazione di sostegno, richiesta dal ricorrente;
b) ed invero pur essendo la beneficiaria una persona anziana, affetta da patologie, deve escludersi che le stesse incidano, allo stato, in maniera significativa sulle capacità cognitive, volitive e decisionali della medesima: si è evidenziato che la stessa non ha lo stato di coscienza alterato, non ha deficit di memoria, non ha disturbi di linguaggio e della comunicazione, non ha crisi di ansia o attacchi di panico, non ha deliri, non ha disturbi del sonno, Wandering, non utilizza mezzi di contenzione; nella valutazione multidimensionale della struttura viene indicato un MMSE attuale di 25/30 e che “è perfettamente lucida, non mostra segni di irritabilità, non mostra segni di irrequietezza motoria” ;
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale, nel rigettare il ricorso, chiarisce che:
1) in tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare;
2) l'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale;
3) ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata;
4) nel caso di specie, dalla documentazione in atti non emergono neppure operazioni economiche sconsiderate che potrebbero fungere da indici rivelatori di una perdita di contatto con la realtà economica: la questione del pagamento delle spese relative agli immobili indicati come “campagna” dalle parti, oggetto di un contratto di comodato, non costituisce motivo adeguato per istituire una misura di protezione che, come noto, ha la finalità di assicurare alle persone vulnerabili supporto nella gestione degli aspetti personali e patrimoniali, ma non è diretta alla salvaguardia degli interessi economici di altre parti, ovvero degli interessi ereditari futuri o alla conservazione del patrimonio.