Il Tribunale di Roma ha pubblicato le nuove tabelle 2010 per il calcolo del danno biologico e del danno non patrimoniale da perdita parentale.
Anche quest'anno abbiamo aggiornato l'utility di calcolo ma, per alcune incongrueze riscontrate, abbiamo dovuto introdurre un sistema 'misto' di calcolo per le invalidità sopra i 50 punti.
Ad esempio, per un invalidità di 51 punti ed un età di 60 anni la tabella del Tribunale di Roma riporta un valore di € 254.473,43, inferiore a quello che si ottiene moltiplicando il relativo punto base (6719,43) per l'invalidità (51) ed il coefficiente legato all'età (0,75); infatti: 6719,43 x 51 x 0,75 = 257.018,20.
Tale differenza invece non si riscontra per gli importi relativi ad invalidità comprese tra 1 e 50 punti.
Pertanto il calcolo completamente automatizzato sarà possibile soltanto fino a 50 punti mentre per valori superiori è necessario specificare manualmente l'importo del danno permanente in un apposito campo della maschera (la tabella originale sopra i 50 punti è consultabile online).
Vai all'utility di calcolo del danno non patrimoniale.
Consulta le tabelle interattive.
Riportiamo di seguito la comunicazione del Tribunale di Roma con la nota esplicativa 2010 che illustra i criteri che hanno portato all'elaborazione delle tabelle, riprendendo il percorso iniziato nel 2009.
TRIBUNALE DI ROMA
Liquidazione del danno da inabilità temporanea (in Euro) anno 2010
- Assoluta al 100% € 72,00
- Relativa al 75% € 54,00
- Relativa al 50% € 36,00
- Relativa al 25% € 18,00
Si è ritenuto di dover aggiornare per il 2010 l'importo giornaliero definito per l'anno precedente sulla base del tasso di inflazione annuo rilevato dall'Istat.
Tale importo viene riconosciuto nel caso di inabilità temporanea da applicare a tutti i casi nei quali non trovino espressa applicazione gli importi stabiliti dalla legge 57/2001 trattandosi di casi in cui normalmente si è in presenza di una invalidità connotata da situazioni più gravi o più complesse rispetto a quelle previste dal legislatore per i casi di micropermante conseguente ad incidenti stradali.
Questi importi troveranno pertanto applicazione in tutti i casi in cui la legge non preveda espressamente che si applichi la legge 57/2001.
*************************************
Nota esplicativa alla tabella per il danno biologico 2010
1. Le novità del 2009
La tabella del danno biologico per il 2009 elaborata dal Tribunale di Roma per il 2009 porta con sé due variazioni.
La prima è quella ordinaria in quanto gli importi del 2008 sono stati adeguati della percentuale elaborata dall' Istat in relazione all'aumento del costo della vita per impiegati ed operai, pari al 3,3 %.
La seconda innovazione è conseguenza di un ripensamento sulle ragioni per le quali nel 2007 si giunse ad applicare i parametri delle micropermanenti di cui alla legge 57/2001 anche a tutto il restante danno biologico che sia conseguenza di illecito o di inadempimento contrattuale.
Tale soluzione non è apparsa adeguatamente fondata dal momento che risulta operare una estensione analogica della disciplina dettata specificamente per i danni derivanti da incidente stradale a fatti espressamente non disciplinati.
In realtà il ricorso all'analogia in questo caso appare tradire la ratio della legge 57/2001.
Quando la stessa venne approvata, infatti, il legislatore era alla ricerca di un punto di equilibrio tra le richieste di aumento dei premi assicurativi da parte delle Assicurazioni esercenti l'Assicurazione obbligatoria auto e l'incremento degli importi liquidati come risarcimento a seguito di incidenti stradali anche sulla base dei valori medi liquidati dai diversi tribunali e che si erano comunque trasformati in un parametro di cui le Assicurazioni non potevano non tenere in considerazione nella definizione dei sinistri in sede stragiudiziale.
Tale punto di equilibrio venne identificato con la legge 57/2001, sia pure limitata alle sole lesioni comportanti un danno biologico compreso tra 1 e 9 punti, le cd micropermanenti, che da un lato introdusse una determinazione legislativa dei criteri di valutazione del danno biologico - attuata con una nuova tabella di valutazione delle infermità - e dei parametri di determinazione dell'importo del danno biologico da aggiornare annualmente con decreto ministeriale - importo che venne individuato in prossimità dei parametri utilizzati da Roma, notevolmente inferiori ai parametri utilizzati presso altri Tribunali -, e dall' altro mediante la adozione di una serie di soluzioni ed obblighi per le compagnie di assicurazione diretti a garantire la effetti va concorrenza tra le stesse, consentendo ad esempio procedure più semplici per cambiare assicurazione, ricevere l'attestato del rischio, per poter ottenere un preventivo di spesa.
Tali soluzioni, quindi, erano destinate ad operare una sorta di compensazione tra le parti al fine di ottenere un calmieramento contemporaneo dell' aumento dei premi e dei risarcimenti per le sole micro permanenti.
