Giudice di Pace: domanda dell'attore rigettata, ma uno dei due convenuti condannato alle spese in favore dell'altro.

Lunedi 28 Settembre 2009

In un causa di risarcimento danni e/o rimborso caparra per una vacanza il G.d.P. rigetta la domanda dell'attore, ritenendola non provata, ma condanna una delle due società convenute a rimborsare le spese legali in favore dell'altra.

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA

Avanti al Dott. Vincenzo Locane, Giudice di Pace di Massa, assistito dal sottoscritto collaboratore di Cancelleria, nella causa civile iscritta il 13.1.2009 al n. 36/09 di R.G., proposta da

XXX, con l'avv........................ attrice
contro

YYY S.P.A. con l'avv.........................convenuta

convenuta
KKK S.p.A.
con l'avv.........................convenuta

 

OGGETTO: risarcimento da contratto di assicurazione.

 

Sono presenti i procuratori delle parti costituite  che, invitati dal Giudice a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, insistono nelle difese, deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni già indicate in atti e discutono la causa riportandosi integralmente alle note conclusionali depositate.

Il Giudice, letti gli atti di causa, letto l'art. 281-sexies c.p.c., terminata la discussione,  definitivamente decidendo la causa in epigrafe e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronuncia la seguente

 

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice XXX: In tesi Previo accertamento della responsabilità restitutoria e risarcitoria a carico solidale delle società convenute condannare le stesse in solido fra di loro a rifondere a parte attrice l'importo di € 2300 quale corrispettivo versato per la prenotazione del viaggio meglio descritta in premesse, oltre al risarcimento del danno morale, delle spese sostenute e del disagio sopportato, ammontanti ad € 200. In ipotesi Previo accertamento dell'illegittimità del comportamento posto in essere dalla YYY S.P.A. tramite la sua consulente di viaggio signora BBB condannare la società YYY S.P.A. spa a rifondere a favore di parte attrice la complessiva somma di € 2.300 quale restituzione della somma versata e/o risarcimento, oltre al risarcimento del danno morale delle spese sostenute e del disagio sopportato ammontanti ad € 200.

In ulteriore ipotesi: Previo accertamento della responsabilità risarcitoria della KKK S.P.A. a seguito dei fatti meglio descritti in premesse, condannare la stessa alla restituzione e/o risarcimento a favore di parte attrice della somma di € 1.800 nonché condannare la YYY S.P.A. spa alla restituzione dell'importo di € 500 dalla stessa indebitamente trattenuto. In ogni caso con vittoria nelle spese di lite.

Per la convenuta YYY S.P.A.: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito - previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge - disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

 

IN VIA PRINCIPALE:

1.- accertare e dichiarare che YYY S.P.A. ha esattamente e legittimamente adempiuto, segnatamente per il tramite della Agenzia Viaggi di cui in premesse e della Signora BBB, agli obblighi di legge e contratto sulla stessa incombenti per i fatti e le causali di cui in narrativa del presente atto e che pertanto nessuna responsabilità - nè contrattuale nè per fatto illecito od altro titolo - è alla medesima riconducibile;

2.- Conseguentemente accertare e dichiarare che la medesima società convenuta julla deve nei confronti di parte attrice e per l'effetto rigettare le domande tutte, in quanto inammissibili e comunque infondate - in fatto ed in diritto - ex adverso formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio.

IN VIA SUBORDINATA:

Nella pur denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, accertare e dichiarare KKK S.P.A. responsabile in via esclusiva in relazione ai danni in ipotesi accertati e conseguentemente ritenere indenne e manlevare YYY S.P.A. con riguardo agli asseriti danni o, comunque, dichiarare tenuta e condajnare la predetta società di assicurazioni al pagamento, in favore di YYY S.P.A., della somma che quest'ultima dovesse essere chiamata a corrispondere in favore dell'attrice. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge.

