Decreto liberalizzazioni: disposizioni sulle professioni regolamentate

In attesa del testo ufficiale, pubblichiamo l'articolo che riguarda le professioni con evidenza delle differenze rispetto alla prima stesura.
Martedi 24 Gennaio 2012

Sono giorni che si parla del decreto 'liberalizzazioni' (o decreto 'cresci italia') ma, ad oggi, non è stato ancora pubblicato il testo definitivo.

In rete si trovano almeno due versioni del decreto: una versione con 97 articoli ed un altra versione con 92 articoli.

Comunque, in attesa di conoscere il testo definitivo che sarà discusso in Parlamento, dal momento che l'articolo sulle professioni regolamentate è diverso tra una versione e l’altra, lo riportiamo integralmente evidenziando il testo che risulta diverso tra le due versioni.

Ecco il testo dell'articolo (in rosso il testo mancante  rispetto all'altra stesura):

 

CAPO III SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso dl professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.
[[ Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da luogo a nullità del contratto ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. ]] (testo mancante nella versione con 92 articoli ndr)

3. Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. [[ Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. ]] (testo mancante nella versione con 92 articoli ndr).

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

6. All’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (v. NOTA 1), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) è soppressa.

 

Art. 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)
1. All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci".

 

 


NOTA 1: Estratto dell' art. 3 D.L. 138/2011

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo  33,  quinto comma,   della   Costituzione   per   l'accesso   alle    professioni regolamentate, gli ordinamenti  professionali  devono  garantire  che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni  ai  principi  di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il  territorio  nazionale,  alla  differenziazione  e  pluralita'  di offerta che  garantisca  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli utenti nell'ambito della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai servizi  offerti.
Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto per recepire i seguenti principi:
    a) l'accesso alla professione e' libero e  il  suo  esercizio  e' fondato e ordinato sull'autonomia e  sull'indipendenza  di  giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello Stato o in  una  certa  area  geografica,  e'  consentita  unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse  pubblico,  tra  cui  in particolare quelle connesse alla tutela della  salute  umana,  e  non introduca  una  discriminazione  diretta  o  indiretta  basata  sulla nazionalita'  o,  in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in   forma societaria, della sede legale della societa' professionale;
    b) previsione  dell'obbligo  per  il  professionista  di  seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di  formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che dovra' integrare tale previsione;
    c) la disciplina del tirocinio  per  l'accesso  alla  professione deve conformarsi a criteri che garantiscano  l'effettivo  svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento  costante  all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. 

 

( Il testo in corsivo è abrogato dal comma 6 n.d.r):

[[ Al  tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l'accesso al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra'  essere superiore a diciotto mesi e potra' essere svolto, in presenza di  una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali  e  il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza  al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello  o della  laurea  magistrale  o  specialistica.  Le  disposizioni  della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie  per  le quali resta confermata la normativa vigente;
    d) il  compenso  spettante  al  professionista  e'  pattuito  per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale (( . . . )). Il  rofessionista e' tenuto,  nel  rispetto  del  principio  di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della  complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione dell'incarico. In caso  di  mancata  determinazione  consensuale  del compenso, quando il committente e'  un  ente  pubblico,  in  caso  di liquidazione giudiziale dei compensi,  ovvero  nei  casi  in  cui  la prestazione  professionale  e'  resa  nell'interesse  dei  terzi   si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; ]] (abrogato dal comma 6 n.d.r.).

 

    e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a  stipulare idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti  al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il  relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali dei professionisti;
    f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione  e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine  territoriale  o  di consigliere nazionale e'  incompatibile  con  quella  di  membro  dei consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
    g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad  oggetto l'attivita'  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi delle  prestazioni,  e'  libera.  Le   informazioni   devono   essere trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche, ingannevoli, denigratorie.

 

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