Cassazione: giusto il licenziamento del lavoratore che si assenta nel periodo natalizio senza autorizzazione

Cassazione Civile Sez. lavoro, Sentenza n. 20461 del 30/09/2010.
Giusto il licenziamento del lavoratore che si assenta nel periodo natalizio malgrado il rifiuto del datore di lavoro. Lo precisa la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 20461/10.
Sabato 13 Novembre 2010
Svolgimento del processo e motivi della decisione

Letta la sentenza del 10 marzo 2006, con cui la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda di annullamento del licenziamento intimato dalla Sering Italia a Z.A. l'11 gennaio 2002, per essersi arbitrariamente allontanato dal posto di lavoro dal 24 al 31 dicembre 2001; rilevava la Corte territoriale essere emerso che la richiesta di ferie, presentata alla dipendente, moglie dell'amministratore unico della società, era stata espressamente rigettata, per cui l'allontanamento non autorizzato dal lavoro costituiva giusta causa di recesso, conformemente peraltro a quanto previsto dall'art. 151 del CCNL; la esistenza della giusta causa si poneva poi in contrasto con l'asserito carattere ritorsivo del recesso, che era peraltro rimasto sfornito di prova, non essendo a ciò sufficiente la produzione della querela presentata dal lavoratore nei confronti dell'amministratore unico; Letto il ricorso del lavoratore e il controricorso della società;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso; Letta la memoria della società;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Ritenuto infatti che, in relazione al primo motivo con cui si lamenta difetto di motivazione per avere omesso di valutare la gravità dell'illecito ai fini di giudizio di proporzionalità della sanzione - a prescindere dalla mancanza del momento di sintesi prescritto dall'art. 366 bis c.p.c. - non si spiega quali sarebbero le circostanze provate e non valutate, che sarebbero tali da rendere più lieve l'infrazione e quindi eccessiva la sanzione del licenziamento, di talchè la tesi propugnata - per cui non è sufficiente che una inadempienza sia contemplata dal CCNL come meritevole di recesso - ancorchè astrattamente condivisibile, non vale a ribaltare la decisione, non essendo state dimostrate circostanze rilevanti nel caso concreto;

Ritenuto che parimenti infondata è la seconda censura, con cui si lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali, non essendo stato allegato in ricorso che la relativa istanza, proposta in primo grado, fosse stata reiterata in appello;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta, oltre quattromila Euro per onorari, oltre Iva CPA e spese e spese generali.

 


Pagina generata in 0.077 secondi