Sono state pubblicate dal Tribunale di Roma le tabelle 2011 per la liquidazione del danno biologico.
Per quanto concerne la valutazione equitativa del danno non patrimoniale il Tribunale di Roma ha introdotto una novità rilevante che, sulla falsa riga delle tabelle Milanesi, prevede l'applicazione di una maggiorazione del punto-danno-biologico secondo alcune fasce di oscillazione che possono essere aumentate o dominutite del 50% rispetto al valore stabilito (v. nota sotto).
Conseguentemente abbiamo aggiornato l'utility di
calcolo del danno non patrimoniale.
DANNO DA INABILITA' TEMPORANEA
Assoluta al 100% € 100,00
Relativa al 75% € 75,00
Relativa al 50% € 50,00
Relativa al 25% € 25,00
NOTA:
Si è ritenuto di dover aggiornare l'importo giornaliero definito per l'anno 2010 non solo sulla base del tasso di inflazione annuo rilevato nel corso del 2010 dall'Istat al fine di adeguare ad un valore più realistico il pregiudizio subito dal danneggiato che non è in grado, del tutto o in parte al complesso delle attività in cui si estrinseca la vita.
Si ritiene di dover ricordare che la invalidità assoluta di cui si fa riferimento nel caso di specie non corrisponde con la ordinaria incapacità lavorativa, vale a dire la condizione che rende non esigibile la prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, ma nella accezione che interessa si tratta di una condizione che rende impossibile del tutto la esplicazione di tutte le più importanti attività in cui si entrinseca la vita.
Nei casi in cui tale incapacità non è tale da rendere non esplicabili tali attività si avrà un valore parziale sulla base della quantità e qualità delle attività che non possono essere svolte.
Tale importo viene riconosciuto nel caso di inabilità temporanea da applicare a tutti i casi nei quali non trovino espressa applicazione gli importi stabiliti originariamente dalla legge 57/2001 e riconfermati dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 trattandosi di casi in cui normalmente si è in presenza di una invalidità connotata da situazioni più gravi o più complesse rispetto a quelle previste dal legislatore per i casi di micropermante conseguente ad incidenti stradali.
Questi importi troveranno pertanto applicazione in tutti i casi in cui la legge non preveda espressamente che si applica la legge 57/2001 fino al 31 dicembre 2005 e dal 1° gennaio 2006 dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005.
LIQUIDAZIONE DELL'ULTERIORE DANNO NON PATRIMONIALE
Per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale, il programma per l'anno 2011 contiene una rilevante novità.
Sono noti i parametri indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26792/2008, secondo cui il ristoro del danno non patrimoniale compete
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
E' altresì noto che tali parametri non possono trovare applicazione secondo criteri predeterminati, dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).
Tuttavia, per il concreto esercizio del relativo potere del giudice, si è ritenuto necessario prendere in considerazione un criterio che utilizzi, al fine di individuare la somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale non era compresa alcuna quota relativa al cd danno non patrimoniale soggettivo e che l'aumento in misura percentuale del danno biologico liquidato, in quanto stabilito caso per caso, poteva rispondere alle esigenze di personalizzazione del risarcimento.
Sotto questo aspetto si è ben consci del fatto che al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, la suprema corte ha avuto modo di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza il meccanismo individuato non vuole determinare la attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, bensì la previsione di un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.
L'esercizio del potere equitativo non consegue, infatti, ad una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma consiste nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto sulla base di parametri di carattere generale. Lo sforzo di individuare tali parametri, peraltro, è stato compiuto partendo proprio dalle liquidazioni volta a volta operate dai giudici del medesimo Tribunale che si occupano del medesimo contenzioso, ossia secondo un procedimento induttivo che mira alla individuazione di criteri di giudizio condivisi, senza proporre modelli di conformismo giurisprudenziale.
La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso il quale anche diversi giudici sono giunti alla determinazione del relativo importo, e consente di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.
Non vi è dubbio, infatti, che da un lato il risarcimento non è collegato al giudice ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati ed al tempo stesso consenta di ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice, di fronte ad una determinata situazione – spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzioni – ha attribuito un determinato risarcimento.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche alla esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice – si tratta di una delle esigenze per le quali si avviò la riflessione che giunse alla creazione di un sistema tabellare per la valutazione del danno biologico, sistema che ha dato buona prova di sé essendo alla base degli interventi legislativi in materia di cd micropermanenti e macro permanenti – al fine di agevolare il funzionamento dei modelli di definizione precontenziosa dei conflitti, tenuto conto che l'intero sistema del risarcimento in materia di circolazione dei veicoli è basato proprio sulla capacità delle assicurazioni e dei danneggiati di trovare un corretto componimento delle rispettive posizioni.