Alla base delle valutazioni operate dal Parlamento vi erano i calcoli economici attuariali definiti per la applicazione del meccanismo ai soli casi specificamente previsti dalla legge stessa.
Sotto questo aspetto una interpretazione che estenda il risultato di tale contemperamento anche a diversi settori nei quali sono comunque presenti le Assicurazioni, determina un incremento dell' effetto di calmieramento unicamente sul lato dei risarcimenti non essendovi alcuna contropartita per gli utenti dal momento che negli altri casi di assicurazione contro i danni non si applicano in via estensiva le facilitazioni per i contraenti previste dalla legge 57/2001.
Non ci si trova di conseguenza dinanzi ad una eadem ratio che possa giustificare il ricorso alla analogia, ma piuttosto di una soluzione che comporta distorsioni del sistema che il legislatore non ha ritenuto di introdurre.
Si è, pertanto, deciso di non ricorrere più all'utilizzazione della tabella per le micropermanenti per situazioni diverse da quelle specificamente disciplinate dalla legge 57/2001 e, di conseguenza si è proceduto a ripristinare i primi 9 punti della tabella del danno biologico da applicare in tutti i casi diversi dalla circolazione stradale, riprendendo i valori del Tribunale di Roma validi per il 2006 ed operandone un aggiornamento al 2009 tenendo conto dell'incremento
del costo della vita.
Dalla entrata in vigore delle nuove tabelle le stesse si applicheranno completamente in tutti i casi diversi dalla circolazione stradale, mentre per la circolazione stradale le stesse troveranno applicazione a partire dal 10% secondo quanto previsto dalla legge.
Per il danno biologico conseguente ad incidenti stradali che secondo i parametri di legge verrà determinato in misura compresa tra l' 1 ed il 9 % troverà applicazione la tabella per le cd micropermanenti e l'importo della inabilità temporanea definito sempre secondo i parametri della legge 57/2001.
2. L'ulteriore danno non patrimoniale
Un discorso a parte merita l'ulteriore danno non patrimoniale nell'accezione chiarita dalla sentenza delle Sezioni Unite 26972/2008.
Il ristoro di tale danno, infatti, compete:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall' ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684), dovendosi evitare la duplicazione di poste risarcitorie nel caso che le tabelle in uso comprendessero anche la liquidazione degli aspetti relativi al cd "danno morale".
Sotto questo aspetto, al di là della affermazione contenuta nella sentenza stessa, i meccanismi di determinazione del danno biologico nella tabella costruita dal Tribunale di Roma hanno specificamente indicato che in essa erano definiti i pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla lesione ma non quelli "morali", di guisa che nel risarcimento operato dal Tribunale non si verificava alcuna duplicazione di risarcimento, temuta dal giudice di legittimità.
Ritiene, quindi, il Tribunale che per la valutazione equitativa nel caso di effettiva prova del danno secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (e quindi quando si tratti di pregiudizi ad interessi costituzionalmente rilevanti inerenti alla persona, nei casi in cui non vi sia reato, che non abbiano già trovato il loro risarcimento nell'importo liquidato a titolo di danno biologico), sia necessario utilizzare, per il concreto esercizio del relativo potere, un criterio che tenga conto, al fine di individuazione della somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico in misura ordinariamente non eccedente la metà.
Si è ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell' importo, in quanto la predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consente di fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso il quale anche diversi giudici sono giunti alla determinazione del relativo importo, consentendo di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.
3. Anno 2010
Per l'anno 2010 si è ritenuto l'opportunità di confermare le valutazioni operate nell'anno 2009 rinviando all'anno 2011 una eventuale rivisitazione sulla base della verifica dei risultati della applicazione della tabella in questione.
E' stato, pertanto, operata unicamente una rivalutazione degli importi sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'Istat per l'anno 2009.
*************************************
Nota Esplicativa della tabella per il calcolo del danno non patrimoniale da perdita parentale.
1. Il sistema elaborato nel 2007
Nell'anno 2007 il Tribunale di Roma, per ovviare agli inconvenienti emersi nel tempo con l'applicazione del sistema di riferimento per il danno da perdita di un congiunto elaborato fin dal 1996 e che potevano sintetizzarsi nella incompleta elencazione dei casi predeterminati di risarcimento, una limitazione dei criteri di correzione del valore base strutturati solo sulla esistenza o meno di congiunti o sulla convivenza o meno del congiunto, l'omessa espressa considerazione dell'età della vittima e dell'età del congiunto tra i criteri per la determinazione dell'importo del risarcimento, ha immaginato un diverso sistema basato su di una impostazione di versa, meglio in grado di garantire una adeguata personalizzazione del risarcimento. Tale sistema muoveva dalla enucleazione, pur consapevole della ovvia considerazione della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte, di una serie di essi che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi, e cioè:
1) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere il danno è, secondo l'"id quod plaerunque accidit", tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto;
2) l'età del supersite, dovendosi anche in questo caso ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto maggiore il danno quanto minore è l'età del superstite quando il danno si verifica, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore ed in un momento, quando interessa soggetti ancora minori di età, spesso cruciale per la fonnazione della personalità del superstite;
3) l'età della vittima dovendosi, anche in questo caso, ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto minore il danno quanto
maggiore è l'età della vittima al momento del fatto, nella triste ma ovvia considerazione del progessivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
4) la convivenza tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite.
Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, si era ritenuto opportuno adottare non più un sistema rigido basato su di un importo risarcitorio di base da modificare in più ed in meno, ma di un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale.
Sono stati divisi i criteri in cinque classi (rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza e composizione del nucleo familiare) ed in ciascuna classe si sono previste specifiche variabili a ciascuna delle quali è stato assegnato un punteggio.
Il risarcimento totale, quindi, era pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi previste ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già Liquidati dal Tribunale di Roma.
In concreto tale meccanismo determinava la liquidazione del danno -nel 2007- attraverso una operazione di questo tipo: per la perdita di un figlio di venti anni, domandato da un genitore di quaranta, che convivesse col defunto sarebbe stata di euro 8.000 (valore del punto) per 29 (20 punti per il rapporto di parentela, 4 per l'età della vittima, 3 per l'età del superstite, 2 per la convivenza) per un totale di 232.000.
2. la necessità di operare degli aggiustamenti al sistema
I primi due anni di applicazione del nuovo sistema hanno posto in evidenza il falto che alcune delle criticità per superare le quali era stato elaborato non erano state del tutto risolte ed anzi alcune si erano accentuate.
Ad esempio il nuovo sistema tendeva ad affennare un punteggio in qualche modo fisso, determinato dal solo rapporto di parentela, senza che fossero predeterminati i margini per il possibile apprezzamento della situazione concreta; il rapporto di convivenza che al massimo poteva variare il risarcimento di due punti quando lo stesso potrebbe avere un significato importante nella determinazione della entità del danno subito dal congiunto proprio per quel rilievo che assume non la sola parentela ma la comunione di vita che in qualche modo consegue al rapporto di convivenza, specie quando protratto nel tempo; la mancata considerazione di uno specitìco valore aggiunto nel caso che la vittima fosse l'unico familiare del sopravvissuto, si pensi ad esempio ad un minore che finisce affidato ai servizi sociali:, la non adeguata valutazione del fatto che la durata della vita deve essere valutata separatamente per ogni classe di età di guisa che per la classe eccedente gli ottanta anni non può essere valutata 0,5 punti in quanto l'aspettativa di vita di chi ha superato gli ottanta anni non è determinata dalla vita media ma, come dimostrato dagli specifici studi eseguiti nel particolare settore, in media chi ha superato gli ottanta anni ha una aspettativa di vita più consistente rispetto alla vita media proprio perché si tratta di soggetti che hanno dimostrato di appartenere alla parte di campione geneticamente più longevo, sulla base della selezione veritfcatasi .
Sotto tale aspetto è stato previsto che il punteggio attribuito per il rapporto parentale sia suscettibile di riduzione fino ad un terzo in presenza di particolarità che ne facciano apprezzare la conçreta attenuazione (si pensi ad esempio a coniugi separati il cui matrimonio non sia stato ancora sciolto, etc).
Si è poi previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento del punteggio da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.
Sono state corrette anche piccole incongruenze quali la diversa valutazione tra fratelli unilaterali e i fratelli germani per tener conto della ormai avvenuta modificazione della struttura base della famiglia o la differenziazione tra il nipote diretto ed il nipote figlio del fratello.
Si è ritenuto, infine opportuno chiarire che il rapporto di convivenza che si intende tutelare, come peraltro ricordato dall' orientamento del giudice di legittinùtà, presuppone la prova della effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di natura parafarniliare e che, quando ¡ sussistente, determina una sostanziale equiparazione alla equivalente categoria di rapporto parentale, tento conto della progressiva modificazione della realtà anche costituzionale del concetto di famiglia.
Per l'anno 2010 si è ritenuto opportuno confennare il sistema individuato per l'anno 2009 rinviando al 2011 la valutazione in ordine agli effetti dello stesso ed alla necessità di eventualmente operare correzioni o precisazioni in presenza di riscontrati effetti indesiderati o discorsivi.
E' stato, pertanto, operato unicamente un aggiornamento dell'importo utilizzato a base per il calcolo sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'Istat per l'anno 2009, portandolo ad euro 8.562 per l'anno 2010.
3. Uso della tabella
Come tutte le tabelle non aventi uno specifico fondamento normativo ma solo interpretativo, esse costituiscono in un detenninato momento il punto di arrivo di una riflessione collettiva che ha come scopo rendere meglio interpretabile l'iter logico della decisione che verrà adottata ed in qualche misura la sua prevedibilità, sia pure a soli fini indicativi. E' evidente che la presenza di circostanze tali da far ritenere il giudice di essere in presenza di un caso che si allontana dalle caratteristiche del cd caso medio in base al quale sono state realizzate, impone al giudice di liquidare le somme che a suo avviso costituiscano il corretto risarcimento, salvo offrire una adeguata motivazione.