Tribunale di Massa. Sentenza n. 309/2009.
Lunedi 16 Novembre 2009
Di Anna Andreani.

In caso di separazione dei coniugi o di divorzio l'assegno di mantenimento per il figlio costituisce un credito del genitore in favore del quale è stato disposto, con la conseguenza che il figlio divenuto maggiorenne, se pure ha diritto a chiedere l'attribuzione diretta dell'assegno con la procedura di cui all'art. 9 L. 898/70, non si può automaticamente sostituire al genitore beneficiario dell'assegno – nel caso di specie, alla madre – nell'esperire quelle azioni volte alla tutela del diritto di credito, che rimane in capo al genitore beneficiario in via esclusiva.

TRIBUNALE DI MASSA REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOII Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del dott. Paolo Puzone, ha pronunciato all'odierna udienza . . . . . . . . . . . . . . . . . ai sensi dell'arte 281 sexies c. p. c. , la seguenteSENTENZA…
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