Per la convenuta KKK S.P.A. S.p.A.: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Massa, nel merito, respingere le domande tutte di parte attrice in quanto i diritto è estinto per intervenuta prescrizione, parte assicurata è decaduta e comunque poiché le domande svolte nei confronti della Compagnia appaiono infondate in fatto ed in diritto giusti i motivi esposti in comparsa; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per la cui liquidazione questa difesa si rimette al giudicante; in subordine e nel merito, nel caso di accertamento della debenza di somme a
titolo di indennizzo, limitare l'importo dovuto secondo le condizioni di polizza, con espresso riferimento al massimale pattuito e pertanto, alla minor somma di € 840,81; con integrale compensazione delle spese di lite.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione avviato alle notifiche in data 31.10.2008, la signora XXX, dopo avere premesso di avere prenotato, nella primavera dell'anno 2006, un viaggio in Sardegna e di avere successivamente (30.8.2006) comunicato alla agenzia di viaggi della YYY S.P.A. - dove aveva prenotato il viaggio - l'impossibilità a partire a causa di un incidente stradale occorso al di lei padre che ne aveva determinato il ricovero in ospedale, conveniva in giudizio dinanzi a questo giudice la YYY S.P.A. e l' KKK S.P.A. al fine di sentirle condannare, in solido fra loro, al pagamento in suo favore dell'importo di € 2.300,00, quale corrispettivo versato per la prenotazione del predetto viaggio turistico, oltre al risarcimento del danno morale, delle spese sostenute e del disagio sopportato, quantificato in € 200,00; in subordinata ipotesi, chiedeva che la condanna richiesta venisse pronunciata nei confronti della YYY S.P.A., la cui consulente si sarebbe resa responsabile della ritardata denuncia di sinistro alla
KKK S.p.A. spa, garante del rimborso del costo del viaggio; infine, in ulteriore ipotesi subordinata, chiedeva che la KKK S.p.A. spa venisse condannata a pagare in suo favore la somma di € 1.800,00, quale rimborso del costo del viaggio e la YYY S.P.A. a pagare la somma di € 500,00, quale restituzione di quanto percepito al momento della prenotazione del viaggio.

Sosteneva l'attrice che l'agenzia di viaggi si era responsabile della violazione degli artt. 82 e seguenti del codice del consumo (d.l.vo n. 206/2005) nonché delle norme di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di mandato (art. 1710 cod. civ.); sosteneva, inoltre, che l'agenzia di viaggi non aveva fornito prova dell'avvenuta trasmissione all'assicuratore della denuncia di sinistro con fax del 6.9.2006 in quanto tale documento, prodotto in giudizio dalla stessa agenzia mediante semplice copia fotostatica recante un rapporto di trasmissione fotocopiato e non sicuramente riferibile alla denuncia medesima, non garantiva la effettiva trasmissione e ricezione e,
soprattutto, l'originalità del documento.

L'attrice produceva documentazione sanitaria relativa al ricovero del padre, copia della prenotazione del viaggio, della ricevuta di pagamento e dell'assegno bancario, copia della lettera raccomandata a.r. inviata per suo conto dalla Confconsumatori alla agenzia di viaggi e copia della corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti.

Si costituiva in giudizio la YYY S.P.A. che contestava la domanda attrice e precisava che, su espressa richiesta della Signora XXX ed a mero titolo di cortesia, in data 6.9.2006, la signora BBB, per la YYY S.P.A., inviava alla KKK S.p.A. spa un fax, con il quale comunicava l'annullamento del viaggio e precisava che la documentazione originale relativa alla predetta richiesta sarebbe stata inoltrata a mezzo posta direttamente dalla cliente; produceva copia dei biglietti di viaggio, copia del fax datato 6.9.2006.
Secondo la YYY S.P.A., nonostante la denuncia fosse stata tempestiva, la società di assicurazioni, negando di averla ricevuta, comunicava che la procedura di annullamento non era stata eseguita entro i termini stabiliti dalla polizza e, per tale motivo, rifiutava di corrispondere alla signora XXX la somma anticipata per il viaggio annullato.
Anche la KKK S.p.A. spa si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte attrice e precisava che nessuna comunicazione era pervenuta presso la sua sede prima del 6 settembre 2006 e che, soltanto in data 12 settembre 2006, era stata inviata formale e completa denuncia di sinistro alla compagnia; produceva copia della polizza di assicurazione dedotta in giudizio, del certificato dello stato di famiglia del padre dell'attrice e della corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti.

La causa, istruita mediante acquisizione documentale e prova per testi, veniva quindi rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione con termine sino al 13.5.2009

per il deposito di note conclusionali.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è risultata infondata e deve quindi essere rigettata.

