Il mezzo di impugnazione in tema di equa indennità in favore dell'AdS

Con l'ordinanza n. 2129/2025 la Corte di Cassazione fa chiarezza in merito ai mezzi di impugnazione del decreto di liquidazione dell'equa indennità in favore dell'amministratore di sostegno.

Martedi 27 Maggio 2025

Il caso: Il Tribunale di Siena dichiarava “inammissibile e improcedibile” il reclamo proposto da Tizio avverso il decreto di liquidazione di euro 200,00 oltre accessori, emesso dal giudice tutelare del medesimo Tribunale in favore dell’avvocato Caio nominato amministratore di sostegno dello stessoTizio.

Il Tribunale rilevava che:

  • il decreto di liquidazione dell’indennità dell’amministratore di sostegno ha contenuto decisorio e ha quindi attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, se non impugnato con l’apposito rimedio, previa qualificazione della figura e del ruolo dell'amministratore di sostegno

  • al riguardo, l'amministratore di sostegno è sia ausiliario del giudice che rappresentante del beneficiario, “in un oscillare continuo tra questi due poli”, così che viene in rilievo, nel caso in esame, una impugnazione avverso il decreto di liquidazione dell’ausiliario del magistrato, che trova la sua disciplina nell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002.

Tizio ricorre in Cassazione, eccependo che il Tribunale aveva erroneamente assimilato la figura dell’amministratore di sostegno all’ausiliario del giudice e conseguentemente individuato nella opposizione di cui al richiamato art. 170 il rimedio proponibile avverso la liquidazione di quanto a lui spettante.

Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto osserva che:

a) l'amministratore di sostegno – il cui ufficio è “innervato da un obbligo morale, di elevato valore sociale” non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario;

b) in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., che sono richiamati dall’art. 3 della legge n. 6/2004, l’amministratore di sostegno può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità;

c) come nel caso del tutore, pertanto, la gestione degli interessi è svolta dall’amministratore a titolo gratuito e può unicamente essere assegnata un’equa indennità: siamo quindi al di fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

d) pertanto, correttamente, Tizio aveva adito con reclamo il Tribunale, essendo appunto il reclamo il rimedio individuato da questa Corte rispetto all’equa indennità di cui all’art. 379 c.c

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