No alla CTU se il condomino contesta i conteggi nel riparto degli oneri condominiali

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per oneri condominiali è inammissibile la consulenza tecnica contabile relativa alla ripartizione delle spese approvate dall’assemblea condominiale e contenute nei bilanci.

Lunedi 11 Marzo 2019

Lo ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 23366/2018, pubblicata il 7 dicembre 2018.

Nella vicenda esaminata dal Tribunale alcuni condomini proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio nei loro confronti per il mancato pagamento di oneri condominiali che erano stati approvati con il bilancio consuntivo e con il bilancio preventivo.

Nel corso del suddetto giudizio i condomini chiedevano, oltre alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, anche l’ammissione di una consulenza tecnica contabile che veniva rigettata dal Tribunale.

Secondo il giudicante, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali non si possono formulare contestazioni in merito a presunti errori nella ripartizione delle spese degli oneri condominiali approvati dall’assemblea.

Ciò in quanto, secondo il Tribunale, nel caso in cui il singolo condomino voglia formulare doglianze in merito all’erroneità dei conteggi effettuati in sede di riparto degli oneri condominiali è riconosciuta allo stesso la possibilità di procedere con l’impugnazione della delibera ai sensi dell’articolo 1137 e seguenti del codice civile.

La delibera assembleare, ha continuato il giudice capitolino, se non annullata o sospesa, costituisce titolo che legittima la richiesta da parte del condominio dell’emissione del decreto ingiuntivo, incombendo sul condòmino opponente la prova della sussistenza degli elementi modificativi ed estintivi della propria obbligazione ed al condominio opposto la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del proprio credito nel rispetto degli ordinari schemi previsti in materia di onere probatorio.

Pertanto, sulla scorta delle suddette considerazioni, poichè i condomini opponenti si erano limitati ad una serie di contestazioni sulle modalità del riparto degli oneri condominiali, il Tribunale capitolino, pur revocando il decreto ingiuntivo opposto, stante l’avvenuto pagamento da parte degli opponenti della somma ingiunta, ha rigettato l’opposizione e condannato i suddetti condomini al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.

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