Dalle risultanze istruttorie sono emersi i seguenti elementi di giudizio:

l'attrice ha prenotato un viaggio tramite l'agenzia, affiliata YYY S.P.A., per il periodo 11-18 settembre 2006, in sostituzione di altro viaggio prenotato per il mese di agosto 2006, che aveva dovuto annullare per impedimenti di lavoro del marito;

l'attrice ha pagato all'agenzia di viaggi la complessiva somma di € 2.300,00, comprensiva del premio relativo all'assicurazione per la copertura del rischio di annullamento del viaggio;

la polizza di assicurazione - da intendersi disciplinata dall'ari. 1891 cod. civ. (assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta) - prevede (pag. 15 leti a e 16 delle condizioni di polizza) che l'assicurato (l'attrice XXX) ha diritto al rimborso di una somma di denaro fino a concorrenza del massimale pari al 50% del valore del viaggio in caso di annullamento del viaggio determinato da ricovero ospedaliere di un genitore non iscritto al viaggio medesimo, a condizione che l'assicurato dimostri che è necessaria la sua presenza;

prevede inoltre (pag. 16 delle condizioni di polizza) che l'assicurato (l'attrice XXX) contatti telefonicamente la Centrale Operativa ad un numero telefonico indicato nelle condizioni di polizza e trasmetta, entro il primo giorno lavorativo successivo, un fax recante la denuncia scritta corredata da documentazione indicata nella polizza; inoltre, entro cinque giorni di calendario dal verifìcarsi della causa della rinuncia stessa, l'assicurato (l'attrice XXX) è tenuto ad inviare una denuncia scritta all'Ufficio Liquidazione Sinistri indicato nella polizza;

in data gg.mm.aaaa, il padre dell'attrice, ......., è stato ricoverato in Ospedale a causa di un sinistro stradale;

in data 30.8.2006, secondo la prospettazione della domanda introduttiva (per errore è indicata la data - impossibile - del 30.8.2007) l'attrice si sarebbe recata presso l'agenzia di viaggi per comunicare la causa della rinuncia forzata al viaggio e lì le sarebbe stato fornito un numero di telefono senza ulteriori informazioni e spiegazioni; in corso di causa, il padre dell'attrice, indicato come teste, ha riferito di avere accompagnato, appena dimesso dall'Ospedale, in data gg.mm.aaaa, la figlia presso l'agenzia di viaggi, dove alla stessa sarebbe stato fornito un numero di telefono presso il quale rivolgersi per ottenere il rimborso del viaggio; l'episodio pare essere il medesimo, anche se riferito a due date diverse; secondo la versione fornita dalla YYY S.P.A (si leggano gli atti difensivi e la testimonianza resa all'udienza del 9.4.2009 dall'impiegata dell'agenzia di viaggi), l'attrice si sarebbe recata presso l'agenzia di viaggi per comunicare la causa della rinuncia forzata al viaggio "verso il 4 o 5 di settembre" ed in data 6.9.2009, per mera cortesia professionale, la medesima BBB avrebbe trasmesso, per conto dell'attrice, la denuncia di sinistro alla KKK S.p.A. a mezzo fax; il teste ....., socio dell'agenzia di viaggi, non è stato in grado di riferire con esattezza i termini temporali della questione e, in relazione alla presunta trasmissione del fax, ha genericamente parlato dei primi di settembre, di mercoledì o di sabato;

l'attrice ha prodotto in atti una lettera raccomandata a.r. trasmessa per suo conto dalla Confconsumatori di Massa-Carrara in data 20.9.2007 e ricevuta dall'agenzia di viaggi in data 21.9.2007; il convenuto assicuratore ha prodotto in atti una lettera interruttiva della prescrizione ricevuta in data 13 aprile 2007.

Valutati complessivamente gli elementi emersi dall'istruttoria, deve preliminarmente essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore, in quanto la domanda nei suoi confronti - pur volendo considerare la denuncia del 12.9.2006 quale primo atto di messa in mora e, comunque, la lettera datata 3.4.2007 e ricevuta il 13.4.2007 quale atto interruttivo della prescizione - è stata avanzata con atto di citazione avviato alle notifìche il 31.10.2008 e pervenuto alla sua sede in data 6.11.2008, quindi ben oltre il termine di un anno previsto dall'art.
2952, comma 2, cod. civ. vigente ratione temporis (*).

(*) il termine di prescrizione di cui al secondo comma dell'ari. 2952 cod. civ. è stato aumentato da un anno a due anni con l'art. 3, comma 2 ter, del d.l. 28 agosto 2008, n. 134, conv., con modif., in 1. 27 ottobre 2008, n. 166.

A ben vedere, l'assicurata, non avendo adempiuto alle formalità previste dalla polizza per accedere alla prestazione risarcitoria (tempestiva denuncia telefonica, successiva denuncia scritta a mezzo fax nel termine di 5 giorni dall'evento), è decaduta dal suo diritto nei confronti dell'assicuratore: anche se fosse stato inviato il fax in data 6.9.2006 (circostanza peraltro dubbia e da ritenersi non provata), questo sarebbe tardivo in quanto l'evento invocato per l'operatività della polizza è pacificamente datato al 29.8.2006 (data del ricovero del padre dell'assicurata) ed il termine di cinque giorni era scaduto il 3.9.2006.

