Professioni regolamentate: il testo definitivo dell’articolo 9

Venerdi 6 Aprile 2012

E' stata approvata la legge di 24 marzo 2012, n. 27 che recepisce molti degli emendamenti al discusso decreto 'Cresci Italia' di cui abbiamo già trattato relativamente alle professioni regolamentate (v. articolo).

Vediamo in dettaglio "cosa cambia" rispetto alla precedente stesura:

Scompare l'obbligo di preventivo scritto, con buona pace per tutti coloro che si sono prodigati anzitempo nella produzione di  modelli di contratto che, giocoforza, apparivano più simili a capitolati d'appalto che a preventivi veri e propri.
Del resto, come è stato implicitamente riconosciuto dal legislatore, sarebbe stato materialmente impossibile prevedere in dettaglio tutte le possibili evoluzioni di un procedimento giudiziario (tranne ovviamente quelli più semplici e standardizzati, come i decreti ingiuntivi, salvo opposizione).
Dovrà essere fornito al cliente un "preventivo di massima", anche in forma non scritta, che tenga conto della complessità dell'incarico, inoltre il cliente dovrà essere informato della "complessità" dell'incarico e degli "oneri  ipotizzabili  dal  momento  del conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico".
Ma del resto questo è ciò che gli avvocati fanno da sempre ogni qualvolta un cliente si trova nella necessità di intraprendere un'azione legale: una valutazione "di massima" di costi e benefici, spesso accompagnata da un'analisi delle probabilità di successo, che tenga conto della natura della controversia e del contesto giuridico in cui si opera.
In ogni caso, l'inottemperanza di qualcuno dei commi dell'articolo 9 non costituisce più illecito disciplinare come era previsto invece nel 'vecchio' comma 3.
In precedenza l'illecito disciplinare contemplava anche il concetto di congruità del compenso professionale ma era piuttosto assurdo che una terza parte (non meglio precisata) potesse giudicare sulla congruità di un compenso, ed eventualmente sanzionare il professionista, in mancanza di tariffe o parametri ufficiali di riferimento.

E' stata abolita la nullità del contratto nel caso in cui si faccia riferimento ai 'parametri' stabiliti per la liquidazione degli onorari nel caso di organi giurisdizionali (tali parametri dovranno essere stabiliti con decreto ministeriale entro il 23 luglio 2012).
Nulla vieta quindi, almeno ad una prima interpretazione, di continuare a fare riferimento, oltre che ai suddetti parametri, anche alle 'vecchie' tariffe forensi.
Questo vale sicuramente per le voci delle attività che non potevamo certo reinventarci di sana pianta....

Come dite voi a Milano "partecipazione all'udienza"? Dite "partecipazione all'udienza"? Noi a Firenze invece si dice "partecipazione all'udienza" (per usare un famoso tormentone comico in voga negli anni 80).

Ma anche sugli importi non è posto alcun divieto.
Ciascuno sarà libero di adottare o meno un proprio 'tariffario' che potrebbe anche coincidere in tutto e per tutto con le tariffe forensi del 2004 o con i nuovi 'parametri' che saranno stabiliti dal ministero.

E' abbastanza evidente quindi come l'abolizione delle tariffe professionali lasci sostanzialmente le cose come stanno, considerato che i minimi tariffari erano già stati eliminati dal famoso decreto Bersani  (pensiamo alle innumerevoli convenzioni di tipo 'forfettario' stipulate in questi ultimi anni con banche, assicurazioni o gruppi industriali che già non applicavano le tariffe forensi).
In buona sostanza quindi, chi già utilizza un software gestionale per la predisposizione di parcelle e/o preventivi (naturalmente "di massima") potrà continuare a farlo senza più temere 'nullità' di sorta.
Per questo motivo lasceremo a disposizione su questo sito le applicazioni per il calcolo della notula civile e penale, così come sono strutturate, considerato che, proprio per ottemperare al decreto Bersani, avevamo già previsto fin dall'inizio la possibilità di indicare importi personalizzati e di aumentare o diminuire la parcella di una percentuale a piacere.

Per quanto riguarda il tirocinio, ferma restando la durata massima stabilita in 18 mesi, si riconosce dopo i primi 6 mesi un rimborso spese da concordare con il professionista.

Resta confermato che, in caso di insolvenza da parte del cliente, non sarà più necessario far 'vistare' la notula dal proprio ordine di appartenenza per procedere con il recupero del credito.

 

Al di là di alcuni aspetti controversi, fortunatamente rientrati nell'ultima stesura del provvedimento, rimangono però alcune perplessità non di poco conto su alcuni passaggi.

Il comma 4 continua a ribadire la necessità di "pattuire il compenso" salvo poi contraddirsi poco dopo introducendo il concetto di "preventivo di massima".
Che senso ha "pattuire un preventivo di massima"?
Il termine stesso "di massima" contempla la possibilità che il consuntivo si discosti, in più o in meno, dal preventivo: ma se il cliente, che ha accettato il preventivo, non ritenesse congruo il consuntivo e decidesse di non pagare, o pagare solo l'importo indicato nel preventivo, il giudice eventualmente adito, a rigor di logica, dovrebbe liquidare il compenso sulla base dei parametri ministeriali.

Ma allora, che senso ha introdurre dei limiti tariffari per la liquidazione giudiziale  e abrogare le tariffe per la compilazione della parcella da parte del professionista, se poi in sede giudiziale si ritorna all'applicazione di parametri?
Molto umilmente ammetto di non capire il ragionamento che sottintende alla normativa appena entrata in vigore.

A questo punto saranno ben accetti opinioni, pareri e interpretazioni per cercare di fare chiarezza, perquanto sarà possibile, in una materia che sono riusciti a complicare in maniera impagabile.

 

Ecco il testo dell'articolo:


 

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Pubblicato sulla GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53.

Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012

L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:



«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). -  1.  Sono abrogate le  tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel  sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.
Entro lo  stesso  termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi precedentemente basati sulle tariffe.
Il decreto  deve  salvaguardare l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle   casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al cliente il grado di complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve  altresi' indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso  la  misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo, comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi.
Al   tirocinante   e' riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente  concordato  dopo  i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i  primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.  Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli  nazionali  degli ordini  e  il  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la semplificazione per lo svolgimento  del  tirocinio  presso  pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del presente comma non si applicano alle professioni  sanitarie,  per  le quali resta confermata la normativa vigente.

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