Termine costituzione a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo: aggiornamento su proposte di legge del Presidente Commissione Giustizia Senato, Sen Berselli (PdL) e On. Cavallaro (PD) alla Camera

Sulla riduzione dei termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo Il Collega Giorgio Rossi del Foro di Bergamo, che ringraziamo, ci invia la seguente comunicazione che riportiamo integralmente.
Giovedi 4 Novembre 2010

"Ad oggi, la proposta di legge a firma del Presidente della Commissione Giustizia Sen. Berselli (PdL), comunicata il 18 ottobre 2010, non è stata ancora assegnata alla Commissione Giustizia. In ragione di ciò i tempi di discussione della detta proposta di legge dovrebbero essere abbastanza lunghi.
Per quanto concerne la proposta di legge, di analogo contenuto, presentata il 20 ottobre 2010 da parte dell'On. Cavallaro (PD) alla Camera, la situazione è simile.
Le proposte di legge sono state redatte anche su espressa sollecitazione del Consiglio Nazionale Forense, che ha diffuso giorni orsono opportuno comunicato stampa (vedi in calce).
Alla luce di quanto sopra, ed affinchè si proceda con la massima celerità alla discussione ed approvazione delle due proposte di legge, sarebbe molto importante che tutte le Associazioni dell'Avvocatura, tutti gli Ordini Avvocati, l'OUA, ecc. provvedano a redigere e, poi, a pubblicizzare (stampa, media, siti web, ecc.), in maniera adeguata, deliberati o appelli con i quali si chiede l'urgente immediata discussione delle summenzionate proposte di legge, considerato, peraltro, che si tratta di iniziative bipartisan (PdL e PD).
Credo sia nell'interesse di tutta l'Avvocatura che le proposte di legge siano approvate con la massima urgenza e, conseguentemente, che la situazione d'impasse che si è ingenerata, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione SS.UU., sia superata e rimossa al più presto.
Sono fiducioso sul fatto che possa esservi senza dubbio condivisione rispetto all'iniziativa qui proposta e che (per quanto possibile e se d'accordo) l'argomento sarà valutato favorevolmente."

Avv. Giorgio Rossi - Bergamo
(www.agrs.net)




Disegno di legge d'iniziativa del Sen. Berselli

"L’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice."

Qui il testo completo del disegno di legge.

 



Di seguito il comunicato stampa del CNF

Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia

Il Consiglio Nazionale Forense ha proposto due possibili interventi interpretativi sul codice di procedura civile per interrompere il legame perverso tra la presentazione della opposizione e la riduzione dei termini di costituzione dell'opponente-debitore dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione

Roma 14/10/2010. Due strade alternative di intervento sul codice di procedura civile per impedire le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l'opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.
La proposta viene dal Consiglio nazionale forense che ha inviato oggi ai rappresentanti del Parlamento un documento, indicando due possibili interventi sul codice di procedura civile, per "disinnescare" le conseguenze "inaccettabili" della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ( sent. n. 19246/10 del 9 settembre scorso).
La decisione della Suprema Corte ha precisato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dell'opponente-debitore consegue "automaticamente" alla proposizione dell'opposizione, indipendentemente dalla scelta dell'opponente di fissare all'opposto (creditore) un termine di comparizione inferiore a quello ordinario. Una decisione che sta provocando nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza, ritenuta devastante dall'Avvocatura, che la tardiva costituzione dell'opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione. E in questo senso si stanno orientando diversi tribunali.

Le proposte del Cnf.
Proprio per evitare questo effetto negativo sui procedimenti in corso, Cnf ha proposto due vie alternative di intervento, rimettendo la scelta definitiva alla discrezionalità del legislatore.
La prima, come spiega il Cnf, "mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)", consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell'opponente-debitore alla sua scelta di fissare all'opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. In particolare, si propone di chiarire che "l''art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis comma 2 cpc".

La seconda mira a intervenire sull'articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che "l'art. 645, 2° comma (in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà, ndr) ,va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione".

Il documento messo a punto dal Cnf rileva come "la pronuncia delle Sezioni collega la riduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione dell'opposizione. Applicando tale soluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell'opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilità dell'opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo. In questo senso si stanno orientando, purtroppo, taluni Tribunali dando luogo ad una sorta di smaltimento extra ordinem, con pronuncia di rito e non di merito, di una nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti.

Le conseguenze dell' applicazione immediata ai giudizi pendenti del mutamento di giurisprudenza appaiono inaccettabili e contrarie ai più elementari principi processuali nonché gravemente lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo, in quanto è senz'altro censurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momento del compimento dell'atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale".

Gli orientamenti giurisprudenziali.
Tuttavia, rileva il Cnf, oltre alle decisioni tranchant, si sono fatti strada due diversi percorsi interpretativi, volti ad evitare la conseguenza della improcedibilità, salvando i giudizi di opposizione già promossi: i tribunali di Torino, Livorno e Bari hanno applicato la rimessione in termini (articolo 153 cpc); il tribunale di Varese ha applicato il principio del tempus regit actum per escludere l'applicazione del nuovo principio giurisprudenziale alle opposizioni pendenti.

 


 

Sullo stesso argomento segnaliamo le news, peraltro già pubblicate nell'aggregatore, relative alle pronunzie dei tribunali di PAVIA, LECCE e MARSALA

 

 

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