Tuttavia, gli effetti pregiudizievoli a carico dell'attrice-assicurata - unica legittimata agli incombenti di denuncia descritti - in relazione alla descritta decadenza, sono stati indotti dalla illegittima condotta dell'agenzia di viaggi che, in violazione degli artt. 86 ed 87 del d.l.vo n. 206/2005, è venuta meno ai suoi obblighi di informazione scritta in ordine alla stipula della polizza assicurativa: l'agenzia di viaggi non ha infatti fornito prova alcuna di avere informato per iscritto, come prevedono le citate norme, l'assicurata, cosi impedendole di prendere visione delle modalità e condizioni previste dalla polizza per avere diritto al risarcimento; ne ha fornito prova di avere, in sua vece, con il presunto fax del 6.9.2006, evitato la decadenza dal diritto dell'assicurata, non potendosi ritenere provata la trasmissione del fax sulla scorta della produzione di una fotocopia del rapporto di trasmissione non riferibile al testo.

In sostanza, l'inosservanza degli artt. 86 ed 87 del d.l.vo n. 206/2005 da parte dell'agenzia di viaggi ha determinato un pregiudizio all'attrice la quale, non essendo stata informata sulle condizioni di polizza e sui termini ivi previsti, non ha potuto tempestivamente evitare la decadenza dal suo diritto di chiedere il risarcimento.

Discorso diverso è quello che riguarda la prescrizione, in quanto la norma che la disciplina (art. 2952 cod. civ.), essendo pubblica, non deve essere portata a conoscenza dell'assicurato ad opera delle parti private; l'attice-assicurata, in ordine alla prescrizione del suo diritto, non può pertanto invocare alcun inadempimento di informazione nei suoi confronti da parte dell'agenzia di viaggi e/o dell'assicuratore.

Precisato, quindi, che l'attrice non può vantare il diritto di rimborso nei confronti dell'assicuratore per la intervenuta prescrizione, deve ora valutarsi se la descritta condotta illegittima dell'agenzia di viaggi è eziologicamente riferibile alla perdita del diritto al rimborso della quota del valore del viaggio; la conclusione non può che essere negativa in quanto, anche ammesso che l'attrice fosse stata messa in grado di esercitare tempestivamente i suoi diritti nei confronti dell'assicuratore, per ottenere il rimborso, avrebbe comunque dovuto fornire la prova che la sua presenza nel luogo di dimora era necessaria per accudire il padre o per altre esigenze ricollegabili all'evento contemplato dalla polizza (ricovero ospedaliere di. un genitore); tale prova non è stata fornita dall'attrice, dovendosi anzi presumere non necessaria la sua presenza in quanto non convivente con il padre (l'attrice ha una sua famiglia distinta da quella di origine, come risulta anche dal certificato di stato di famiglia del padre).

La condotta, pur illegittima, dell'agenzia di viaggi non ha quindi determinato alcuna perdita patrimoniale a carico dell'attrice derivante dall'operatività della polizza stipulata nel suo interesse ai sensi dell'ari. 1891 cod. civ.; il nesso eziologico fra la condotta emissiva dell'agenzia di viaggi ed il mancato rimborso è interrotto dalla insussistenza di un'ipotesi prevista dalla polizza quale condizione per l'insorgenza del diritto al rimborso.

Indubbiamente, però, l'omessa informazione e comunicazione della polizza ha impedito all'attrice di accertare quali fossero i suoi diritti derivanti dalla polizza (la polizza è stata prodotta in giudizio dall'assicuratore), inducendola a promuovere il presente giudizio senza la consapevolezza di essere decaduta dalla domanda e di non avere diritto al rimborso per l'evento dedotto.

Per questo motivo, pur dovendo rigettare la domanda dell'attrice anche nei confronti dell'agenzia di viaggi perché la medesima attrice non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'ari 2697 cod. civ., pare giusto tenerla indenne dalle spese di giudizio, compensandole integralmente nei suoi confronti e ponendo a carico dell'agenzia di viaggi la refusione di quelle in favore dell'assicuratore.

 

P.Q.M.


il Giudice di Pace di Massa, definitivamente pronunciandosi sulla domanda in epigrafe, la rigetta;

compensa integralmente le spese di giudizio nei confronti dell'attrice; condanna la YYY S.P.A. al pagamento in favore della KKK S.p.A. delle spese di giudizio, che liquida in € 500,00 per onorari ed € 600,00 per diritti, oltre spese generali, contributo previdenziale forense ed IVA come per legge.

 

II Giudice di Pace
(Vincenzo Locane)

DEPOSITATA IL .......

IL CANCELLIERE

 

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