Tribunale Torino, sez. VII civ., decreto 4 aprile 2016

Pres. Castellani, est. Marco Carbonaro.
Mercoledi 25 Maggio 2016

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DECRETO

Le parti si sono consensualmente separate giusta decreto di omologa del Tribunale di [omissis] del [omissis] agli atti che prevedeva ampio e ordinario regime di visite tra padre non collocatario e figlia minore ZZ, nata il [omissis] 2001. Con ricorso depositato il 28.10.2015 il ricorrente, dopo aver lamentato il rifiuto, sin dal 2013, della figlia di incontrarlo e vederlo e che tale rifiuto dipenderebbe da un’attività di condizionamento della madre, chiedeva a questo Tribunale, previa CTU psicologica “volta ad appurare quali siano i reali motivi per i quali la figlia minore rifiuta ogni frequentazione con il padre”, di disporre “ogni necessario provvedimento volto a consentire al padre di esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti della propria figlia” nonché di “accertare se l’impossibilità del ricorrente ad esercitare la responsabilità discenda da atti e/o condotte poste in essere dalla madre e, in caso positivo, condannarla alle sanzioni ed ai risarcimenti di legge”.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto dell’avversaria domanda e, in via riconvenzionale, la previsione di visite padre-figlia nel rispetto della volontà della minore, con condanna alle spese nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Sono state sentite le parti, con i rispettivi difensori, nonché la minore ZZ e le parti hanno depositato note conclusive e di replica nei termini loro concessi. La causa è matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.

Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere respinte.

Osserva, in primo luogo, il Tribunale che è pacifico tra le parti che il regime di visite padre-figlia concordato in sede di separazione consensuale non venga osservato e che i rapporti padre-figlia siano oramai pressochè assenti. L’audizione della minore, che compirà 15 anni il [omissis] 2016, ha consentito di ...

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