Tribunale Como, decreto 13 gennaio 2016

Giovedi 7 Aprile 2016

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Segue un'anteprima del testo:

 Trib. Como, decreto 13 gennaio 2016 (Pres. Rel. Donatella Montanari)

IL GIUDICE DESIGNATO

Fatto

Visto lo accordo ex art. 2 DL 132/2014 depositato da …. e …. in data ..-1-2016 e già sottoposto al visto del PM (che ha dichiarato non luogo a procedere con provvedimento …- 12-2015); osservato che detto accordo è volto alla regolamentazione, nello interesse della figlia minore …, nata dalla unione non matrimoniale delle parti, delle relative condizioni di affidamento, mantenimento, collocazione ed esercizio del diritto di visita da parte del genitore (padre) non collocatario;

rilevato che esso è stato raggiunto tramite lo strumento della negoziazione assistita, strumento il quale, però, nella materia familiare, è previsto espressamente ex art. 6 legge citata solo per le coppie coniugate, separande o divorziande, onde elaborare o modificare la disciplina delle condizioni di separazione e di divorzio, da sottoporsi al vaglio del PM;

rilevato quindi che non è prevista la estensione di detto istituto ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate;

ritenuta comunque inapplicabile, ai detti fini, la procedura di negoziazione assistita prevista in via generale dallo art. 2 Dl 132/ 2014 (che nei casi previsti dal successivo art. 3 costituisce condizione di improcedibilità della domanda giudiziale), procedura la quale conduce, senza lo intervento del giudice, alla stipulazione di accordi aventi efficacia di titoli esecutivo, quale espressione della autonomia negoziale delle parti la cui correttezza viene garantita dalla assistenza dei rispettivi procuratori;

ritenuta invero incompatibile con i principi generali dello ordinamento, in presenza di figli minori, una regolamentazione di rapporti personali, destinata a produrre effetti assimilabili a quelli dei provvedimenti giudiziari, che prescinda dallo intervento della autorità giudiziaria, giudicante e requirente, ordinaria o minorile, tanto più che detto intervento, sotto forma di autorizzazione del PM, è previsto espressamente, a tutela dei figli, per gli accordi raggiunti dalle coppie coniugate; ...

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