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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3193/2017 promossa da:
V.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. DONDI DANIELA
ATTORE
contro
G.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. LEVONI GIUSEPPE
CONVENUTO
Con ricorso depositato il 18/4/2017 M.V., rappresentata dall'amministratore di sostegno A.M.M., chiedeva l'immediato rilascio dei locali occupati dal figlio M.G., facenti parte dell'unità immobiliare sita in M., via G. n. 37 di sua esclusiva proprietà ed il rimborso delle spese sostenute per il proprio mantenimento presso la struttura CRA (Euro 2.600,00 mensili). A fondamento della domanda deduceva di aver convissuto con il figlio fino al ricovero in un centro per anziani, resosi necessario in considerazione della condizione di non autosufficienza, della necessità di seguire una terapia specialistica nonché per la totale indifferenza ed ostilità manifestata dal figlio G.; il convenuto avrebbe infatti tenuto comportamenti violenti nei confronti dei genitori, oggetto di querela in sede penale.
In punto di diritto, ha precisato che il rapporto intercorso tra le parti dovrebbe essere qualificato come comodato precario per cui, considerate le reiterate richieste di rilascio dell'immobile -sia orali che in forma scritta- la ricorrente avrebbe titolo per ottenere l'immediata riconsegna del bene; in particolare, il rapporto dovrebbe ritenersi risolto in seguito alla missiva del 2 marzo 2017 con cui il M. veniva invitato a rilasciare l'appartamento. In ogni caso, secondo la prospettazione di parte ricorrente, ancorché la detenzione non fosse qualificabile come precaria, sussisterebbe comunque un sopravvenuto ed imprevisto bisogno di rientrare nella disponibilità del bene essendosi la convivenza con il figlio dimostrata intollerabile. ...
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