Contributo unificato: dal 31 luglio 2010 un nuovo aumento del 10%

Nel 2010 non c'è tregua per il contributo unificato.
Mercoledi 4 Agosto 2010

Dopo le modifiche apportate dalla finanziaria 2010 (v. articolo pubblicato), che ha esteso il pagamento del contributo unificato ad alcuni procedimenti prima esenti, un nuovo balzello del 10 per cento è stato applicato a quasi tutti i procedimenti giudiziari soggetti a questa imposta.
La motivazione questa volta è diversa: l'aumento del contributo unificato, recita l'articolo 48 bis, servirà all'assunzione di 250 magistrati ordinari vincitori del concorso da poco conclusosi.
Se questi giudici andranno a rafforzare la magistratura oppure serviranno soltanto a sostituire coloro che terminano l'attività per sopraggiunti limiti di età (nel qual caso non si comprenderebbe la necessità di un siffatto aumento) al momento non è possibile saperlo e probabilmente non lo sapremo mai.
Di certo posso dire che, limitatamente alle informazioni in mio possesso, nei prossimi mesi cinque giudici dei tribunali di Massa e Carrara andranno in pensione ma, dalle ultime indiscrezioni, sembra che non verranno rimpiazzati da nessuno.
Per i non "addetti ai lavori" ricordo che il contributo unificato è un importo prestabilito che deve essere versato quando si iscrive al ruolo una causa e non fa parte degli onorari corrisposti all'avvocato per la sua prestazione professionale.
Pertanto non è difficile comprendere come di fatto il contributo unificato sia una tassa che, in ultima analisi, grava sul cittadino che intende intraprendere un'azione legale.
L'onere per l'avvocato si limita in taluni casi all'anticipo del contributo unificato ma un ulteriore aumento delle imposte che interessano i procedimenti giudiziari non è certo quello di cui abbiamo bisogno in questo momento (si veda anche il recente aumento dei diritti di copia).

 

NOTA: si informa che l'utility di calcolo del contributo unificato è stata aggiornata con i nuovi importi.


Ma vediamo in dettaglio la normativa:


Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

 

Art. 48 bis

Assunzione di magistrati

 

1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente per l'anno 2010, e' autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l'anno 2010, di 16 milioni di euro per l'anno 2011, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2012 e di 19,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:


a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

 

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 132».


Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», come modificato dalla presente legge:

«1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

 

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 220.
Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'.
Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 132».

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

 

3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento.
Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

 

4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.

 

5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672.

 

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

 

6- bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500;
per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250;
per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000;
per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000.

L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio.
Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

 

6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

 

Pagina generata in 0.028 secondi