Sentenza Tribunale di Milano 11 febbraio 2016

Lunedi 7 Marzo 2016

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i signori R.S. , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori A. e C. S. e quale cessionario del diritto ceduto da D.F. P., C.E. in proprio e quale erede di F.U. , S. C. e G. C. quali eredi della defunta C.A. in qualità rispettivamente di marito, figli, genitori e sorella, convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di Milano Vittoria Assicurazioni S.p.a. ed il signor C.An., chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sofferti in conseguenza della morte della propria congiunta A. C. avvenuta a seguito dell’incidente stradale occorso il 24 dicembre 2011 in Montesilvano. Instavano gli attori anche per la concessione di una provvisionale. Si costituiva la compagnia convenuta contestando la responsabilità esclusiva del proprio assicurato, assumendo un concorso nel determinismo del’evento a carico del pedone investito ed opponendosi all’accoglimento della provvisionale. Instava altresì per l’autorizzazione alla notifica della comparsa al proprio assicurato An. C. per svolgere domanda di manleva. Si costituiva anche il convenuto C.An. contestando la propria responsabilità esclusiva e le pretese attrici. Concessi i termini di cui all’art. 183 comma sesto c.p.c. e respinta l’istanza di provvisionale, la causa veniva istruita solo con l’effettuazione di consulenza cinematica sulla dinamica del sinistro all’esito del quale incombente il nuovo Giudice assegnatario della causa rinviava per la precisazione delle conclusioni e lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine intermedio per il deposito di note conclusive scritte. All’udienza dell’11 febbraio 2016 dopo breve discussione il Giudice dava lettura della sentenza ex art.281 sexies c.p.c. come da separato atto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla responsabilità si ritiene che, sulla base del verbale redatto ...

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