Commento a cura dell. Avv. Stefania Bertollo.
Mercoledi 28 Settembre 2011

Corte di Cassazione, sezione I° civile, sentenza 11. 08. 2011 n. 17191.

Con tale sentenza, la Suprema Corte, modificando il proprio precedente orientamento (cfr. Cassazione, sez. I° civile, 29. 04. 2008 n. 16593) (1), ha stabilito che per poter applicare l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli è necessario «un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli». In altri termini, se tra i genitori non vi è un profondo rispetto reciproco è bene che i giudici non incentivino tale istituto.

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Sentenza n. 17191 del 11/08/2011.
Mercoledi 7 Settembre 2011
Di Anna Andreani.
In un contesto nel quale si discute ancora oggi in Parlamento se modificare la normativa sull'affidamento condiviso con l'introduzione di concetti come "pariteticità", "doppio domicilio", " mantenimento in forma diretta" dei figli ecc, in modo da annullare il più ...
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Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del 02/12/2010, n. 24526.
Martedi 11 Gennaio 2011
Di Anna Andreani.

Affidamento esclusivo, residualità, lontananza del genitore non collocatario, irrilevanza.

La regola dell'affidamento condiviso dei figli può essere derogata solo ed esclusivamente allorchè la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. …
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Cass. Civ. Sez. I - 18/06/2008 n. 16593.
Martedi 24 Marzo 2009
Di Anna Andreani.

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - Affidamento dei figli - Affidamento condiviso - Deroghe - Motivazione - Necessità - Requisiti - Conflittualità tra i coniugi - Rilevanza - Esclusione.

In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

FATTO E DIRITTO

1. P. G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Napoli in data 11 aprile 2007, confermativa di quella del Tribunale che, nel pronunciarne la separazione personale dal coniugo R. A. , con addebito esclusivo ad esso P. , ha affidato il figlio e assegnato la casa coniugale alla moglie e posto, altresì, a suo carico un assegno mensile di mantenimento di Euro 750,00 in favore della R. e di Euro 1. 200,00 per il figlio.

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