Cassazione: avvocato e procuratore - ingiunzione per crediti professionali - foro ex art. 637, terzo comma, cod. Proc. Civ. - individuazione

Ordinanza n. 17049 del 20 luglio 2010.
Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimi, Relatore A. Giusti.
Domenica 10 Ottobre 2010

In tema di procedimento di ingiunzione per prestazioni professionali di avvocato, il foro facoltativo e concorrente dell'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. va individuato in relazione al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo il legale è iscritto "attualmente", cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso.

Testo Completo:

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell' 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso perché la Corte dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Milano;

presenti in camera di consiglio l'Avv. Roberto Poli, per il ricorrente, e il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti.

Ritenuto che l'Avv. F.L. ha proposto regolamento necessario di competenza avverso la sentenza n. 8431 depositata il 5 luglio 2007 con cui il Tribunale di Milano, nel decidere l'opposizione proposta dalla soc. A.S. Roma p.a., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la nullità del decreto con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento, in favore del ricorrente, dei compensi chiesti per l'attività professionale dal medesimo svolta;

che, secondo il giudice di primo grado, competente a conoscere del ricorso per decreto ingiuntivo è il Tribunale di Roma, sul rilievo che nella specie trovano applicazione le norme che regolano la competenza per territorio in materia di obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro che devono essere adempiute nel luogo ove il creditore ha il domicilio al momento della scadenza: l'Avv. F.L., al momento della richiesta di pagamento della parcella, era residente in Roma ed ivi aveva il domicilio, che si identifica nel luogo ove la persona ha la sede principale dei suoi affari, tenuto conto che il medesimo era iscritto all'ordine degli avvocati di Roma, al quale aveva chiesto inizialmente la liquidazione del compenso ed ancora in Roma aveva sede la banca presso cui dovevano affluire i pagamenti dei corrispettivi dovuti per l'attività professionale;

che ha resistito l'intimata, depositando memoria ex art. 47 cod. proc. civ.;

che, attivatasi la procedura camerale ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall'art. 380-ter cod. proc. civ., il pubblico ministero ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa;

che nel corso del presente giudizio per regolamento di competenza è sorto incidente di costituzionalità;

che, infatti, con ordinanza n. 2554 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 gennaio 2009, questa Corte ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, stabilendo che gli avvocati possono altresì proporre domanda d'ingiunzione nei confronti dei propri clienti al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine degli avvocati, al cui albo sono iscritti al momento di proposizione della domanda stessa, attribuisce esclusivamente a tali professionisti la possibilità di scegliere un foro facoltativo in al ternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.;

che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2010, ha dichiarato non fondata la sollevata questione.

Considerato che la resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del regolamento di cui all'art. 42 cod. proc. civ., sul rilievo che il provvedimento impugnato non può qualificarsi come sentenza sulla competenza;

che l'eccezione è priva di fondamento, giacché la sentenza con la quale, come nella specie, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso integra una statuizione sulla competenza e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza (Cass., Sez. I, 11 giugno 2002, n. 8327; Cass., Sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass., Sez. I, 17 luglio 2006, n. 16193; Cass., Sez. III, 20 marzo 2007, n. 6652):

che, con l'unico motivo, il ricorrente, denunciando violazione ed omessa applicazione dell, art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione, censura la decisione impugnata lamentando che essa, nel dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Roma, ha posto a base della decisione una lettura della suddetta norma non corrispondente alla sua formulazione;

che invece, ad avviso del ricorrente, la disposizione stabilisce, in favore degli avvocati nei rapporti con i propri clienti relativi ai crediti per prestazioni professionali, un foro alternativo e concorrente con quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. attribuendo rilevanza al luogo nel quale ha sede il consiglio dell'ordine cui il legale è iscritto quando presenta il ricorso per decreto ingiuntivo;

che il motivo è fondato;

che, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. civ., terzo comma, cod. proc. civ., "Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al quale sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono";

che la norma citata, nel consentire agli avvocati di formulare la richiesta di decreto ingiuntivo anche al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine presso il quale sono iscritti, non contiene alcun riferimento alla scadenza dell' obbligazione o in generale ai criteri indicati dall' art. 20 cod. proc. civ. e dall'art. 1182 cod. civ.: in base al dato normativo, il consiglio dell'ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto "attualmente", cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso;

che l'interpretazione letterale del citato articolo trova conferma nella ratio ispiratrice della disposizione, che è evidentemente quella di agevolare l'avvocato, per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale, cioè la sede principale dei propri affari ed interessi;

che questa interpretazione è stata convalidata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 2010, cit.), la quale, nell'escludere (in continuità con la sentenza n. 137 del 1975) la denunciata disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini, ad altre categorie professionali e nel rapporto tra avvocati e clienti, ha sottolineato come l'indicata ratio non è venuta meno per effetto della modifica introdotta dall'art. 18, comma 2, della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempiento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell' Italia alle Comunità europee -Legge comunitaria 2002);

che quella modifica, disposta in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002 (in causa C-145/99), si è limitata ad inserire nell' art. 17, primo comma, n. 7, della legge professionale degli avvocati, dopo la parola "residenza", l'espressione "o il proprio domicilio professionale", rendendo cosi alternativo per l'iscrizione nell'albo, tra gli altri, il requisito soggettivo della residenza o del domicilio professionale; il detto intervento legislativo si è reso necessario perché la menzionata sentenza della Corte di giustizia ha ritenuto in contrasto con l'art. 43 del Trattato CE del 25 marzo 1957 l'obbligo imposto agli avvocati di risiedere nella circoscrizione del tribunale da cui dipende l'albo al quale essi sono iscritti;

che la Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 2010, cit.) ha ricordato che il domicilio professionale - che non di rado coincide con la residenza - si identifica con la sede principale degli affari ed interessi del professionista (art. 43, primo comma, codice civile), cioè con il luogo in cui egli esercita in modo stabile e continuativo la propria attività: si tratta, quindi, di un concetto verificabi1e sulla base di dati oggettivi (frequenza e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari), suscettibili dei dovuti controlli ad opera del consiglio dell'ordine competente; anzi, proprio con riferimento a tale concetto ben si giustifica 10 scopo di agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso (o addirittura in luoghi diversi) da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l'organizzazione della propria attività professionale;

che, pertanto, va conclusivamente affermato il sequente principio di diritto:

"In tema di procedimento di ingiunzione, l'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., nell' individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all'avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo egli è iscritto, ed il consiglio dell'ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto "attualmente", cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell'ordine";

che, in applicazione dei detto principio, essendo l'Avv. F.L. iscritto all'albo degli avvocati di Milano al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo ed avendo quel medesimo consiglio dell'ordine espresso il parere di congruità e provveduto alla liquidazione della parcella, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Milano;

che, attesa la complessità e la novità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio per regolamento di competenza.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Milano; dichiara compensate tra le parti le spese del regolamento di competenza; fissa per la riassunzione il termine di legge.

Pagina generata in 0.018 secondi