Sotto questo aspetto la indicazione come valore di riferimento della metà di quanto liquidato a titolo di danno biologico, indicato nelle note esplicative alle tabelle 2009 e 2010, serviva soltanto a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato tenendo conto delle circostanze del caso concreto; considerando in ogni caso che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in materia di circolazione stradale o, comunque, nelle fattispecie nelle quali sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi – quale il pregiudizio all'onore cui si riferisce la sentenza richiamata della corte di cassazione - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Tanto premesso, per il caso, invero molto frequente nelle decisioni dei giudici, di danno non patrimoniale provato in via presuntiva, sulla scorta delle allegazioni della parte, sulla base dell'ordinario pregiudizio conseguente alla tipologia delle lesioni, si ritiene che si possano ulteriormente individuare fasce di oscillazione che attribuiscano un importo pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, con una base comunque del 10%, maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso concreto.
Va ribadito che i valori quantitativi delle fasce di oscillazione enucleate sono stati ricavati partendo proprio da una considerazione della media delle liquidazioni, volta a volta operate dai giudici del medesimo Tribunale che si occupano del medesimo contenzioso, nella auspicata individuazione di criteri di giudizio condivisi, lontani da un modello di automatismo conformistico.
Per meglio comprendere il concreto funzionamento delle fasce di oscillazione proposte, si può ipotizzare il seguente schema, per sviluppare a scopo meramente esemplificativo, come in concreto opera detto criterio, partendo da un valore-base di danno non patrimoniale, indicato, in ragione della percentuale-base del 5% per ogni fascia del 10%, nel punto medio della fascia di riferimento.
Dall'esame dello sviluppo del criterio proposto, è evidente che la divaricazione della forbice segue un andamento crescente in misura proporzionale alla gravità della lesione. Ciò dimostra, da un lato, che i margini di prevedibilità delle decisioni continuano ad essere inversamente proporzionali alla entità del danno e che il criterio proposto, proprio in quanto tendenzialmente riproduttivo dell'esistente, rappresenta un primo sforzo di razionalizzazione, che aspira naturalmente ad un ulteriore futuro affinamento.
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI SVILUPPO DEL CRITERIO PER FASCE
Scaglioni danno biologico | Percentuale-base danno non patrimoniale applicabile alla fascia | Range applicabile |
Fino al 10% | 15% | Dal 7,5% al 22,5% |
Dal 10% al 20% | 20% | Dal 10% al 30% |
Dal 20% al 30% | 25% | Dal 12,5% al 37,5% |
Dal 30% al 40% | 30% | Dal 15% al 45% |
Dal 40% al 50% | 35% | Dal 17,5% al 52,5% |
Dal 50% al 60% | 40% | Dal 20% al 60% |
Dal 60% al 70% | 45% | Dal 22,5% al 67,5% |
Dal 70% al 80% | 50% | Dal 25% al 75% |
Dal 80% al 90% | 55% | Dal 27,5% al 82,5% |
Dal 90% al 100% | 60% | Dal 30% al 90% |
E' appena il caso di ricordare che la valutazione del danno non patrimoniale di cui ci si sta occupando non pretende di sostituirsi alla operazione di possibile personalizzazione – tenuto conto che, come riconosciuto dalla stessa corte di cassazione, il valore tabellare già corrisponde ad una situazione media e, quindi, la personalizzazione opera solo nel caso di situazioni che non possano ritenersi rientrare nella media - degli importi tabellari per adeguarli al caso concreto.
Tuttavia, rappresenta l’applicazione di una presunzione semplice che favorisce la prevedibilità delle decisioni, agevolando la definizione transattiva delle controversie, pur senza assorbire automaticamente il vecchio danno morale, e, quindi, consentendo tanto la personalizzazione ulteriore del danno tanto la prova del debitore circa la assenza di un danno non patrimoniale conseguente alla lesione.
Per un ulteriore approfondimento si rimanda al seguente articolo.