Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza 06-05-2016

Lunedi 7 Novembre 2016

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

(Artt. 544 e seg c.p.p.)

Con motivazione contestuale

Innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Barbara Pomponi alla pubblica udienza del - 6 MAG. 2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

- C.E. n. il (...) a A. P., I.

res. A. P. via G. A. 21

PRESENTE

domic. dichiarato: A. P. via G. A. 21

IMPUTATO

artt. 81, 388/2 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno:

eludeva il provvedimento emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno datato 12.01.11 nell'ambito della procedura civile di separazione concernente l'affidamento condiviso dei minori, A. e A., conviventi con la madre C.C., non rispettando reiteratamente i tempi e modi di frequentazione previsti:

- omettendo, il 05.11.13, di riconsegnarli alla madre nei tempi e modalità previsti e, nel contempo, con fare aggressivo iniziando a colpire con pugni e calci l'auto della stessa consenziente alla pretesa del padre di tenerli con sé - e, quindi, causando situazioni di turbamento nei minori che, nell'occasione, avevano assistito all'intervento dei Carabinieri;

- prelevando, il 13.11.13, il minore A. da scuola, senza rispetto dei tempi e modalità previsti, e portandolo con sé contro la volontà della madre;

In Ascoli Piceno, novembre 2013

Con l'intervento: del Pubblico Ministero O. dr Gennaro Cozzolino e dell'avv. Mauro Gionni difensore di fiducia dell'imputato C.E..

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto di citazione a giudizio del 30.7.2014, C.E. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 388 comma 2 c.p., compiutamente descritto nel capo di imputazione.

Alla fissata udienza, assente l'imputato non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, superata la fase delle questioni preliminari, il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento e, ammessi i mezzi di prova rilevanti e pertinenti con l'oggetto dell'imputazione, rinviava per l'esame del teste indicato in lista dal pubblico ministero. ...

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